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Messaggio

Messaggio numero 3448 del 21-05-2015

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento illustra gli adempimenti delle Sedi e le modalità di utilizzo dell’incentivo previsto per i datori di lavoro agricoli che assumono giovani operai agricoli tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015. Precisa i criteri per l’incremento occupazionale netto, i codici di autorizzazione da attribuire, gli importi massimi e le istruzioni per la fruizione tramite DMAG.

Istruzioni operative per l’ammissione e la fruizione dell’incentivo agricolo per assunzioni 2014-2015

Incentivo per l’occupazione stabile in agricoltura

Il documento fornisce istruzioni operative sull’agevolazione introdotta dall’art. 5, comma 4, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116. L’intervento è finalizzato a promuovere forme di occupazione stabile in agricoltura mediante incentivi ai datori di lavoro agricoli che assumono, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015, operai agricoli di età compresa tra 18 e 35 anni.

Oggetto delle istruzioni operative

La circolare n. 137 del 5 novembre 2014 aveva già illustrato la disciplina dell’incentivo e le modalità di presentazione telematica delle istanze, operative dal 10 novembre 2014. Il presente messaggio integra tali indicazioni descrivendo:

  • gli adempimenti a carico delle Sedi per l’ammissione al beneficio;
  • le modalità operative che i datori di lavoro ammessi devono seguire per la corretta fruizione dell’agevolazione.

Requisito dell’incremento occupazionale netto

Con riferimento al requisito dell’incremento occupazionale netto, il documento chiarisce che tale requisito deve essere verificato esclusivamente attraverso il confronto tra:

  • il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all’assunzione;
  • il numero di giornate lavorate nell’anno precedente l’assunzione.

Adempimenti a cura delle Sedi

La Sede competente, ricevuta l’istanza di fruizione del beneficio, deve procedere alla sua definizione verificando:

  • i dati utili per determinare il diritto all’incentivo;
  • la durata del beneficio;
  • la sussistenza dei requisiti in capo al datore di lavoro richiedente.

L’istanza va visualizzata e presa in carico tramite l’applicazione intranet:

  • Servizi per l’agricoltura > Telematizzazione > Comunicazione bidirezionale

Nell’apposito campo “tipo Comunicazione” deve essere selezionata la voce:

  • “GIOV/AGR (D.L. 91/2014)”

L’esito dell’istruttoria viene comunicato all’azienda mediante la funzione “Selezione Stato”. In caso di rigetto, la motivazione deve essere inserita nel campo “Annotazione”.

Codici di autorizzazione e aggiornamento della procedura 5A

In caso di accoglimento dell’istanza, all’azienda viene attribuito automaticamente, nella sezione “Codici Autorizzazione” dell’Archivio Anagrafico e Agevolazioni delle Aziende Agricole (procedura 5A), il relativo codice di autorizzazione. Il documento precisa che l’indicazione del codice “A3” presente nella circolare n. 137/2014 è superata.

I codici sono differenziati in base al tipo di rapporto di lavoro e alla quota di incentivo:

  • per assunzione a tempo indeterminato (OTI): codice “A4”, disponibile a decorrere dai 18 mesi successivi alla data di assunzione, ai sensi dell’art. 5, comma 6, lettera b), D.L. 91/2014;
  • per assunzione a tempo determinato (OTD):
    • “B1”, prima quota incentivo D.L. 91/2014, disponibile dai 12 mesi successivi alla data di assunzione, ai sensi dell’art. 5, comma 6, lettera a), n. 1;
    • “B2”, seconda quota incentivo D.L. 91/2014, disponibile dai 24 mesi successivi alla data di assunzione, ai sensi dell’art. 5, comma 6, lettera a), n. 2;
    • “B3”, terza quota incentivo D.L. 91/2014, disponibile dai 36 mesi successivi alla data di assunzione, ai sensi dell’art. 5, comma 6, lettera a), n. 3.

Contestualmente viene aggiornata automaticamente anche la sezione “Lavoratori Agevolati” della procedura 5A.

Modalità di fruizione del beneficio

L’azienda ammessa può fruire dell’incentivo secondo il combinato disposto dei commi 6 e 6-bis dell’art. 5 del D.L. 91/2014.

Per le assunzioni a tempo indeterminato (OTI):

  • il beneficio è fruito in unica soluzione;
  • il valore annuale massimo è pari a € 5.000,00;
  • la fruizione decorre dal completamento del diciottesimo mese dall’assunzione.

Per le assunzioni a tempo determinato (OTD):

  • la prima quota è fruita dopo il primo anno di assunzione;
  • la seconda quota dopo il secondo anno;
  • la terza quota dopo il terzo anno;
  • le singole quote annuali sono determinate sulla base delle retribuzioni lorde imponibili ai fini previdenziali dei primi sei mesi di lavoro di ciascun anno di riferimento;
  • il periodo complessivo di riferimento è di 18 mesi;
  • il valore annuale dell’incentivo non può superare € 3.000,00.

Fruizione tramite denuncia DMAG

Una volta maturata la quota spettante, il datore di lavoro può usufruire del beneficio a decorrere dalla prima denuncia DMAG utile. Nelle denunce principali (P) o sostitutive (S), con riferimento al lavoratore agevolato, occorre indicare:

  • nel campo “Tipo Retribuzione”, il valore “Y”;
  • nel campo “CODAGIO”, il codice corrispondente al rapporto e alla quota richiesta:
    • “A4” per incentivo OTI;
    • “B1” per prima quota incentivo OTD;
    • “B2” per seconda quota incentivo OTD;
    • “B3” per terza quota incentivo OTD;
  • nel campo della retribuzione, l’importo dell’incentivo spettante.

Dichiarazione aggiuntiva per gli OTD

Nel caso di beneficio riconosciuto per l’assunzione di un operaio a tempo determinato (OTD), il datore di lavoro deve sottoscrivere una specifica dichiarazione relativa al rispetto delle condizioni occupazionali minime di 102 giornate previste dall’art. 5, comma 3, lett. b), della L. 11 agosto 2014, n. 116.

La dichiarazione è così formulata:

  • "Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di aver rispettato le condizioni occupazionali minime (102 giornate) di cui all’art. 5, comma 3, lett. b), della legge 11 agosto 2014, n 116".

Il documento precisa che tale dichiarazione sarà presente, a decorrere dal III trimestre 2015, nel quadro D del modulo conclusivo della denuncia DMAG. Essa deve essere obbligatoriamente contrassegnata nel campo “SI”; in mancanza, il sistema non consente la fruizione del beneficio.

Verifiche telematiche e scarto della denuncia

La denuncia DMAG contenente l’agevolazione è sottoposta, in fase di trasmissione telematica, a una verifica di coerenza tra:

  • i dati contenuti nella denuncia;
  • i dati della richiesta datoriale di ammissione all’incentivo.

La modalità di validazione è la stessa già prevista per il codice CIDA, richiamando la circolare INPS n. 46/2011. Eventuali scarti della denuncia sono motivati con apposito messaggio di errore.

Istruzioni contabili

Le procedure informatiche sono implementate per consentire la rilevazione contabile dell’incentivo da parte degli operatori di sede.

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