Prescrizioni del Garante n. 678 del 13/11/2024
Provvedimento del 13 novembre 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che l’A.N.C. non ha fornito nei termini un riscontro idoneo a una richiesta di accesso ai dati personali presentata da un socio ai sensi dell’art. 15 GDPR. Dopo un iniziale diniego e una risposta incompleta, l’accesso è stato soddisfatto solo a seguito dell’intervento dell’Autorità e dell’istruttoria. Il Garante ha qualificato la condotta come violazione degli artt. 12, par. 3, e 15 GDPR, l’ha considerata di minore gravità e ha adottato un ammonimento, disponendo la pubblicazione del provvedimento.
Associazione Nazionale Carabinieri (A.N.C.) – riscontro tardivo all’istanza di accesso ai dati personali ex artt. 12 e 15 GDPR
A.N.C. – riscontro tardivo all’istanza di accesso ai dati personali
Il provvedimento riguarda l’Associazione Nazionale Carabinieri, destinataria di un reclamo ex art. 77 GDPR per il mancato e tardivo riscontro a una richiesta di accesso ai dati personali formulata da un socio ai sensi dell’art. 15 GDPR. Il Garante ha esaminato la vicenda nell’ambito del procedimento avviato anche in chiave sanzionatoria, poi concluso con ammonimento.
Origine del reclamo e richieste dell’interessato
L’interessato, socio dell’A.N.C., aveva chiesto alla sezione di appartenenza di ottenere l’accesso ai propri dati personali e alle informazioni previste dalle lettere a)–h) dell’art. 15 GDPR. Dopo un primo rigetto comunicato dalla sezione locale, l’interessato si era rivolto direttamente alla Presidenza nazionale, precisando che la richiesta era volta a conoscere i dati trattati nell’ambito associativo e a ricevere l’informativa ex art. 13 GDPR.
Riscontri forniti dall’associazione
Secondo la ricostruzione dell’A.N.C., la richiesta era stata inizialmente inoltrata per errore alla struttura tecnica centrale, che l’aveva trattata come accesso agli atti ai sensi della legge n. 241/1990 e aveva quindi negato il riscontro. Solo successivamente, dopo il reclamo al Garante, la Presidenza nazionale aveva chiarito l’errore e trasmesso alla sezione locale un documento informativo sul trattamento dei dati.
Istruttoria del Garante e norme richiamate
L’Autorità ha richiamato l’art. 15 GDPR, che riconosce il diritto dell’interessato di ottenere conferma dell’esistenza di un trattamento e di accedere ai dati e alle informazioni elencate nella norma, nonché l’art. 12 GDPR, che impone al titolare di rispondere senza ingiustificato ritardo e comunque entro un mese, con eventuale proroga motivata di due mesi nei casi consentiti. In caso di diniego, il titolare deve informare l’interessato dei motivi e della possibilità di proporre reclamo e ricorso.
Accertamento della violazione
Nel caso concreto, il Garante ha ritenuto che l’A.N.C. non avesse fornito un idoneo riscontro nei termini di legge. Anche dopo la richiesta più specifica rivolta direttamente alla Presidenza nazionale, l’associazione si era limitata a inviare l’informativa ex art. 13 GDPR, senza consentire l’accesso ai dati personali richiesti. Solo con una comunicazione successiva sono state indicate le tipologie di dati e informazioni riferite all’interessato, ma la trasmissione è avvenuta per il tramite dell’Autorità e non direttamente all’interessato.
Valutazione in diritto e qualificazione della condotta
Il Garante ha ritenuto che le giustificazioni fornite dall’associazione, basate su un’erronea interpretazione della domanda, non fossero sufficienti a escludere l’illiceità del trattamento. La condotta è stata qualificata come violazione degli artt. 12, par. 3, e 15 GDPR. L’Autorità ha anche richiamato l’art. 168 del Codice privacy in relazione alla veridicità delle dichiarazioni rese nel procedimento.
Gravità della violazione e misura applicata
Pur dichiarando l’illiceità del trattamento, il Garante ha considerato la violazione come minore, valorizzando:
- la natura associativa del titolare;
- il coinvolgimento di un solo interessato;
- l’assenza di precedenti violazioni pertinenti.
In applicazione dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR e dell’art. 143 del Codice privacy, è stato quindi adottato un ammonimento nei confronti dell’A.N.C., senza irrogazione di sanzione pecuniaria.
Dispositivo finale
Il provvedimento dispone la pubblicazione sul sito web del Garante ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del regolamento n. 1/2019. È inoltre indicata la possibilità di opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, entro i termini di legge.
Punti principali
Origine del procedimento
Il procedimento nasce da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato da un socio dell’A.N.C., che lamentava la mancata risposta adeguata a una richiesta di accesso ai dati personali e alle informazioni ex art. 15 GDPR. Il reclamante aveva inizialmente ricevuto un rigetto dalla sezione locale, motivato sul presupposto errato che, in quanto socio familiare, non avesse legittimazione a ottenere il riscontro richiesto.
Condotta dell’A.N.C. e riscontro all’istanza
Dagli atti è emerso che la sezione territoriale aveva inoltrato la richiesta alla Presidenza nazionale, la quale aveva inizialmente interpretato la domanda come accesso agli atti amministrativi e aveva negato il riscontro. Successivamente, dopo il reclamo e l’intervento del Garante, l’associazione ha trasmesso l’informativa ex art. 13 GDPR e, solo in seguito, ha fornito l’indicazione dei dati e delle informazioni riferite all’interessato, con ritardo rispetto ai termini di legge.
Violazioni contestate
Il Garante ha ritenuto violati gli artt. 12, par. 3, e 15 GDPR per il mancato riscontro tempestivo e completo all’istanza di accesso. In particolare, è stato rilevato che il titolare avrebbe dovuto fornire i dati e le informazioni richieste senza ingiustificato ritardo e comunque entro un mese, ovvero informare tempestivamente l’interessato dei motivi dell’eventuale mancato accoglimento o della proroga.
Valutazione del Garante
L’Autorità ha qualificato la condotta come violazione minore, tenendo conto della natura associativa del titolare, del numero limitato di interessati coinvolti e dell’assenza di precedenti pertinenti. Le difese dell’associazione, fondate su un errore interpretativo della richiesta, non sono state ritenute idonee a superare i rilievi dell’Ufficio.
Esito e misure adottate
Il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento nei termini indicati in motivazione e ha ammonito l’A.N.C. ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR e dell’art. 143 del Codice privacy. Non è stata irrogata una sanzione pecuniaria; è stata invece disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.
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