L.R. Molise 5/2001
Norme in materia di disciplina e classificazione di campeggi, villaggi turistici ed aree di sosta
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Molise campeggi, villaggi turistici, aree di sosta e campeggi temporanei, fissando requisiti strutturali, urbanistici, autorizzativi, di classificazione e vigilanza. Prevede adeguamenti per le strutture già autorizzate e un regolamento attuativo entro 3 mesi. Restano esclusi gli insediamenti occasionali fino a 10 giorni; i campeggi temporanei possono durare fino a 60 giorni.
Disciplina di campeggi, villaggi turistici e aree di sosta nella Regione Molise
Disciplina dei campeggi, villaggi turistici e aree di sosta in Molise
La legge regionale disciplina le strutture ricettive all’aria aperta nel territorio della Regione Molise, con l’obiettivo di favorire la ricezione turistica nel rispetto dei valori naturali e ambientali. Regola campeggi, villaggi turistici, aree di sosta per veicoli ricreazionali autosufficienti e campeggi temporanei.
Ambito di applicazione e definizioni
La normativa si applica ai campeggi e ai villaggi turistici, nonché alle aree di sosta dei veicoli ricreazionali autosufficienti. I campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, organizzati su aree recintate con piazzole per turisti muniti di tende o altri mezzi autonomi di pernottamento. I villaggi turistici sono esercizi aperti al pubblico, anch’essi a gestione unitaria e su aree recintate, attrezzati per la sosta e il soggiorno in unità abitative proprie, mobili, semi-fisse o stabili, anche prefabbricate e allacciate ai servizi.
Le aree di sosta sono strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, con attrezzature igienico-sanitarie comuni e un numero di piazzole compreso tra 5 e 50, destinate alla sosta per non più di 72 ore di turisti con mezzi di pernottamento autonomi.
Requisiti strutturali e dimensionali
I villaggi turistici devono rispettare specifici limiti dimensionali delle unità abitative: superficie abitabile tra 15 e 45 mq, altezza interna media non inferiore a 2,30 metri, altezza minima in gronda non inferiore a 2 metri. La capacità ricettiva massima è di 5 mq per persona, con un massimo di 6 occupanti per unità.
È obbligatorio riservare aree delimitate e attrezzate con servizi igienici centralizzati per gli ospiti in transito con mezzo di pernottamento autonomo. I complessi devono essere recintati, sorvegliati e articolati in piazzole e aree per i servizi; devono inoltre disporre di parcheggi almeno pari al numero delle piazzole, salvo norme comunali specifiche.
I complessi di primo insediamento devono avere un’area non inferiore a 10.000 mq, ridotta a 6.000 mq nei territori delle Comunità montane. Le aree di sosta dei mezzi ricreazionali autosufficienti non possono superare i 10.000 mq.
Norme urbanistiche e titolo edilizio
Le strutture possono essere realizzate solo nelle aree individuate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e nel rispetto della normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche. L’allestimento è subordinato al rilascio della concessione edilizia e al pagamento degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione.
Autorizzazione all’esercizio e comunicazioni obbligatorie
L’esercizio dei campeggi e dei villaggi turistici è subordinato ad autorizzazione del Comune competente per territorio. La domanda va presentata in carta legale, a mezzo raccomandata, da associazioni, enti, privati, società o onlus, indicando obiettivi, dimensioni e caratteristiche insediative. Se il complesso ricade su territori di comuni limitrofi, la domanda va inoltrata al Comune in cui ricade la maggiore superficie.
La domanda deve essere corredata da relazione con i dati del richiedente e la prova della disponibilità del suolo, la capacità ricettiva prevista, gli estremi della concessione edilizia e degli eventuali nulla osta paesaggistici, i periodi di apertura e chiusura e la denominazione prescelta. L’autorizzazione indica il periodo di apertura; se non cambiano caratteristiche dell’impianto e titolarità dei gestori, il rinnovo è automatico.
L’inizio dell’attività di gestione deve essere comunicato all’Assessorato regionale al Turismo, all’ente turistico competente e all’Autorità di pubblica sicurezza. Devono essere comunicate anche le variazioni di titolarità, la sospensione e la cessazione dell’attività.
Gestione, obblighi del titolare e rappresentanza
Il titolare o gestore è responsabile del rispetto della legge regionale, della normativa di pubblica sicurezza e di ogni altra disciplina statale e territoriale applicabile. Devono essere esposti visibilmente, all’esterno e all’interno, denominazione, simbolo di classificazione, capacità ricettiva massima, tariffario e periodo di apertura e chiusura.
Il titolare o gestore può nominare un rappresentante, da indicare nel provvedimento autorizzativo, che assume i medesimi obblighi.
Classificazione e servizi accessori
Le strutture sono classificate secondo requisiti strutturali e funzionali previsti dal regolamento attuativo, con assegnazione da 1 a 4 stelle. In relazione alla categoria, i complessi possono o devono essere dotati di ristorante, bar, market, bazar e altri servizi accessori, nonché di impianti sportivi e ricreativi riservati agli ospiti; l’autorizzazione comprende anche tali attività accessorie.
La legge prevede inoltre l’installazione del preingresso delle unità abitative mobili senza permesso di costruire né DIA, purché si tratti di struttura coperta chiusa con funzione di protezione e soggiorno diurno, eventualmente con veranda aperta e sistemi di copertura, realizzata con materiali rigidi ma smontabili e trasportabili.
Vigilanza, controlli e provvedimenti sanzionatori
La vigilanza e il controllo sull’osservanza della legge spettano al Comune, ferme restando le competenze specifiche di altre amministrazioni statali e locali. Se vengono accertate irregolarità tecniche o amministrative che compromettano la funzionalità turistica del complesso, l’autorizzazione può essere sospesa o revocata dall’autorità competente.
Vincolo di destinazione e disciplina delle unità immobiliari
Alle strutture ricettive si applica il vincolo di destinazione d’uso e si estendono i benefici e le provvidenze previsti dalle leggi regionali per le aziende alberghiere. Le unità immobiliari interne alle strutture turistico-ricettive possono essere frazionate o oggetto di diritto di superficie o di altre forme di cessione a singoli e associati senza mutamento di destinazione d’uso, purché le parti comuni, le strutture mobili, commerciali e di servizio restino in gestione unitaria.
Insediamenti occasionali e campeggi temporanei
La disciplina non si applica agli insediamenti occasionali di tende o altri mezzi di soggiorno mobile per una durata di 10 giorni.
Il Comune può autorizzare campeggi temporanei, in aree pubbliche o private, per un massimo di 60 giorni, purché siano assicurati i servizi indispensabili per il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la tutela della salute e dell’ambiente. Tali campeggi sono consentiti in occasione di eventi straordinari oppure ad associazioni e organismi senza scopo di lucro per finalità educative, riabilitative, ricreative, sportive, culturali, sociali o religiose. Il Comune stabilisce i criteri per il rilascio delle autorizzazioni.
Norme transitorie e adeguamento delle strutture esistenti
La legge si applica anche ai complessi già in attività e regolarmente autorizzati. Il Comune adegua le autorizzazioni in essere al rinnovo delle stesse. Le strutture già autorizzate che non possiedono i requisiti richiesti devono adeguarsi entro un anno dall’entrata in vigore del regolamento attuativo.
Per quanto non disciplinato, si applicano le norme statali e regionali vigenti. La Giunta regionale deve adottare il regolamento di attuazione entro 3 mesi dall’approvazione della legge.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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