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Legge

L.R. Toscana 36/2023

Norme in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e di valorizzazione del patrimonio tartuficolo toscano.

Normativa regionaleL.R. Toscana 36/2023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Toscana cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione del tartufo, i tesserini e i riconoscimenti di tartufaie controllate/coltivate e aree addestramento cani, nonché sanzioni e interventi di valorizzazione. Le norme si applicano dall’entrata in vigore del regolamento attuativo; dal medesimo momento è abrogata la l.r. 50/1995.

Cerca, raccolta e coltivazione del tartufo in Toscana e valorizzazione del patrimonio tartuficolo

Norme in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo in Toscana

La legge disciplina, per il territorio della Regione Toscana, la cerca, la raccolta e la coltivazione dei tartufi, definendo anche strumenti di tutela, valorizzazione economica e promozione del patrimonio tartufigeno regionale. La disciplina opera nel rispetto della normativa statale e si innesta su un sistema autorizzatorio, formativo e sanzionatorio articolato.

Finalità e principi generali

La Regione persegue due obiettivi principali: da un lato regola attività di cerca, raccolta e coltivazione dei tartufi in coerenza con la tutela e conservazione del patrimonio tartufigeno; dall’altro promuove e sostiene interventi per la valorizzazione e la promozione della risorsa tartuficola regionale.

Definizioni rilevanti

La legge distingue tra cerca e raccolta, tartufaie naturali, tartufaie naturali controllate, tartufaie coltivate, piante tartufigene, tartufai/raccoglitori, tartuficoltori/coltivatori, raccolta riservata, zone geografiche di provenienza e mappatura delle aree tartufigene. In particolare, la tartufaia coltivata è un terreno agricolo con piante tartufigene in numero non inferiore a 200 per ettaro; le piante tartufigene devono essere micorrizate, certificate e definite dal regolamento attuativo.

Competenze di Regione e Comuni

La Giunta regionale gestisce l’elenco regionale dei tesserini di abilitazione, l’elenco delle attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate e coltivate, nonché la mappatura delle aree tartufigene. I Comuni rilasciano e rinnovano i tesserini, rilasciano e revocano i riconoscimenti delle tartufaie controllate e coltivate, curano i dati annuali da trasmettere alla Regione, inseriscono le zone geografiche di provenienza nella pianificazione territoriale e rilasciano i riconoscimenti delle aree di addestramento cani.

Specie di tartufi e identificazione del prodotto

Sono ammessi alla cerca, raccolta e coltivazione le specie indicate dalla legge, tra cui tartufo bianco pregiato, nero pregiato, nero d’inverno, scorzone, uncinato, nero moscato, bianchetto/marzuolo, nero liscio e nero ordinario. L’identificazione può avvenire a vista da parte dell’operatore munito di tesserino durante la cessione; in caso di dubbio o contestazione intervengono le strutture previste dal regolamento.

Zone geografiche di provenienza

La legge individua specifiche zone di provenienza del tartufo toscano, tra cui Casentino, Colline Sanminiatesi, Crete Senesi, Mugello, Val Tiberina, litorale della Maremma Grossetana e Lucchesia. I Comuni interessati possono proporre nuove delimitazioni o nuove zone, sentite le associazioni e i consorzi di settore; l’elenco dei Comuni ricompresi è aggiornato di conseguenza.

Disciplina della cerca e della raccolta

La cerca e la raccolta sono libere nei boschi, nei terreni non coltivati e, se non gravati da concessione demaniale, lungo sponde e argini di corsi d’acqua pubblici; sono liberi anche i pascoli in assenza di bestiame, senza danni al pascolo o alle strutture di contenimento. Nelle tartufaie naturali controllate e coltivate la raccolta è riservata agli aventi titolo. L’attività richiede il tesserino di abilitazione e il versamento annuale; per la raccolta riservata nelle tartufaie coltivate è inoltre richiesta l’idoneità specifica. La cerca deve avvenire con massimo due cani, usando un attrezzo di dimensioni limitate, e le buche devono essere subito richiuse con il terreno di scavo. Sono vietati lavorazioni del terreno, raccolta di tartufi immaturi, attività fuori calendario o in orario notturno, nonché la cerca e raccolta in aree abitative, in alcuni impianti agricoli in attualità di coltivazione e nelle aree rimboschite per quindici anni.

Calendario, orari e sospensioni temporanee

La legge stabilisce per ciascuna specie i periodi di raccolta e vieta la cerca e raccolta nei mesi di maggio e settembre per tutte le specie. Sono inoltre fissati orari solari mensili, da adeguare con l’ora legale. La Giunta regionale può disporre divieti temporanei per specifiche zone, su richiesta del Comune, e può autorizzare attività fuori periodo per studio, ricerca applicata e sperimentazione. Nelle oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura e nei centri pubblici e privati di produzione della fauna selvatica, la raccolta è vietata dal 1° al 30 giugno.

Tesserino di abilitazione e formazione

Il tesserino è rilasciato dopo l’accertamento dell’idoneità e il pagamento di un importo annuo di 92,96 euro, è valido in tutta Italia e dura dieci anni. Il titolare, per gli anni successivi al rilascio, deve versare annualmente la quota stabilita dalla Regione; il pagamento non è dovuto se non esercita l’attività nell’anno solare. Il rinnovo richiede la frequenza di un corso di aggiornamento. L’idoneità si consegue con un percorso formativo di almeno trenta ore e un esame finale; il rinnovo decennale richiede un aggiornamento di almeno otto ore nell’anno precedente. Chi supera l’esame deve richiedere il tesserino entro 365 giorni.

Tartufaie naturali controllate

Il riconoscimento comunale è necessario per istituire tartufaie naturali controllate. La superficie complessiva è limitata, in linea generale, al 20% delle aree tartufigene comunali per singola specie, con possibile aumento fino al 40%; la superficie della singola tartufaia va da 1 a 3 ettari, salvo deroghe per consorzi, imprenditori agricoli professionali e associazioni di tartufai riconosciute. Il riconoscimento dura cinque anni ed è rinnovabile; contestualmente il Comune rilascia l’autorizzazione alla raccolta riservata. Sono previste tabellazione, rispetto del tesserino e del versamento annuale, possibilità di autorizzazioni giornaliere, pluriennali o annuali a terzi e obbligo di comunicazione dei nominativi in caso di autorizzazioni non giornaliere. In caso di lavori di miglioramento finanziati con contributi pubblici, la raccolta è sospesa per cinque anni dalla conclusione dei lavori.

Tartufaie coltivate

Anche la tartufaia coltivata richiede riconoscimento comunale. La domanda è presentata dal proprietario o dal soggetto avente disponibilità del fondo tramite SIGAF o DUA ARTEA per le imprese agricole. Il riconoscimento comporta il rilascio dell’autorizzazione alla raccolta riservata. Il titolare deve essere munito di tesserino e in regola con il versamento; può autorizzare i propri dipendenti, se in possesso dell’attestato di idoneità e regolari nel pagamento. È obbligatoria la tabellazione e valgono le regole generali di cerca, raccolta e calendario.

Revoca dei riconoscimenti

Il Comune revoca il riconoscimento delle tartufaie controllate e coltivate quando non sono rispettate le tecniche colturali previste dal piano. La revoca impone la rimozione delle tabelle; se non eseguita, il Comune può procedere d’ufficio recuperando le spese. Per le aree di addestramento cani, il riconoscimento è revocato se l’area è usata per finalità diverse dall’addestramento.

Aree di addestramento cani da tartufo

Le aree di addestramento sono soggette a riconoscimento comunale e possono essere richieste solo dalle associazioni di tartufai aventi i requisiti di legge. Ogni associazione può avere una sola area, non superiore a due ettari in corpo unico. Il riconoscimento dura cinque anni, è rinnovabile, richiede tabellazione e serve esclusivamente all’addestramento di cani fino a due anni di età; è vietata la raccolta con asportazione del prodotto. I soci che vi accedono devono avere l’attestato di idoneità e rispettare modalità e calendario di cerca e raccolta, mentre periodo di apertura e modalità di accesso sono demandati al regolamento.

Associazioni di tartufai e consorzi volontari

Le associazioni che intendono accedere alle facilitazioni della legge devono avere personalità giuridica privata, prevedere finalità statutarie di conservazione e tutela degli ambienti tartufigeni e rispettare requisiti minimi di composizione sociale, con almeno il 50% di soci residenti nelle aree geografiche individuate e almeno il 15% non residenti, salvo carenza di domande. I consorzi volontari possono essere costituiti da titolari di aziende agricole e forestali per la difesa del tartufo toscano, la promozione di marchi collettivi, la raccolta, la commercializzazione e la gestione di tartufaie coltivate o controllate.

Vigilanza, controlli e sanzioni

La vigilanza spetta ai Carabinieri forestali, alle guardie venatorie provinciali e agli organi di polizia locale urbana e rurale. Le sanzioni amministrative vanno da 500 a 5.000 euro per le violazioni che ledono il patrimonio tartufigeno, tra cui raccolta senza tesserino o senza pagamento, fuori calendario o orario, senza idoneità nelle raccolte riservate, su tartufi immaturi, senza cane o attrezzo idoneo, con zappatura o rastrellatura, senza riempire le buche, in aree vietate o con piante micorrizate non certificate. Alcune violazioni comportano la sospensione del tesserino per un anno; in caso di recidiva talune sanzioni sono raddoppiate. Ulteriori violazioni, lesive dei diritti di terzi, sono punite con sanzioni da 300 a 3.000 euro, e ogni violazione comporta sequestro e confisca del prodotto. Alla terza violazione il tesserino è ritirato per un anno.

Regolamento di attuazione

Il regolamento attuativo, da emanarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, disciplina gli elementi tecnici delle tartufaie, le specie ammesse di piante tartufigene e i controlli/certificazioni, la mappatura regionale, i flussi informativi dei Comuni, l’identificazione delle specie, le zone di provenienza, i divieti e le deroghe al calendario, la documentazione per i riconoscimenti, la tabellazione e le regole per le aree di addestramento cani.

Interventi di valorizzazione e finanziamento

La Regione definisce annualmente nel piano forestale regionale gli interventi per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno. La Giunta li attua in coerenza con il DEFR e con gli stanziamenti di bilancio. Le risorse disponibili sono ripartite in via ordinaria per l’80% a favore di Comuni e soggetti associativi e per il 20% per interventi regionali di tutela, valorizzazione, ripristino ambientale, studi e ricerche. I progetti locali sono selezionati con avviso pubblico, valorizzando entità, rilevanza, storicità e ricaduta territoriale delle iniziative; non possono riguardare aree con raccolta riservata.

Disposizioni finanziarie, decorrenza e abrogazioni

Per il 2023 non sono previsti oneri aggiuntivi. Per il 2024 e il 2025 è autorizzata una spesa massima annua di 75.000 euro per gli interventi dell’articolo 21, con copertura a valere sul bilancio regionale e corrispondente variazione compensativa. Le entrate derivanti dal pagamento del tesserino confluiscono nelle entrate extratributarie regionali. Le disposizioni della legge, salvo quelle finanziarie, si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo; da tale data è abrogata la l.r. 50/1995.

Regime transitorio

Le tartufaie naturali controllate e coltivate già esistenti si adeguano alla nuova disciplina alla scadenza del rispettivo atto di riconoscimento. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del regolamento attuativo, gli ispettorati micologici devono coordinarsi per organizzare i percorsi formativi. I titolari di tesserino in corso di validità alla data di efficacia del regolamento, alla scadenza, devono frequentare il corso di aggiornamento previsto per il rinnovo.

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