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Legge

L.R. Molise 3/2001

Disposizioni urgenti per la riforma degli Enti regionali

Normativa regionaleL.R. Molise 3/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge dispone lo scioglimento degli organi di alcuni enti regionali molisani e affida l’amministrazione a gestioni commissariali, in attesa della riforma dei rispettivi ordinamenti. La riforma va approvata entro il 30 giugno 2001; in mancanza, il Consiglio regionale nomina commissari per massimo 4 mesi, al termine dei quali gli enti non riformati si intendono sciolti e le funzioni passano alla Giunta regionale.

Riforma urgente degli enti regionali del Molise

Riforma urgente degli enti regionali del Molise

La legge disciplina una misura transitoria e urgente per alcuni enti regionali del Molise, finalizzata a creare le condizioni per la riforma dei rispettivi ordinamenti. Il provvedimento riguarda esclusivamente il territorio della Regione Molise e ha una funzione ormai legata a un contesto temporale concluso.

Enti interessati e scioglimento degli organi

Sono interessati dalla disciplina:

  • Ente regionale di sviluppo agricolo del Molise (E.R.S.A.M.)
  • Istituto regionale per gli studi storici del Molise (I.R.E.S.M.O.)
  • Istituti autonomi per le case popolari di Campobasso e di Isernia (I.A.C.P.)
  • Enti provinciali del turismo di Campobasso e di Isernia (E.P.T.)
  • Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Termoli (A.A.S.T.)

Per tali enti la legge prevede lo scioglimento degli organi di amministrazione attiva secondo modalità e tempi collegati alla successiva riforma. L’amministrazione è quindi affidata a distinte gestioni commissariali.

Termine per la riforma e conseguenze del mancato intervento

La riforma degli enti doveva essere approvata entro il 30 giugno 2001. In caso di mancata riforma entro tale termine, il Consiglio regionale era chiamato a nominare i commissari.

I commissari nominati in tale ipotesi restavano in carica:

  • per un massimo di 4 mesi;
  • comunque non oltre la naturale scadenza degli organi di amministrazione.

Se, alla scadenza del mandato commissariale, gli enti non risultavano riformati, essi si intendevano sciolti e le funzioni amministrative venivano assunte dalla Giunta regionale.

Nomina dei commissari

Quando ricorreva l’ipotesi di mancata riforma entro il 30 giugno 2001, il Consiglio regionale nominava i commissari scegliendoli:

  • dagli elenchi formati dal Comitato dei Garanti di cui all’articolo 3 della legge regionale n. 11 del 1993;
  • oppure tra i dirigenti regionali.

La norma prevedeva una deroga alla legge regionale 23 maggio 1973, n. 7, e alla legge regionale 22 aprile 1993, n. 11 per questa specifica procedura di nomina.

Compensi e rimborsi dei commissari

A ciascun commissario spettavano, con onere a carico dell’ente commissariato, i compensi e i rimborsi comunque denominati spettanti al presidente dell’ente stesso. La previsione non si applicava quando il commissario fosse un dirigente regionale.

Entrata in vigore

La legge era dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione e dell’articolo 38 dello Statuto regionale. Entrava in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

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