Provvedimenti n. 137 del 13/03/2025
Provvedimento del 13 marzo 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che, presso un esercizio commerciale di minimarket, era attivo un impianto di videosorveglianza senza la presenza di cartelli informativi idonei ai sensi dell’art. 13 GDPR. La condotta è stata ritenuta illecita per violazione del principio di trasparenza e dell’obbligo di informativa. L’Autorità ha ordinato l’apposizione di idonei cartelli e ha adottato un’ordinanza ingiunzione con sanzione pecuniaria, disponendo anche la pubblicazione del provvedimento e imponendo riscontro documentato entro 90 giorni.
Impresa individuale Jaman Zayed: videosorveglianza del minimarket senza idonea informativa ai clienti e passanti
Videosorveglianza senza cartelli informativi presso un minimarket
Il Garante per la protezione dei dati personali ha esaminato il trattamento effettuato dalla impresa individuale Jaman Zayed presso il pubblico esercizio denominato "Minimarket di Jaman Zayed", in relazione a un impianto di videosorveglianza attivo e funzionante ma privo di idonea informativa. Il procedimento trae origine da un controllo della Questura di Roma – VI Distretto di Pubblica Sicurezza "Casilino".
Origine del procedimento e fatti accertati
La Questura ha trasmesso all’Autorità il verbale del controllo eseguito il 7 ottobre 2022 presso l’esercizio commerciale sito in Roma, via Don Primo Mazzolari 238. Nel corso dell’accertamento è stata rilevata la presenza di un impianto di videosorveglianza composto da 6 telecamere, regolarmente funzionante, ma senza che fossero presenti idonei cartelli informativi della presenza delle telecamere.
L’Ufficio del Garante ha quindi avviato il procedimento sanzionatorio con nota del 5 dicembre 2022, contestando la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 13 del GDPR. Il titolare del trattamento non ha presentato scritti difensivi né documentazione nel corso del procedimento.
Quadro normativo richiamato
Il provvedimento richiama il carattere di trattamento di dati personali proprio della videosorveglianza quando le telecamere riprendano persone identificabili, e ribadisce che il trattamento deve rispettare i principi generali dell’art. 5 GDPR, in particolare il principio di trasparenza.
Sono richiamati:
- l’art. 13 GDPR, che impone al titolare di fornire agli interessati le informazioni sulle caratteristiche essenziali del trattamento;
- il provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010;
- le FAQ dell’Autorità in materia di videosorveglianza;
- le Linee guida EDPB n. 3/2019 sul trattamento tramite dispositivi video, secondo cui le informazioni essenziali devono essere fornite sul segnale di avvertimento stesso, con eventuali dettagli ulteriori forniti con altri mezzi.
Il Garante richiama anche il principio per cui i cartelli devono essere collocati in modo da consentire all’interessato di accorgersi della sorveglianza prima di entrare nell’area videosorvegliata.
Valutazione del Garante sulla violazione
All’esito dell’istruttoria, è stato accertato che l’impianto era attivo ma mancava qualsiasi cartello contenente l’informativa prevista dall’art. 13 GDPR. Il trattamento è stato pertanto dichiarato illecito per violazione:
- dell’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR, sotto il profilo della trasparenza;
- dell’art. 13 GDPR, per omessa informativa agli interessati.
Il Garante ha inoltre precisato che la violazione non poteva essere considerata "minore", tenuto conto della natura, gravità e durata della violazione, del grado di responsabilità e delle modalità con cui l’Autorità è venuta a conoscenza dei fatti.
Provvedimenti correttivi e sanzionatori
L’Autorità ha adottato i seguenti provvedimenti:
- dichiarazione di illiceità del trattamento, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f), e 83 GDPR;
- ingiunzione, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d), GDPR, a procedere all’applicazione di idonei cartelli recanti le informazioni sul trattamento;
- ordinanza ingiunzione, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i), GDPR, per l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.
Il testo fornito non riporta l’importo della sanzione, essendo presente un omissis nella parte relativa alla quantificazione.
Adempimenti successivi, pubblicazione e ricorso
Il Garante ha disposto:
- la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale, ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3, del Codice e dell’art. 37 del regolamento n. 1/2019;
- l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate nel registro interno dell’Autorità, ai sensi dell’art. 17 del regolamento n. 1/2019.
È stato inoltre imposto di comunicare le iniziative adottate per dare attuazione al provvedimento e di fornire riscontro documentato entro 90 giorni dalla notifica, ai sensi dell’art. 157 del Codice. Il mancato riscontro può comportare l’applicazione della sanzione di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), GDPR.
Avverso il provvedimento è ammesso ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria entro 30 giorni dalla comunicazione, o entro 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero, ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150.
Punti principali
Origine del procedimento e accertamento
Il procedimento nasce dal verbale trasmesso dalla Questura di Roma – VI Distretto di Pubblica Sicurezza "Casilino" relativo a un controllo del 7 ottobre 2022 presso il pubblico esercizio "Minimarket di Jaman Zayed". Durante il controllo è stato accertato che l’impianto di videosorveglianza, composto da 6 telecamere e regolarmente funzionante, operava in assenza di idonei cartelli informativi.
Norme applicate e quadro giuridico
L’Autorità richiama l’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR, sul principio di liceità, correttezza e trasparenza, e l’art. 13 GDPR sull’obbligo di informare gli interessati. Sono richiamati anche il provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010, le Faq dell’Autorità e le Linee guida EDPB n. 3/2019 sui dispositivi video, che prescrivono un’informativa multilivello e cartelli ben visibili prima dell’accesso all’area videosorvegliata.
Valutazione di illiceità del trattamento
Poiché non risultava affisso alcun cartello recante l’informativa, il Garante ha ritenuto che il trattamento di dati personali tramite videosorveglianza fosse illecito. La mancanza di informativa ha violato l’obbligo di trasparenza e di preventiva conoscibilità del trattamento da parte degli interessati.
Provvedimenti adottati
L’Autorità ha dichiarato l’illiceità del trattamento ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f), e 83 GDPR. Ha inoltre ingiunto, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d), GDPR, di apporre idonei cartelli informativi e ha adottato un’ordinanza ingiunzione ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i), GDPR per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria.
Adempimenti successivi e pubblicazione
È stata disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito dell’Autorità e l’annotazione delle violazioni nel registro interno. Il destinatario deve comunicare le iniziative adottate e fornire riscontro documentato entro 90 giorni dalla notifica; il mancato riscontro può comportare l’applicazione della sanzione di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), GDPR.
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