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Legge

L.R. Molise 6/2001

Normativa regionale in materia di lavori socialmente utili

Normativa regionaleL.R. Molise 6/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, nel Molise, contributi e incentivi per il reinserimento professionale e lavorativo dei lavoratori socialmente utili già impegnati al 30 aprile 2001, con misure per assunzioni, autoimpiego, formazione, progetti concertati, riscatti contributivi e stabilizzazione presso enti locali e consorzi. Prevede un regolamento attuativo, revoche in caso di inadempienza e una disciplina transitoria limitata al 2001 per alcune coperture di posti vacanti.

Interventi regionali per il reinserimento dei lavoratori socialmente utili nel Molise

Interventi regionali per il reinserimento dei lavoratori socialmente utili nel Molise

La legge regionale disciplina una serie di misure di sostegno al reimpiego e alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili operanti nel territorio del Molise. Gli interventi si rivolgono ai soggetti già impegnati in LSU alla data del 30 aprile 2001 e combinano contributi alle imprese, incentivi all’autoimpiego, sostegno a progetti sperimentali e misure per gli enti pubblici e locali.

Ambito di applicazione e finalità

La Regione sostiene il reinserimento dei lavoratori LSU favorendo l’adeguamento delle loro competenze alle esigenze delle imprese disponibili all’assunzione, in via prioritaria nelle aree con difficoltà socio-economiche individuate dalla normativa comunitaria, nonché nelle aree dei Patti Territoriali, dei Contratti d’Area e dei Programmi Integrati Territoriali. Le misure sono destinate ai lavoratori impegnati, alla data del 30 aprile 2001, in lavori socialmente utili ai sensi della normativa statale richiamata e della precedente legge regionale n. 24 del 1995.

Incentivi per formazione, riqualificazione e assunzione

La Regione concede contributi in conto formazione o riqualificazione a enti pubblici economici e imprese, anche cooperative, finalizzati all’assunzione dei lavoratori destinatari della legge. Le iniziative formative possono svolgersi anche presso altre aziende del settore, con il supporto eventuale di Italia Lavoro S.p.A. e il coinvolgimento di associazioni imprenditoriali, singole aziende, enti bilaterali e organizzazioni sindacali. I contributi sono riconosciuti per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato e sono differenziati per età e genere:

  • lire 4 milioni per lavoratori con età inferiore a 40 anni, elevabili a lire 6 milioni se si tratta di una lavoratrice;
  • lire 6 milioni per lavoratori con età superiore a 40 anni, elevabili a lire 8 milioni se si tratta di una lavoratrice.

La Regione può inoltre consentire la riserva del 50% dei posti vacanti in organico, per le qualifiche di cui all’articolo 16 della legge n. 56/1987, a favore dei lavoratori socialmente utili, da parte della Regione stessa, degli enti sub-regionali e degli enti locali.

Sostegno al reinserimento lavorativo, autoimpiego e stabilizzazione

La legge prevede un contributo aggiuntivo di lire 7 milioni ai lavoratori destinatari che costituiscano un’impresa, anche cooperativa, in qualità di titolari o soci. È inoltre previsto un incentivo una tantum, pari ai contributi di cui al comma 5 dell’art. 1, anche per gli enti pubblici che effettuino entro un anno dall’entrata in vigore della legge assunzioni ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 468/1997. Ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori LSU con almeno 12 mesi di attività alla data di pubblicazione della legge spetta un incentivo di lire 18 milioni per lavoratore, non cumulabile con gli incentivi per formazione/riqualificazione previsti dalla stessa legge. Se l’assunzione è a tempo indeterminato ma a tempo parziale, l’incentivo è ridotto proporzionalmente. Ai lavoratori che abbiano avviato forme di autoimpiego o microimprenditorialità, a decorrere dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2000, è riconosciuto un incentivo pari a lire 18 milioni. Per gli enti locali, la Regione sostiene la stabilizzazione mediante contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con partecipazione economica pari al contributo INPS a carico dell’ente utilizzatore, calcolato nei limiti indicati dalla legge, purché il contratto garantisca un orario almeno pari a quello dell’impiego attuale. Questo aiuto è cumulabile con gli altri previsti dalla legge.

Progetti concertati e sperimentali

La Regione finanzia progetti sperimentali di reimpiego rivolti ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e ai lavoratori di cui alla disciplina regionale sui LSU. I contributi sono concessi con priorità per iniziative realizzate nelle aree svantaggiate indicate dalla legge e sulla base di progetti presentati da:

  • associazioni imprenditoriali, in accordo con le organizzazioni sindacali e con Italia Lavoro S.p.A.;
  • enti bilaterali tra associazioni dei datori di lavoro e sindacati;
  • singole aziende.

Il contributo può coprire al massimo il 70% delle spese ammissibili, non può superare lire 100 milioni e viene modulato in base al numero dei lavoratori coinvolti, al grado di innovazione e sperimentalità e alla ricaduta occupazionale prevista.

Riscatto dei periodi di utilizzazione LSU

La Regione concede un contributo del 30% dell’onere di riscatto della contribuzione collegata ai periodi di effettivo utilizzo nei progetti LSU, o al periodo mancante per raggiungere i requisiti di pensionamento di anzianità o vecchiaia, per i lavoratori destinatari della legge.

Consorzi di comuni e affidamento di servizi

Sono previsti contributi ai consorzi di comuni che attivino forme di stabilizzazione dei lavoratori LSU nell’affidamento e nella gestione dei servizi, secondo la disciplina regolamentare e in base all’art. 10 del d.lgs. n. 468/1997.

Gestione degli interventi e sportello unico

Per coordinare, supportare e monitorare l’attuazione della legge è istituita una struttura operativa presso l’assessorato al Lavoro, con il coinvolgimento dei servizi per l’impiego, di Italia Lavoro S.p.A., delle associazioni imprenditoriali, delle singole aziende, degli enti bilaterali e delle organizzazioni sindacali.

Regolamento attuativo e cumulabilità

La Giunta regionale doveva emanare entro 30 giorni dall’approvazione della legge un regolamento per disciplinare criteri e modalità di attuazione, presentazione delle domande e dei progetti, criteri di priorità, liquidazione ed erogazione dei contributi. I contributi previsti nel titolo I sono cumulabili con quelli della legislazione statale e regionale vigente, nei limiti massimi consentiti dalla normativa comunitaria.

Obblighi dei beneficiari e revoca dei contributi

I contributi sono revocati e le somme eventualmente erogate recuperate se i beneficiari non realizzano le iniziative previste. È inoltre prevista la revoca con recupero dei contributi concessi al datore di lavoro se, nei tre anni successivi alla costituzione del rapporto a tempo indeterminato, interviene un licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo oggettivo.

Disciplina transitoria per il 2001

Ai fini della disciplina statale richiamata, sono equiparati ai soggetti previsti dall’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 468/1997 i lavoratori che, alla data del 30 aprile 2001, abbiano maturato almeno dodici mesi di anzianità in attività o progetti LSU, anche in attuazione della legge regionale n. 24/1995. In attuazione della legge finanziaria statale 2001, la Regione, gli enti sub-regionali e gli enti locali potevano, limitatamente all’anno 2001, coprire posti vacanti in organico per le qualifiche di cui all’art. 16 della legge n. 56/1987 mediante assunzione dei lavoratori socialmente utili di cui sopra, restando ferme le norme sul collocamento obbligatorio della legge n. 68/1999.

Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore

Gli oneri sono coperti mediante appositi capitoli di spesa istituiti con la legge di bilancio 2001 o con successive variazioni; per il 2002 e gli esercizi successivi si provvede con le rispettive leggi di bilancio. La legge è dichiarata urgente ed è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

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