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Interpello

Risposta n. 896 del 31/12/2021

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Credito d'imposta beni strumentali "Industria 4.0" (legge 178/2020) e credito d'imposta ricerca e sviluppo (legge 160/2019) - istanza del CONSORZIO ALFA per investimenti 2021-2022

Il quesito

ALFA chiede se gli investimenti in impianti per agricoltura di precisione (materiali e immateriali) realizzati 2021-2022 possano fruire del credito beni strumentali e, in caso affermativo: 1) se i costi di posa in opera/manodopera siano interamente ammissibili; 2) come calcolare gli scaglioni e i relativi limiti (applicazione di regole su prenotazione/20% e computo degli investimenti); 3) se l'impianto pilota possa essere qualificato come "impianto pilota" ai fini del credito R&S e cumulare i due benefici.

Soluzione prospettata dal contribuente

L'istante sostiene che: 1) l'intero costo di posa in opera (manodopera) debba essere considerato onere accessorio ammissibile, anche se rilevante percentualmente per il settore agricolo; in subordine propone un limite percentuale; 2) si applichino per analogia i chiarimenti dell'iper ammortamento: investimenti "effettuati" sono quelli con ordine accettato e acconto >=20% e gli investimenti di un anno non incideranno sul computo degli scaglioni dell'anno successivo; inoltre gli scaglioni devono considerare solo la parte effettivamente ammissibile al beneficio (escludendo la parte eccedente il normale equipaggiamento); 3) l'impianto XXX è un impianto pilota ai sensi del Manuale di Frascati e può fruire anche del credito R&S, cumulabile con il credito beni strumentali nei limiti previsti.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia conferma che: la risposta assume come veri i fatti tecnici e non sostituisce eventuali verifiche tecniche (invita a chiedere parere al Mi.S.E. sulla riconducibilità/classificazione dei beni). Sul profilo fiscale rileva che i costi di posa in opera sono capitalizzabili solo se costituiscono "oneri accessori di diretta imputazione" ai sensi dell'art.110 TUIR e secondo i criteri OIC 16, ma soggetti al principio di congruità: è necessario dimostrarne la ragionevolezza e il valore recuperabile; in mancanza parte della posa andrà riparametrata sulla parte agevolabile. Sugli scaglioni l'Agenzia applica per analogia i chiarimenti dell'iper ammortamento: rilevano le regole sulle prenotazioni e sugli anni considerati e, ai fini degli scaglioni, si prende in considerazione solo la parte del costo effettivamente ammissibile. Sulla qualificazione di "impianto pilota" rinvia al Mi.S.E.; se qualificato, il credito R&S è cumulabile con il credito beni strumentali a condizione che il cumulo non ecceda il costo sostenuto e si rispettino i limiti normativi e probatori, rimanendo impregiudicate le attività di controllo dell'Amministrazione.

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