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Messaggio

Messaggio numero 2981 del 02-08-2019

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento illustra l’adozione del sistema europeo EESSI per lo scambio telematico delle informazioni di sicurezza sociale e le modalità di convenzionamento tra INPS e Casse professionali. Indica i tre modelli di interazione disponibili, i relativi costi, le scadenze di pagamento e le modalità operative per avviare la convenzione.

Convenzioni INPS-Casse professionali per lo scambio telematico dati EESSI

Convenzioni INPS-Casse professionali per lo scambio telematico EESSI

Il documento disciplina l’adeguamento delle modalità di scambio dei dati tra INPS e Casse professionali nell’ambito del sistema europeo EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information). Vengono riepilogati il quadro normativo di riferimento, le strutture di interazione disponibili, i costi a carico delle Casse e le principali regole operative per la stipula e la gestione delle convenzioni.

Quadro normativo e finalità del sistema EESSI

Il testo richiama i regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009, che hanno imposto agli Stati membri l’adozione progressiva di tecnologie per lo scambio, l’accesso e l’elaborazione dei dati in materia di sicurezza sociale. In tale contesto si inserisce EESSI, sistema informatico mediante il quale le Istituzioni competenti dei 32 Stati che applicano la normativa comunitaria si scambiano informazioni in modo più rapido e sicuro.

Dal 3 luglio 2019, concluso il periodo transitorio stabilito dalla Commissione europea, ogni informazione relativa al diritto di lavoratori e pensionati, nonché la documentazione connessa alla loro mobilità, deve essere dematerializzata e trasmessa tramite Documenti elettronici Strutturati (SED), inseriti in flussi predefiniti (BUC) e veicolati attraverso EESSI.

Punti di accesso nazionali e ruolo dell’INPS

In attuazione del regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009, per ciascuno Stato membro sono stati istituiti i cosiddetti “punti di accesso”, ossia punti di contatto elettronico designati dall’autorità competente per uno o più settori di sicurezza sociale ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004. Tali punti hanno la funzione di inviare e ricevere per via elettronica i dati necessari all’applicazione del regolamento di base e di quello di applicazione, tramite la rete comune degli Stati membri.

Per l’Italia, il decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 29 gennaio 2009 ha individuato come punti di accesso:

  • il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
  • l’INPS;
  • l’INAIL.

L’INPS è designato quale punto di accesso per le prestazioni pensionistiche e a sostegno del reddito di natura previdenziale e assistenziale, nonché per gli enti pubblici e privati che erogano prestazioni analoghe. Attraverso la propria infrastruttura tecnologica, l’Istituto consente alle Casse di inviare e ricevere le informazioni necessarie all’attuazione della normativa mediante gli strumenti del sistema EESSI.

Prime indicazioni organizzative e modalità di interazione

Con la circolare n. 97 del 28 giugno 2019 sono state fornite le prime indicazioni organizzative per assicurare il corretto presidio della gestione telematica degli scambi di dati e informazioni tra INPS e Istituzioni degli altri Stati che applicano la normativa comunitaria, ossia Stati UE, Stati SEE e Svizzera.

Per agevolare l’interconnessione con le Casse, l’INPS ha individuato tre modalità di interazione con i propri sistemi:

  • RINA FULL – PORTAL locale;
  • RINA FULL – PORTAL remoto in cloud;
  • Applicazioni Nazionali via National Gateway.

Tali modalità sono state recepite nei tre schemi di convenzione tra INPS e Casse professionali per lo scambio telematico delle informazioni ai sensi dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009, adottati con la determinazione n. 77 del 3 luglio 2019, comprensiva degli allegati n. 1, n. 2 e n. 3.

Scelta della modalità e possibilità di variazione

Ogni Cassa professionale può scegliere la modalità comunicativa da adottare, tenendo conto dei costi e delle caratteristiche tecniche illustrate nell’allegato tecnico, che costituisce parte integrante della convenzione.

Durante la vigenza della convenzione, le Casse possono chiedere all’INPS, entro il 30 giugno di ciascun anno, il passaggio a un’altra modalità di scambio dati tra quelle previste, con conseguente adeguamento dei costi.

Inoltre, l’INPS si riserva la possibilità di rivedere l’importo del costo annuale qualora, per l’esecuzione della convenzione, si rendano necessarie prestazioni ulteriori a suo carico. In tal caso deve essere inviata apposita e dettagliata comunicazione alla Cassa, che conserva la facoltà di optare, entro 60 giorni dalla comunicazione, per un’altra modalità di scambio dati tra quelle descritte nell’allegato n. 1 di ciascuno schema di convenzione.

Costi a carico delle Casse

Gli importi dovuti all’INPS a titolo di rimborso sono determinati sulla base dei criteri della contabilità analitica per l’anno 2018 e variano in funzione della modalità di interazione scelta.

È previsto:

  • un costo una tantum per l’implementazione delle procedure informatiche, la sicurezza informatica e la formazione del personale delle Casse, sia amministrativa sia tecnica;
  • un costo annuale per manutenzione e gestione delle procedure, attività di management e help desk.

I costi per le tre modalità risultano i seguenti:

  • RINA FULL – PORTAL locale: costo una tantum di € 1.475,00 IVA esclusa e costo annuale di € 2.278,00 IVA esclusa;
  • RINA FULL – PORTAL remoto in cloud: costo una tantum di € 1.475,00 IVA esclusa e costo annuale di € 2.444,00 IVA esclusa;
  • National Gateway: costo una tantum di € 1.325,00 IVA esclusa e costo annuale di € 5.319,00 IVA esclusa.

Il costo annuale è soggetto a rivalutazione annuale in base alla variazione percentuale degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevati al 30 novembre di ogni anno, con apposita comunicazione tramite posta elettronica certificata.

Per il solo anno 2019, considerato che la convenzione ha validità ed efficacia dal secondo semestre 2019, i costi previsti per ciascuna modalità sono ridotti del 50%.

Termini di pagamento e modalità di versamento

Il costo una tantum deve essere versato entro 60 giorni dal perfezionamento della convenzione.

L’importo annuo deve essere corrisposto secondo le seguenti scadenze:

  • entro 30 giorni dal perfezionamento della convenzione, con riferimento all’anno solare 2019;
  • entro il 31 gennaio di ogni anno solare di riferimento, per tutta la durata della convenzione.

Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico sul codice IBAN IT97C0100003245348200001339, intestato a INPS Direzione Generale, relativo alla Contabilità Speciale di Tesoreria Provinciale di Roma n. 1339, con causale “eessi”.

Procedura di convenzionamento e adempimenti formali

Ciascuna Cassa professionale deve formalizzare nell’istanza di convenzionamento la modalità di interazione prescelta per lo scambio dei dati.

La stipula delle convenzioni avviene con firma digitale e il versamento dell’imposta di bollo, a carico delle Casse stipulanti, è assolto in modalità elettronica.

Il processo di convenzionamento è curato dalla Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi, il cui direttore sottoscrive le convenzioni in nome e per conto dell’Istituto.

Per avviare l’iter, le Casse professionali devono rivolgersi alla Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi - Area Sviluppo dei processi di integrazione e sinergia e procedimentalizzazione delle convenzioni con Soggetti Privati e Professionisti, all’indirizzo email convenzioni.contributiassociativi@inps.it.

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