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Provvedimento

Deliberazione n. 25 del 16/01/2025

Provvedimento del 16 gennaio 2025

Garante Privacy25

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy avente ad oggetto possibile diffusione, tramite piattaforma digitale, di materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. L’intervento mira a impedire la diffusione del materiale oggetto di segnalazione e, in via accessoria, a disporre la conservazione dell’eventuale contenuto acquisito in chiaro per finalità probatorie per dodici mesi. Il provvedimento è una ratifica ex post della determinazione dirigenziale d’urgenza adottata il giorno precedente.

Telegram FZ-LLC: ratifica del provvedimento d’urgenza per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn

Telegram FZ-LLC: ratifica di un intervento urgente per materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn

Il provvedimento riguarda Telegram FZ-LLC ed è adottato nell’ambito della procedura speciale prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy per i casi di possibile diffusione, tramite piattaforme digitali, di contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati. L’Autorità ratifica una determinazione dirigenziale urgente già adottata il giorno precedente per impedire la diffusione del materiale segnalato.

Origine della segnalazione e quadro normativo

La decisione nasce da una segnalazione presentata dalla persona interessata, che ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi contemplate dall’art. 144-bis del Codice. Il Garante richiama:

  • l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce competenza a ricevere segnalazioni in materia di c.d. revenge porn;
  • il termine di 48 ore entro il quale l’Autorità deve decidere ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice;
  • l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento per impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, salvo successiva ratifica.

Provvedimento urgente adottato il 15 gennaio 2025

Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 11 del 15 gennaio 2025, trasmessa poi al gestore della piattaforma. Con tale atto è stato disposto:

  • di ingiungere a Telegram FZ-LLC l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • di prescrivere la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente a fini probatori.

Conservazione del materiale e cautele richieste

La conservazione probatoria dell’eventuale contenuto acquisito in chiaro deve durare dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento. Il materiale deve essere trattato con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo di comunicare tempestivamente all’Autorità l’avvenuta adozione di tali misure.

Ratifica del Garante

Preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, il Collegio ratifica il provvedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma conferma misure immediate e mirate a prevenire la diffusione del materiale segnalato e a preservarne l’eventuale valore probatorio.

Punti principali

Origine del procedimento e base normativa

Il procedimento origina da una segnalazione presentata dalla persona interessata, che ha rappresentato di rientrare nell’ipotesi di cui all’art. 144-bis del Codice privacy, cioè il rischio di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione, tramite piattaforme digitali, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati. Il Garante richiama anche il potere di decidere entro 48 ore dalla ricezione della segnalazione e la disciplina interna che consente al dirigente competente di adottare misure urgenti salva ratifica successiva.

Misure urgenti adottate nei confronti di Telegram

Con determinazione n. 11 del 15 gennaio 2025, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha ingiunto a Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. Nella stessa determinazione è stata anche prescritta la conservazione, a fini probatori, dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma.

Conservazione probatoria e tutela dell’identificabilità

La conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro deve avvenire per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento. Il Garante specifica che tale conservazione deve essere effettuata con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e che la relativa adozione deve essere comunicata tempestivamente all’Autorità.

Esito finale del procedimento

Il Garante, esaminate la documentazione in atti e le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ratifica ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 il provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC. Non viene irrogata una sanzione pecuniaria; il contenuto decisorio è finalizzato esclusivamente a impedire l’ulteriore diffusione del materiale segnalato.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalimisure d’urgenzaconservazione dei datidiritti dell'interessato

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