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Legge

L.R. Liguria 4/2008

Disposizioni di attuazione della disciplina dell'attività agrituristica di cui alla legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 .

Normativa regionaleL.R. Liguria 4/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Regolamento ligure di attuazione della disciplina dell’agriturismo: definisce connessione e prevalenza dell’attività agricola, limiti ricettivi e di ristorazione, requisiti di fabbricati e prodotti aziendali, procedure per iscrizione nell’elenco regionale, autorizzazione comunale, controlli e regime transitorio. È però abrogato dall’11/06/2011 e non è più applicabile.

Disposizioni attuative sull’attività agrituristica in Liguria

Disposizioni attuative dell’attività agrituristica in Liguria

Il regolamento disciplina in modo organico l’agriturismo in Regione Liguria, attuando la legge regionale 21 novembre 2007, n. 37. Stabilisce requisiti, limiti quantitativi, procedure amministrative, controlli e norme transitorie per le aziende agrituristiche, con efficacia oggi cessata per espressa abrogazione.

Finalità e definizioni

Il provvedimento persegue la valorizzazione dello spazio rurale, dei prodotti tradizionali e di qualità, delle tradizioni culturali del mondo rurale e dell’educazione alimentare. Definisce le attività agrituristiche come attività di ricezione e ospitalità svolte da imprenditori agricoli, anche in forma societaria o associata, in connessione con l’attività agricola principale.

Rientrano nell’agriturismo, tra le altre:

  • ospitalità in alloggi o in spazi per campeggiatori;
  • somministrazione di pasti e bevande prevalentemente con prodotti propri o di aziende agricole della zona;
  • degustazioni e mescita di vini;
  • attività ricreative, sportive, culturali e storico-ambientali;
  • fattorie didattiche;
  • attività agri-turistico-venatorie.

Possono operare nell’attività agrituristica l’imprenditore agricolo, i familiari collaboratori e i lavoratori dipendenti; l’apporto di soggetti esterni è ammesso solo per servizi complementari non connessi all’attività agricola.

Connessione con l’attività agricola e prevalenza

L’attività agrituristica deve restare connessa all’attività agricola, che deve rimanere prevalente. La prevalenza si misura confrontando le giornate lavorative necessarie per l’attività agricola con quelle richieste per l’agriturismo.

Per il calcolo delle giornate agricole si sommano i tempi di lavoro relativi a coltivazione, silvicoltura, allevamento e ad altre attività aziendali non riconducibili all’agriturismo; per l’agriturismo si applicano i parametri della tabella C allegata. Per attività non previste in tabella, è richiesta una descrizione analitica del tempo lavoro nella relazione tecnica.

Limiti dell’attività agrituristica

Il dimensionamento dell’attività deve garantire che il tempo di lavoro assorbito dall’agriturismo non superi quello dell’attività agricola. Ai fini dei limiti si considerano anche i giorni e i periodi di apertura, con parametri tarati su un’apertura teorica di 365 giorni annui; se l’apertura è inferiore, fino al minimo di 90 giorni, si applicano coefficienti proporzionali.

Restano comunque fissi alcuni tetti massimi:

  • ospitalità in camere o unità abitative: massimo 30 posti letto, elevabili a 38 nelle zone a prevalente interesse agrituristico;
  • ospitalità in spazi aperti: massimo 8 piazzole e 32 persone complessive, elevabili a 38 persone nelle zone agevolate;
  • ospitalità mista: massimo 40 ospiti complessivi, elevabili a 50 nelle zone a prevalente interesse agrituristico;
  • ristorazione: massimo 65 coperti per pasto, con compensazione tra pranzo e cena e rispetto del numero annuo di pasti autorizzati.

È ammessa la somministrazione di pasti anche in spazi aperti, se rispettati i limiti e le condizioni igienico-sanitarie.

Immobili utilizzabili e requisiti edilizi

Gli immobili destinati all’agriturismo devono essere idonei sotto il profilo urbanistico-edilizio, funzionale, igienico-sanitario e della sicurezza. I controlli sui requisiti spettano al Comune.

Possono essere usati:

  • fabbricati esistenti sul fondo agricolo alla data della domanda o della variazione;
  • fuori dal fondo, l’abitazione di residenza dell’imprenditore in determinate condizioni;
  • altri fabbricati già esistenti, situati nel medesimo comune o in comune limitrofo, in aree montane/svantaggiate, protette o in comuni individuati dal regolamento;
  • in alcune ipotesi, fabbricati edificati da almeno 10 anni.

Il fondo privo di fabbricati adattabili ricorre quando manchi un fabbricato idoneo oppure i fabbricati esistenti siano indispensabili per l’attività agricola ordinaria. I fabbricati devono avere carattere di ruralità; le serre non sono considerate fabbricati ai fini del regolamento e non possono essere usate per ospitalità e ristorazione.

Sono consentiti interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, nel rispetto delle tipologie architettoniche tradizionali. Sono ammessi ampliamenti per esigenze igienico-sanitarie o tecnologico-funzionali, entro i limiti urbanistici; in mancanza di specifiche previsioni, in zona agricola l’ampliamento può arrivare al 20% della volumetria esistente, con vincolo di destinazione ad agriturismo per almeno 10 anni.

È inoltre possibile, se previsto dagli strumenti urbanistici, demolire fabbricati non più necessari e accorparne la volumetria al fabbricato agrituristico, con limite di aumento del 50% e con vincolo decennale di destinazione; l’operazione richiede preventiva valutazione regionale. Le unità abitative devono avere almeno 24 mq e includere servizi igienici e cucina.

Zone a prevalente interesse agrituristico

Sono individuate come zone a prevalente interesse agrituristico i territori dei comuni montani e svantaggiati e delle aree protette, nonché altri territori elencati dal regolamento, inclusi alcuni comuni non costieri e porzioni dei comuni della Spezia e di Ventimiglia. La classificazione incide sui limiti di prevalenza e sui massimali di ospitalità, che risultano più ampi nelle zone agevolate.

Impiego di prodotti aziendali nella ristorazione

La somministrazione di pasti e bevande, compresi alcolici e superalcolici, deve provenire per almeno il 40% in valore da prodotti della propria azienda. Sono considerati di propria produzione anche i prodotti lavorati in azienda o derivanti da materie prime aziendali lavorate all’esterno; entro un quarto del totale possono essere inclusi prodotti di cooperative o consorzi locali di cui l’azienda faccia parte.

Nel complesso, pasti e bevande devono essere ricavati da prodotti di aziende agricole e imprese ittiche professionali del territorio regionale, per una quota almeno pari al 60% in valore. La verifica avviene in sede di iscrizione e durante l’esercizio; se l’indirizzo colturale non consente il rispetto delle percentuali minime, occorre ridurre proporzionalmente i pasti assentibili oppure modificare l’indirizzo colturale prima dell’avvio dell’attività.

Igiene alimentare, spazi aperti e piscine

La produzione, preparazione, confezionamento e somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alla normativa comunitaria igienico-sanitaria. Il regolamento rinvia anche a specifiche disposizioni tecniche contenute in allegato.

Per gli spazi aperti:

  • le piazzole devono avere almeno 40 mq ciascuna;
  • deve essere garantito drenaggio, limitazione della polvere e ombreggiamento;
  • i servizi igienici devono essere adeguati, con almeno un servizio ogni quattro piazzole;
  • la sosta di tende, caravan e autocaravan è temporanea e non può superare tre mesi l’anno;
  • non sono ammesse recinzioni o strutture che configurino ampliamento della zona di preingresso.

Le piscine agrituristiche sono private a uso collettivo e riservate agli ospiti; non è obbligatoria la presenza del bagnino se sono garantiti percorsi di assistenza e personale addetto al pronto soccorso formato. Restano ferme le ulteriori regole regionali richiamate dal regolamento.

Fattorie didattiche, degustazioni e altre attività

Le fattorie didattiche sono aziende che svolgono attività educative e divulgative su alimentazione, ambiente e cultura rurale. Possono essere qualificate come attività agrituristiche solo se l’imprenditore è iscritto nell’elenco regionale degli operatori agrituristici e sono soggette ad autorizzazione comunale, salvo le ipotesi transitorie previste.

L’attività di degustazione, compresa la mescita di vini, rientra nell’agriturismo se svolta da soggetto iscritto nell’elenco regionale ed è disciplinata dalle linee guida regionali richiamate.

Le attività ricreative, sportive, culturali e storico-ambientali devono essere connesse alle risorse agricole aziendali; se prive di tale connessione, possono essere svolte solo come servizi accessori gratuiti per gli ospiti dell’azienda. In questi casi non è ammesso corrispettivo autonomo e il servizio è compreso nel prezzo dell’ospitalità.

Modalità di apertura e obblighi gestionali

L’attività agrituristica deve restare aperta per almeno 90 giorni nell’anno solare. I periodi e gli orari sono liberamente determinati dall’operatore, ma devono essere comunicati annualmente al Comune e resi pubblici all’ingresso della struttura.

L’operatore deve inoltre presentare annualmente alla Provincia una dichiarazione delle tariffe che intende praticare per l’anno successivo; in mancanza, restano confermati prezzi massimi e caratteristiche funzionali dell’anno precedente.

È obbligatoria l’esposizione di una targa identificativa conforme allo schema regionale.

Elenco regionale degli operatori agrituristici

La Regione istituisce l’elenco regionale degli operatori agrituristici, articolato per sezioni provinciali. L’iscrizione è il presupposto per l’autorizzazione comunale e per l’esercizio delle attività agrituristiche.

La domanda di iscrizione è riservata all’imprenditore agricolo titolare dell’azienda e deve contenere dati anagrafici, identificazione dell’azienda, terreni, fabbricati, colture, allevamenti, tipologia di attività richiesta e ulteriori elementi utili. Alla domanda va allegata una relazione tecnica con la descrizione dell’ordinamento colturale e zootecnico, dei fabbricati, della capacità ricettiva, dei coperti, delle attività complementari, dei percorsi didattici e del calcolo del tempo lavoro.

Per l’iscrizione servono, tra gli altri, questi requisiti:

  • iscrizione al Registro delle Imprese Agricole e partita IVA agricola;
  • impiego minimo di 0,5 ULU nelle zone a prevalente interesse agrituristico e di 1 ULU nelle altre zone;
  • prevalenza e connessione dell’attività agricola rispetto a quella agrituristica;
  • svolgimento delle attività agricole e agrituristiche nel territorio della Regione Liguria.

La Regione effettua verifiche documentali, controlli cartografici, sopralluoghi e accertamenti sui fabbricati, sulle superfici coltivate, sugli allevamenti, sui requisiti soggettivi e sulle percentuali di prodotti aziendali. L’istruttoria deve chiudersi entro 60 giorni.

L’iscrizione è negata, salvo riabilitazione, a chi abbia riportato determinate condanne penali in materia alimentare o sia sottoposto a misure di prevenzione o dichiarato delinquente abituale.

Variazioni, cambio di titolarità e cessazione

La cessazione dell’attività e il cambio di titolarità devono essere comunicati alla Regione e al Comune entro 30 giorni. Il subentrante deve possedere i requisiti previsti e presentare domanda di variazione, con documentazione idonea; se la Regione non richiede integrazioni entro 30 giorni, la variazione si intende approvata.

Il nuovo titolare, ottenuta l’iscrizione, deve presentare al Comune la dichiarazione di inizio attività per la variazione soggettiva del titolo autorizzativo entro 10 giorni dalla comunicazione regionale.

Ogni altra variazione rilevante dell’azienda o dell’attività agrituristica deve essere comunicata entro 30 giorni e può riguardare:

  • consistenza aziendale, superfici e colture;
  • immobili destinati all’attività;
  • posti letto, coperti, piazzole, programmi di attività, giorni di apertura e classificazione.

La Regione si pronuncia entro 30 giorni; se la variazione comporta perdita dei requisiti, fissa un termine per gli adeguamenti. L’omessa comunicazione o l’inadempienza comportano i provvedimenti previsti dalla legge regionale.

Autorizzazione comunale e DIA

L’esercizio dell’agriturismo è subordinato ad autorizzazione comunale rilasciata dal Comune in cui si svolge l’attività. L’autorizzazione non può essere concessa senza previa iscrizione nell’elenco regionale e deve rispettare i limiti e le tipologie di attività iscritte.

La domanda di autorizzazione deve descrivere in modo dettagliato attività, capacità ricettiva, periodi di esercizio e tariffe, ed essere corredata da dichiarazioni di iscrizione all’elenco, conformità degli immobili e, se del caso, dei titoli edilizi. Per la somministrazione di alimenti e bevande è richiesta la DIA sanitaria.

Il Comune decide entro 60 giorni; decorso inutilmente il termine, la domanda si intende accolta. L’autorizzazione è a tempo indeterminato, salvo revoca. L’attività deve iniziare entro un anno, pena revoca e cancellazione dall’elenco.

In alternativa, l’imprenditore iscritto può ricorrere alla dichiarazione di inizio attività; dopo 30 giorni dalla DIA può iniziare l’attività, salvo successivi controlli comunali. La DIA è inammissibile senza iscrizione preventiva all’elenco e senza regolarità urbanistico-edilizia, igienico-sanitaria e di sicurezza.

Controlli, sospensioni e abusivismo

La Regione verifica almeno ogni tre anni il permanere dei requisiti di iscrizione e organizza un piano annuale di controlli. I Comuni vigilano sull’osservanza della disciplina agrituristica e devono effettuare controlli periodici almeno triennali, trasmettendo una relazione annuale alla Regione.

In caso di cancellazione dall’elenco, l’operatore deve interrompere l’attività entro 15 giorni dalla comunicazione regionale; la prosecuzione costituisce esercizio abusivo. In caso di revoca dell’autorizzazione comunale, l’attività deve cessare entro 5 giorni dalla comunicazione. Sono previste comunicazioni obbligatorie, preavviso di rigetto e contraddittorio procedimentale prima dei provvedimenti negativi.

Regime transitorio

Gli operatori già iscritti nell’elenco previgente sono inseriti nel nuovo elenco regionale. Le imprese già autorizzate o iscritte devono adeguarsi gradualmente alla nuova disciplina entro termini differenziati:

  • 3 anni per il requisito minimo di ULU;
  • 2 anni per l’adeguamento dell’indirizzo colturale ai fini della ristorazione;
  • 3 mesi per gli obblighi di gestione e comunicazione previsti dalla nuova normativa, ove non già presenti.

Nel frattempo restano operativi alcuni controlli e gli obblighi previgenti, con progressivo adeguamento ai nuovi parametri. Le fattorie didattiche già iscritte possono entrare nell’elenco agrituristico mediante specifica istanza o, se già autorizzate come agrituristiche, mediante integrazione dell’elenco; in taluni casi non sono soggette a ulteriore autorizzazione comunale, ma devono presentare comunicazione al Comune entro 90 giorni.

Le fattorie didattiche che non intendono operare come agrituristiche possono continuare i percorsi didattici, ma senza beneficiare della disciplina agrituristica né usare il logo di fattoria didattica.

Disposizioni finali e abrogazione

La Giunta regionale può aggiornare i parametri tecnici delle tabelle e gli adeguamenti igienico-sanitari. Il regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria ed entra in vigore con la pubblicazione.

Il provvedimento è però espressamente abrogato dall’art. 63 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14, con effetto dalla data di approvazione delle nuove disposizioni attuative dell’art. 12 della L.R. 37/2007. Perciò oggi ha rilievo solo storico e non è normalmente utilizzabile in pratica.

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