L.R. Toscana 37/2023
Disposizioni in merito ai criteri prioritari di selezione del personale delle segreterie di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale. Modifiche all’articolo 49 bis l.r. 1/2009.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale modifica l’art. 49-bis della l.r. 1/2009 precisando che un criterio di selezione non si applica anche quando, nel corso della legislatura, occorra sostituire personale di segreteria cessato per dimissioni o pensionamento. È prevista l’invarianza finanziaria: nessun nuovo o maggiore onere per il bilancio regionale.
Criteri prioritari per la selezione del personale delle segreterie di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale
Criteri prioritari per la selezione del personale delle segreterie di supporto al Consiglio regionale
La legge regionale della Toscana interviene sul testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale, limitatamente alla disciplina del personale di segreteria a supporto degli organismi politici del Consiglio regionale. L’obiettivo è chiarire l’ambito di applicazione di un criterio prioritario di selezione, introducendo un’ulteriore ipotesi di esclusione.
Modifica alla disciplina vigente
La modifica riguarda il comma 5 dell’articolo 49-bis della l.r. 1/2009. Alla fine del comma viene aggiunto che un determinato criterio prioritario di selezione non si applica anche quando, nel corso della legislatura, sia necessario sostituire personale di segreteria cessato dal servizio per:
- dimissioni;
- collocamento a riposo.
In sostanza, per le sostituzioni intervenute durante la legislatura a seguito della cessazione del rapporto per tali cause, non opera la regola richiamata dal comma 5, con conseguente disciplina più flessibile nella copertura dei posti vacanti.
Ambito applicativo e limiti temporali
La norma opera esclusivamente nell’ambito regionale toscano e riguarda il personale delle segreterie di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale.
Il limite temporale rilevante è interno alla legislatura: la deroga vale solo quando la sostituzione del personale cessato sia necessaria nel corso della legislatura stessa. Non sono previste ulteriori scadenze o regimi transitori.
Aspetti finanziari
La legge contiene una clausola di neutralità finanziaria. È espressamente stabilito che dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
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