L.R. Sicilia 4/2026
Norme riguardanti gli enti locali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale siciliana interviene su permessi degli amministratori locali, gettoni e indennità, composizione di genere delle giunte, erogazione di contributi ai comuni in dissesto o riequilibrio, tempi di rimborso del fondo di rotazione per la progettazione, scheda elettorale con tagliando antifrode e regole sul secondo turno per l’elezione del sindaco. Prevede anche l’abrogazione di una norma del 2025. Alcune disposizioni si applicano dal primo rinnovo degli organi comunali o dalla prima tornata elettorale del 2026.
Norme sugli enti locali siciliani: permessi amministratori, indennità, parità di genere, contributi, rimborsi, scheda antifrode e ballottaggio sindaco
Norme sugli enti locali siciliani
La legge regionale disciplina una pluralità di aspetti relativi all’ordinamento degli enti locali in Sicilia, incidendo su permessi e compensi degli amministratori, equilibrio di genere nelle giunte, contributi finanziari agli enti in difficoltà, regole di rimborso di somme per la progettazione e disposizioni elettorali comunali.
Permessi e licenze degli amministratori locali
Viene estesa ai componenti delle giunte comunali invitati a partecipare ai consigli comunali la disciplina già prevista per l’assenza dal servizio degli amministratori locali.
La legge autorizza inoltre comuni, liberi Consorzi comunali e Città metropolitane, con apposita delibera consiliare e a carico dei rispettivi bilanci, a prevedere che:
- il diritto ad assentarsi dal servizio per partecipare alle commissioni consiliari valga per l’intera giornata della seduta;
- il diritto ad assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni valga per l’intera giornata della riunione;
- determinati amministratori possano assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 60 ore lavorative mensili, elevabili a 72 ore per sindaci, presidenti di liberi Consorzi comunali, sindaci metropolitani e presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
Rientrano tra i soggetti interessati anche gli organi esecutivi dei comuni, dei liberi Consorzi comunali, delle Città metropolitane, delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali, nonché i presidenti dei consigli e dei gruppi consiliari indicati dalla norma.
Gettoni di presenza e indennità
La legge modifica la disciplina regionale sui compensi dei consiglieri e degli organi comunali.
Per i consiglieri dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 50.000 abitanti è riconosciuto il gettone di presenza previsto per i comuni della fascia demografica successiva.
Per il presidente del consiglio dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 50.000 abitanti è prevista un’indennità mensile di funzione pari al 60% di quella spettante al sindaco.
Inoltre, i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti possono aumentare del 50%, con oneri a proprio carico, le indennità spettanti agli assessori e ai presidenti e vicepresidenti dei consigli comunali.
Rappresentanza di genere nelle giunte comunali
La disciplina sulla composizione delle giunte comunali viene rafforzata in termini di pari opportunità.
La giunta deve essere composta nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i generi. Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico.
La nuova regola si applica dal primo rinnovo degli organi comunali successivo all’entrata in vigore della legge.
Contributi per comuni in dissesto o con piano di riequilibrio
Per i trasferimenti agli enti locali relativi al contributo regionale destinato alle finalità della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1, il contributo è erogato in un’unica soluzione entro il 30 giugno di ciascun anno.
L’erogazione è subordinata all’invio al competente dipartimento regionale:
- degli elenchi nominativi dei soggetti stabilizzati;
- dell’importo della spesa effettivamente sostenuta nell’anno precedente dagli enti che hanno proceduto alle assunzioni.
Rimborso delle somme del fondo di rotazione per la progettazione
Il termine entro cui restituire le somme del fondo di rotazione per la progettazione viene esteso da cinque a otto anni.
Scheda elettorale con tagliando antifrode
La legge introduce un meccanismo di controllo sulla scheda elettorale, denominato “tagliando antifrode”. Ogni scheda deve essere munita di un tagliando rimovibile con codice progressivo alfanumerico generato in serie, che deve essere rimosso e conservato dagli uffici elettorali prima dell’inserimento della scheda nell’urna.
Viene poi riscritto il procedimento di voto nei comuni della Regione siciliana: il presidente di seggio consegna la scheda dopo averne annotato il codice del tagliando, l’elettore vota e restituisce scheda chiusa e matita; il presidente verifica la chiusura, l’identità e la corrispondenza del numero progressivo, stacca il tagliando e inserisce in urna la scheda senza tagliando. Un componente dell’ufficio segna l’avvenuto voto nella lista di sezione.
Le nuove disposizioni si applicano dalla prima tornata elettorale a decorrere dall’anno 2026.
I maggiori oneri sono quantificati in 28.800 euro per il 2026, 70.200 euro per il 2027 e 72.000 euro per il 2028, a carico della Missione 1, Programma 7, capitolo 190515.
Secondo turno per l’elezione del sindaco
Viene introdotta una disciplina speciale per l’ipotesi in cui, a seguito di rinunce o per altra causa, al secondo turno resti una sola candidatura valida.
In tale caso il candidato sindaco è eletto se ottiene un numero di voti validi pari alla metà più uno dei votanti al secondo turno. Se il quorum non è raggiunto:
- la nuova elezione è indetta alla prima tornata elettorale utile successiva all’accertamento dei risultati;
- le funzioni di sindaco e giunta sono assunte da un commissario nominato ai sensi della normativa sull’ordinamento amministrativo degli enti locali siciliani.
Abrogazione
È abrogato l’articolo 61 della legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3.
Decorrenza e ambito territoriale
La legge si applica esclusivamente nel territorio della Regione Siciliana. Le disposizioni non richiamate da specifiche norme di decorrenza operano secondo l’ordinaria entrata in vigore della legge; quelle sulla rappresentanza di genere si applicano dal primo rinnovo degli organi comunali successivo all’entrata in vigore, mentre quelle sul tagliando antifrode dalla prima tornata elettorale del 2026.
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