Messaggio numero 3575 del 27-05-2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento illustra l’adeguamento della procedura INPS per il certificato di agibilità nel settore spettacolo, dopo l’integrazione delle posizioni contributive ex Enpals nella matricola INPS. Definisce modalità di compilazione, delega ai lavoratori, utilizzo delle unità operative, gestione delle variazioni, controlli di regolarità contributiva e regole di accesso al servizio dal 1° giugno 2015.
Rilascio della procedura telematica per la richiesta e l’emissione online del certificato di agibilità per il settore dello spettacolo
Rilascio della procedura telematica per il certificato di agibilità nel settore spettacolo
Il documento fornisce le istruzioni operative per l’adeguamento della procedura telematica di richiesta e rilascio online del certificato di agibilità per le imprese del settore dello spettacolo, alla luce dell’integrazione delle posizioni ex Enpals nel sistema contributivo INPS. Vengono chiariti ambito applicativo, modalità di accesso, gestione delle richieste, deleghe ai lavoratori e regole per le variazioni e il controllo di regolarità contributiva.
Premessa e quadro di riferimento
Con l’integrazione della gestione ex Enpals, dal 1° gennaio 2015 le imprese dello spettacolo e dello sport professionistico utilizzano le modalità di attribuzione delle posizioni contributive aziendali previste per le aziende con dipendenti. Per effetto di tale integrazione, il servizio di richiesta del certificato di agibilità viene adeguato per utilizzare la matricola INPS come elemento di identificazione dell’impresa.
Il documento precisa che la normativa sull’obbligo di possesso del certificato di agibilità non è cambiata e resta quella a tutela dei lavoratori artisti e tecnici occupati nelle categorie da 1 a 14 dell’art. 3 del D.L.C.P.S. n. 708/1947 e successive modificazioni. Rimangono quindi valide le precedenti indicazioni Enpals, in particolare:
- circolare Enpals n. 21 del 4/6/2002;
- circolare Enpals n. 17 del 10/12/2007, sulla procedura telematica;
- circolare n. 144/2012, per l’estensione della richiesta telematica anche al certificato a titolo gratuito.
Adeguamento della procedura telematica
Il principale adeguamento consiste nella visualizzazione delle posizioni contributive (matricole INPS) riferite al codice fiscale dell’impresa con cui si accede al servizio. La richiesta di un nuovo certificato, la modifica o la consultazione di una richiesta già inserita avvengono selezionando la matricola su cui operare, non più il “Codice Gruppo” e il “Numero Attività”.
Restano immutati i principi generali della procedura già previsti dalla disciplina precedente. Gli adeguamenti sono stati introdotti per rispondere alle diverse esigenze operative delle imprese, in funzione delle loro caratteristiche specifiche.
Modalità di compilazione della richiesta
La richiesta di agibilità può essere impostata partendo indifferentemente da:
- “Lavoratori”;
- “Occupazioni”, cioè gli eventi nei quali sono impiegati lavoratori delle categorie di cui ai numeri da 1 a 14 dell’art. 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947.
Successivamente il sistema consente l’associazione dei lavoratori alle occupazioni, indicando per ciascuno:
- la retribuzione giornaliera;
- la qualifica professionale.
Il documento precisa che, per una singola occupazione, retribuzione giornaliera e qualifica devono restare le stesse in ogni giorno di svolgimento della prestazione. Se invece vi sono retribuzioni diverse o qualifiche differenti nelle singole giornate, devono essere aperte occupazioni distinte, ciascuna omogenea per retribuzione e qualifica.
La richiesta deve essere compilata con riferimento alla singola occupazione svolta e le date della prestazione devono essere indicate puntualmente. Se i giorni sono contigui, è sufficiente indicare data iniziale e finale; se invece non sono consecutivi, le giornate devono essere inserite singolarmente con distinti periodi.
Per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali di cui al n. 23-bis dell’art. 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947, inquadrati con C.S.C. 7.07.11, è prevista una modalità semplificata: al momento dell’accesso il lavoratore inserisce esclusivamente l’occupazione, il periodo e la data, la qualifica e la retribuzione.
Richiesta da parte di lavoratori delegati dal datore di lavoro
È prevista una nuova funzionalità che consente al lavoratore espressamente delegato dal datore di lavoro o committente di richiedere per sé il certificato di agibilità. Resta ferma la responsabilità dell’adempimento in capo al datore di lavoro obbligato alla richiesta.
Per attivare la funzione, il datore di lavoro deve rilasciare al lavoratore:
- una specifica delega;
- una dichiarazione di responsabilità all’Istituto.
Il datore inserisce il lavoratore in un elenco di soggetti abilitati collegati alla matricola azienda. Il lavoratore abilitato può soltanto inserire richieste riferite alle proprie prestazioni lavorative e non può eliminare o modificare richieste già inserite. Solo il datore di lavoro può:
- disabilitare lavoratori già inseriti;
- modificare o eliminare richieste presentate dai lavoratori abilitati;
- visualizzare agibilità riferite ad altri utenti.
Per accedere al servizio il lavoratore deve inserire la matricola del datore di lavoro; il sistema verifica l’abilitazione prima di consentire l’operatività. La funzione può essere estesa, con le stesse modalità e limiti, anche ai soci lavoratori di società.
Uso della matricola INPS e possibilità di indicare l’unità operativa
Per effetto dell’estensione delle regole sulle posizioni contributive aziendali, ai fini della richiesta del certificato di agibilità deve essere utilizzata esclusivamente la matricola INPS. La precedente articolazione per “attività” di impresa non è più in uso.
Resta fermo che, ai fini contributivi, tutti gli adempimenti fanno riferimento alla posizione contributiva dell’impresa e che la verifica di regolarità preliminare al rilascio dell’agibilità riguarda l’intera posizione aziendale. Tuttavia, per raggruppare le richieste secondo criteri di omogeneità dei lavoratori, le imprese possono indicare l’“Unità operativa” tra quelle censite nella posizione contributiva.
Per “Unità operativa” si intende il luogo ove viene svolta stabilmente l’attività lavorativa di uno o più dipendenti. Tali unità devono essere preventivamente censite tramite la procedura telematica “Comunicazione unità operativa/Accentramento contr.”, accessibile dal menu “Iscrizione e Variazione Azienda” del Portale “Servizi per le Aziende e Consulenti”. Nel flusso Uniemens, l’informazione viene raccolta a livello di “DenunciaIndividuale” del lavoratore occupato in quella unità.
Liste ed esportazione dei dati
È stata introdotta una funzionalità che consente di esportare in formato Excel le richieste di agibilità, filtrandole secondo i criteri di estrazione disponibili. Le liste esportate riportano:
- i dati riepilogativi della richiesta;
- il dettaglio delle occupazioni;
- il dettaglio dei lavoratori;
- la relativa qualifica;
- la retribuzione giornaliera.
Variazioni del certificato di agibilità
Le variazioni del certificato dopo lo svolgimento della prestazione seguono la disciplina già nota. Possono essere effettuate non oltre cinque giorni dall’evento e solo in presenza di causa di forza maggiore, documentata idoneamente.
La comunicazione della circostanza che giustifica la variazione deve essere trasmessa tramite il Cassetto previdenziale aziende, indicando nell’oggetto il numero dell’agibilità da variare. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione probante della forza maggiore in formato PDF.
Nel caso esemplificato dal documento, se la data corrente è il 12 maggio e la richiesta riguarda un’occupazione dal 5 al 10 maggio con due lavoratori, una mancata prestazione il 9 maggio consente la modifica dell’occupazione poiché il giorno rientra nel limite dei cinque giorni. La procedura propone automaticamente una prima occupazione dal 5 all’8 maggio con entrambi i lavoratori e una seconda occupazione, in modalità variazione, dal 9 al 10 maggio, sulla quale il datore di lavoro può operare.
Verifica della regolarità contributiva
Al momento della richiesta, la procedura effettua il controllo della regolarità degli adempimenti contributivi dell’impresa. La verifica avviene a livello di codice fiscale dell’azienda e riguarda tutte le posizioni contributive aperte, anche su gestioni diverse.
Se risultano debiti contributivi accertati contabilmente, la procedura blocca l’emissione del certificato di agibilità. Il rilascio è possibile solo dopo:
- la regolarizzazione dei debiti, anche mediante dilazione rateale;
- oppure la produzione di idonea garanzia, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa, di importo pari ai debiti.
Il certificato non è invece inibito se i debiti:
- sono già oggetto di un piano di dilazione rateale;
- sono in contenzioso amministrativo o giudiziale;
- sono stati interessati da sospensioni legislative dei pagamenti;
- sono stati affidati all’AdR per la riscossione coattiva e, in relazione ad essi, è stato emesso un provvedimento di sospensione della riscossione.
Accesso al servizio per aziende e consulenti
Il servizio di richiesta del certificato di agibilità è disponibile sul sito INPS nell’area “Servizi per le Aziende e Consulenti” della sezione “Servizi On Line”, a partire dal 1° giugno 2015. L’accesso può avvenire:
- tramite “Servizi on line > Per tipologia di utente > Aziende, Consulenti e Professionisti”;
- oppure tramite “Servizi on line > Elenco di tutti i Servizi > Servizi per le aziende e consulenti”.
L’accesso richiede PIN INPS con profilo Aziende, Consulenti e Professionisti. La procedura si trova nel menu di sinistra del portale sotto “Servizi Settore Sport e Spettacolo” e quindi “Richiesta Agibilità”.
Le comunicazioni delle variazioni e la documentazione probante devono essere inoltrate tramite la funzione “Contatti” del Cassetto previdenziale Aziende, accessibile dai servizi per aziende e consulenti.
Accesso per i lavoratori delegati
I lavoratori delegati dal datore di lavoro accedono dal Portale INPS tramite:
- “Servizi on line > Servizi per il cittadino”;
- PIN personale con profilo cittadino.
Nel servizio disponibile compare la voce “Richiesta agibilità per lavoratori dello Spettacolo abilitati”. Il servizio è attivo 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana. Chi non possiede ancora il PIN può richiederlo tramite l’apposita funzione del Portale INPS.
Disposizioni transitorie
Dal 1° giugno 2015 non possono più essere effettuate nuove richieste di agibilità con la precedente applicazione presente nel menu “Richieste di agibilità e denunce on line (ante 2015)” di “Servizi Settore Sport e Spettacolo”.
Per la gestione del transitorio, fino al 30 giugno 2015 è ancora consentita la variazione di richieste già inserite con la vecchia modalità. Dal 1° luglio 2015 non sarà più possibile inserire nuove date in richieste di agibilità già rilasciate per periodi non ancora decorsi alla data, comunicate con la vecchia procedura; restano consentite solo:
- l’eliminazione di occupazioni;
- la variazione della qualifica;
- la variazione dell’importo della retribuzione giornaliera del lavoratore.
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