Risposta n. 223 del 27/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRegime speciale per lavoratori impatriati - rientro in Italia di un medico che svolge telepsichiatria in smart working per datore estero e occasionali prestazioni negli USA
Il quesito
Il contribuente chiede: 1) se la sola volontà di svolgere l'attività in Italia costituisce nesso con il rientro; 2) se prestazioni occasionali negli USA (<15 giorni/anno) durante il periodo agevolato precludono il regime e se tali redditi rientrano nel beneficio; 3) se è riconoscibile il credito d'imposta ex Convenzione Italia-USA per il reddito da lavoro svolto in Italia in smart working e per il reddito occasionale prodotto negli USA; 4) se il beneficio può essere mantenuto in caso di cambio del datore di lavoro.
Soluzione prospettata dal contribuente
L'istante sostiene di possedere i requisiti (residenza estera >2 anni, trasferimento in Italia motivato dall'accettazione di una nuova attività in smart working, impegno a restare in Italia ≥2 anni, attività prevalente in Italia) e propone che solo i redditi prodotti in Italia usufruiscano del regime (concorrono al 30%), mentre i redditi occasionali prodotti negli USA concorrerebbero al 100% e verrebbero compensati con il credito d'imposta convenzionale; inoltre ritiene che il cambio del datore non annulli l'agevolazione.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia conferma che il collegamento tra rientro e inizio attività è ravvisabile nell'accettazione del lavoro in smart working e che il regime è applicabile anche a rapporti con datori esteri, purché l'attività sia prestata prevalentemente in Italia (oltre 183 giorni/anno). L'agevolazione riguarda tuttavia solo i redditi prodotti nel territorio dello Stato: le prestazioni occasionali svolte negli USA non sono agevolabili. In base alla Convenzione Italia-USA i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia sono imponibili in Italia (quindi non generano credito per imposte estere) e, se le prestazioni occasionali negli USA sono rese senza base fissa, anche questi redditi sono imponibili in Italia. Il beneficio non decade per il cambio del datore a condizione che la residenza resti in Italia per almeno due anni; se sussistono tutti i requisiti l'istante può beneficiare del regime dal 2022 per il quinquennio previsto.
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