LEGGE 12 febbraio 1992, n. 183
Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo ed elevazione del periodo di pratica professionale per i ragionieri e periti commerciali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeModifica l'art.31 dell'ordinamento dei ragionieri e periti commerciali (DPR 1068/1953) stabilendo i requisiti per l'iscrizione (cittadinanza, diritti politici, condotta, residenza, titolo di studio e abilitazione). Introduce l'obbligo di un diploma universitario triennale o laurea in giurisprudenza/economia, disciplina la pratica professionale (3 anni, ridotta a 2 per laureati), l'esame di Stato e prevede norme transitorie per praticanti e l'adozione di regolamenti ministeriali entro termini prefissati.
Requisiti iscrizione e abilitazione per ragionieri e periti commerciali
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