Risposta n. 894 del 31/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIVA - Regime di inversione contabile ex art. 17, comma 1, lett. c), DPR n. 633/1972 - Tablet PC e laptop - Chiarimenti su alcune specifiche fattispecie
Il quesito
La Società chiede se e quando applicare il reverse charge per le cessioni di tablet PC e laptop nelle seguenti ipotesi: 1) cessioni a clienti soggetti passivi che dichiarano di essere utilizzatori finali (uso strumentale o per leasing/noleggio); 2) cessioni a esportatori abituali che presentano dichiarazione d'intento chiedendo l'applicazione della non imponibilità ai sensi dell'art.8; 3) cessioni a enti pubblici soggetti allo split payment che richiedono l'applicazione di tale regime.
Soluzione prospettata dal contribuente
La Società ritiene che: 1) il reverse charge si applichi ogni volta che il cessionario è soggetto passivo e la cessione avviene nella fase distributiva precedente la vendita al dettaglio, indipendentemente dalla destinazione d'uso; 2) il reverse charge prevale sulla non imponibilità per esportatori abituali e pertanto non è utilizzabile il plafond; 3) le cessioni alla PA devono essere fatturate in reverse charge quando ricadono nelle fattispecie di cui all'art.17, fermo restando che la PA debba comunicare al fornitore la destinazione commerciale o istituzionale dei beni.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia conferma la validità normativa e la ratio antifrode dell'art.17, sesto comma, lett. c), e chiarisce: 1) il reverse charge si applica alle cessioni di tablet e laptop effettuate nelle fasi distributive precedenti la vendita al dettaglio quando il cessionario è soggetto passivo, senza obbligo per il cedente di verificare l'effettivo uso finale; 2) il reverse charge prevale sulla disciplina di non imponibilità per gli esportatori abituali (plafond) e quindi tali operazioni vanno fatturate secondo l'art.17; 3) lo split payment non si applica quando l'operazione rientra nel reverse charge; la PA deve comunicare al fornitore la quota destinata alla sfera commerciale e, in mancanza di indicazioni, il fornitore dovrà applicare il reverse charge.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Interpello · 31 dic 2021Risposta n. 892 del 31/12/2021
- Interpello · 31 dic 2021Risposta n. 893 del 31/12/2021
- Interpello · 31 dic 2021Risposta n. 895 del 31/12/2021
- Interpello · 31 dic 2021Risposta n. 896 del 31/12/2021
- Interpello · 31 dic 2021Risposta n. 897 del 31/12/2021
- Interpello · 30 dic 2021Risposta n. 882 del 30/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →