L.R. Liguria 34/2008
Norme per il sostegno dei genitori separati in situazione di difficoltà
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale disciplina interventi a favore dei genitori separati in grave difficoltà economica e psicologica, soprattutto in caso di assegnazione della casa familiare all’altro coniuge e obbligo di mantenimento. Prevede centri di assistenza e mediazione familiare, programmi di supporto abitativo, legale e psicologico, finanziati nella programmazione sociale e abitativa regionale. È una disciplina generale ancora formalmente riferita alla Regione Liguria.
Sostegno ai genitori separati in difficoltà e istituzione di centri di assistenza e mediazione familiare
Sostegno ai genitori separati in situazione di difficoltà
La legge regionale della Liguria promuove interventi per i genitori separati che si trovino in grave difficoltà economica e psicologica, con l’obiettivo di preservarne autonomia e dignità e di garantire il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con i figli anche dopo la separazione.
Finalità e destinatari
La disciplina è rivolta a padri e madri separati che, a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria sull’assegnazione della casa familiare e sull’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento all’altro coniuge, versino in una situazione di particolare disagio. L’intervento regionale è orientato a consentire loro di continuare a svolgere il ruolo genitoriale.
Azioni regionali e rete territoriale
Per attuare le finalità indicate, la Regione promuove:
- protocolli di intesa tra enti locali, istituzioni e altri soggetti impegnati nella tutela dei minori e nel sostegno ai genitori separati, per costruire reti di assistenza omogenee sul territorio regionale;
- interventi di tutela e solidarietà tramite la realizzazione di Centri di Assistenza e Mediazione Familiare.
Centri di Assistenza e Mediazione Familiare
I Centri sono previsti nell’ambito della programmazione e del sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari regionali. Hanno la funzione di sostenere la coppia nella fase di separazione o divorzio, favorendo accordi sulle modalità di affidamento condiviso dei figli secondo la normativa statale vigente.
I Centri:
- sono inseriti negli strumenti di programmazione territoriale previsti dalla normativa regionale sui servizi sociali;
- operano in stretta collaborazione con la rete dei consultori;
- possono essere costituiti nel numero di uno per ciascun territorio afferente alle aziende sanitarie locali.
La gestione può essere affidata o promossa da associazioni e organizzazioni del Terzo Settore senza finalità di lucro, purché abbiano almeno cinque anni di esperienza nel settore specifico.
Programmi di assistenza e mediazione familiare
La programmazione distrettuale valorizza interventi che possono comprendere:
- alloggi, anche temporanei, per i genitori separati in grave difficoltà economica quando la casa familiare sia assegnata all’altro coniuge;
- servizi informativi e di consulenza legale per far conoscere i diritti riconosciuti in caso di separazione e favorire il corretto esercizio della responsabilità genitoriale;
- attività di vigilanza sull’osservanza della disciplina sullo scioglimento del matrimonio e sull’affidamento condiviso;
- percorsi di supporto psicologico per superare il disagio, recuperare autonomia e mantenere il ruolo genitoriale.
Finanziamento
Il Piano Sociale Integrato Regionale individua le risorse e le modalità di finanziamento dei Centri e dei programmi previsti dalla legge. La Regione prevede inoltre risorse e modalità di finanziamento per i programmi abitativi relativi agli alloggi temporanei.
La Giunta regionale può finanziare anche iniziative di rilevanza regionale, comprese quelle a carattere sperimentale.
Monitoraggio
La Regione effettua un monitoraggio sull’impiego delle risorse, per verificare:
- l’andamento e la funzionalità dei Centri di Assistenza e Mediazione Familiare;
- l’assegnazione degli alloggi;
- l’efficacia dei programmi finanziati.
Regime finanziario
La norma finanziaria è indicata nel testo come omissis e non aggiunge contenuti sostanziali nel testo consolidato fornito.
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