R.R. Liguria 4/2008
Disposizioni di attuazione della disciplina dell'attività agrituristica di cui alla legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 .
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRegolamento regionale ligure di attuazione della l.r. 37/2007 sull’agriturismo: definisce requisiti, limiti di prevalenza agricola, utilizzo dei fabbricati, percentuali di prodotti aziendali, modalità di apertura, procedure di iscrizione nell’elenco regionale e di autorizzazione comunale, controlli e regole transitorie. È però abrogato dal 13 giugno 2011 ed è oggi sostituito dalla nuova disciplina.
Attuazione della disciplina dell’attività agrituristica in Liguria
Disposizioni di attuazione dell’attività agrituristica in Liguria
Il regolamento disciplina, per la Regione Liguria, l’esercizio delle attività agrituristiche in attuazione della l.r. 37/2007. La disciplina è però oggi superata, perché il regolamento è stato abrogato dall’art. 63 della l.r. 14/2011, con effetto dalla data di approvazione delle nuove disposizioni di attuazione dell’art. 12 della l.r. 37/2007.
Finalità e nozione di agriturismo
Il provvedimento mira a favorire lo sviluppo dello spazio rurale, la valorizzazione dei prodotti tradizionali e di qualità, la conservazione delle tradizioni culturali rurali e una corretta educazione alimentare. L’agriturismo è configurato come attività di ricezione e ospitalità svolta dall’imprenditore agricolo, anche in forma societaria, mediante l’utilizzazione dell’azienda in rapporto di connessione con coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento.
Attività comprese e soggetti che possono operare
Rientrano nell’agriturismo:
- ospitalità in alloggi o in spazi per campeggiatori;
- somministrazione di pasti e bevande prevalentemente con prodotti propri o di aziende agricole locali;
- degustazioni e mescita di vini;
- attività ricreative, sportive, culturali e storico-ambientali collegate al mondo rurale;
- fattoria didattica;
- attività agri-turistico-venatorie.
Possono svolgere tali attività l’imprenditore agricolo, i familiari che collaborano stabilmente e i lavoratori dipendenti; l’uso di soggetti esterni è ammesso solo per attività complementari non riconducibili alla connessione con l’attività agricola.
Rapporto di connessione e prevalenza dell’attività agricola
L’attività agrituristica deve essere connessa all’attività agricola, che deve restare prevalente. La connessione sussiste quando l’azienda è idonea a svolgere l’agriturismo in relazione a natura e varietà delle attività agricole, estensione, dotazioni, caratteristiche strutturali, spazi e numero di addetti.
La prevalenza è verificata confrontando le giornate lavorative necessarie per l’attività agricola con quelle necessarie per l’attività agrituristica. I tempi di lavoro sono determinati tramite i parametri delle tabelle allegate; per attività agrituristiche non tabellate è richiesta una descrizione analitica del tempo lavoro nella relazione tecnica.
Limiti dimensionali e limiti di esercizio
Il regolamento pone limiti quantitativi all’ospitalità e alla ristorazione. In sintesi:
- ospitalità in camere o unità abitative: massimo 30 posti letto, elevabili a 38 nelle zone a prevalente interesse agrituristico;
- ospitalità in spazi aperti: massimo 8 piazzole e 32 persone complessive, elevabili a 38;
- ospitalità mista: massimo 40 ospiti complessivi, elevabili a 50;
- ristorazione: massimo 65 coperti per pasto, con compensazione tra i due pasti della giornata, nel rispetto del numero annuo autorizzato.
È consentita anche la somministrazione di pasti in spazi aperti, purché siano rispettati i limiti autorizzati e le condizioni igienico-sanitarie.
Immobili utilizzabili e interventi edilizi
Possono essere destinati all’agriturismo i fabbricati esistenti sul fondo agricolo alla data della domanda di iscrizione o di variazione, nonché, in specifici casi, fabbricati fuori fondo. Per i fabbricati fuori fondo la disciplina consente, a determinate condizioni, l’uso dell’abitazione dell’imprenditore e di altri fabbricati esistenti o da almeno 10 anni, nel medesimo comune o in un comune limitrofo, soprattutto nei territori montani/svantaggiati e nelle aree protette o nei comuni individuati dal regolamento.
I locali devono essere urbanisticamente, funzionalmente, igienico-sanitariamente e staticamente idonei; i controlli spettano al Comune. Sono ammessi adeguamenti, manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione e, se previsto dagli strumenti urbanistici, ampliamenti connessi a esigenze igienico-sanitarie o tecnologico-funzionali. In assenza di specifiche previsioni urbanistiche, nelle zone agricole gli ampliamenti possono arrivare al 20% della volumetria esistente, con vincolo di destinazione ad agriturismo per almeno 10 anni.
È inoltre ammesso, se previsto dalla pianificazione comunale, l’accorpamento della volumetria di edifici esistenti non più necessari alla conduzione aziendale, fino a un aumento massimo del 50%, anch’esso con vincolo decennale di destinazione ad agriturismo. Le serre non sono considerate fabbricati e non possono essere usate per ospitalità e ristorazione.
Zone a prevalente interesse agrituristico
Il regolamento individua le zone a prevalente interesse agrituristico, rilevanti per alcuni maggiori limiti dimensionali e per l’accesso alla disciplina agevolata. Vi rientrano, in particolare, i comuni montani e svantaggiati, le aree protette e altri territori espressamente elencati negli allegati e nelle tabelle richiamate dal provvedimento.
Prodotti aziendali e provenienza degli alimenti
La somministrazione di pasti e bevande deve derivare per almeno il 40% in valore da prodotti della propria azienda. Sono considerati di propria produzione anche i prodotti lavorati in azienda o ricavati da materie prime aziendali lavorate esternamente, oltre a una quota limitata di prodotti provenienti da cooperative o consorzi locali di cui l’azienda faccia parte.
Complessivamente, la somministrazione deve comunque derivare per almeno il 60% in valore da prodotti delle aziende agricole e delle imprese ittiche professionali del territorio regionale, compresi quelli di propria produzione. La Regione verifica ex ante e in corso di esercizio la capacità aziendale di sostenere tali quote, con eventuale riduzione del numero di pasti assentibili se la produzione non è sufficiente.
Igiene alimentare e spazi aperti
La produzione, preparazione, confezionamento e somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti ai regolamenti CE n. 852/2004 e n. 853/2004. Il regolamento rinvia inoltre a specifiche disposizioni tecniche igienico-sanitarie contenute in allegato.
Per l’ospitalità in spazi aperti:
- ciascuna piazzola o unità di sosta deve avere almeno 40 mq;
- devono essere garantiti drenaggio, limitazione delle polveri e ombreggiamento;
- l’area deve avere acqua potabile, energia elettrica e servizi igienici adeguati;
- la sosta è temporanea e non può superare tre mesi l’anno;
- sono vietate recinzioni o strutture assimilabili ad ampliamenti del preingresso.
Per le aree picnic, eventuali manufatti devono rispettare la normativa urbanistico-edilizia e i fuochi sono consentiti solo nel rispetto delle norme antincendio. La vendita diretta dei prodotti aziendali è consentita, ma la somministrazione di cibi e bevande richiede i necessari titoli autorizzativi.
Piscine, fattorie didattiche, degustazioni e altre attività
Le piscine agrituristiche sono classificate come private a uso collettivo e riservate agli ospiti; non è obbligatorio l’assistente bagnanti se sono presenti percorsi di accesso e personale formato per il pronto soccorso. Le ulteriori regole operative sono rinviate a una deliberazione regionale.
La fattoria didattica è l’azienda agricola che svolge attività educative e divulgative su alimentazione, ambiente, tradizioni rurali e processi produttivi. Essa rientra nell’agriturismo solo se l’imprenditore è iscritto nell’elenco regionale degli operatori agrituristici e resta soggetta ad autorizzazione comunale, salvo il regime transitorio per le fattorie già riconosciute.
Le attività di degustazione e le attività ricreative, sportive, culturali e storico-ambientali rientrano nell’agriturismo solo se esercitate da soggetti iscritti nell’elenco regionale e nel rispetto delle condizioni e dei programmi di qualità previsti; per quelle non strettamente connesse all’ospitalità possono operare come servizi accessori agli ospiti, senza corrispettivo autonomo.
Apertura, tariffe e obblighi di gestione
L’attività agrituristica deve restare aperta almeno 90 giorni l’anno. I periodi e gli orari sono liberamente determinati dall’operatore, ma devono essere comunicati al Comune e resi pubblici all’ingresso della struttura. Le eventuali variazioni si intendono confermate in assenza di nuova comunicazione.
L’operatore deve inoltre presentare annualmente alla Provincia la dichiarazione delle tariffe che intende praticare per l’anno successivo; in mancanza di comunicazione si intendono confermati prezzi massimi e caratteristiche funzionali dell’anno precedente.
Targhe, classificazione e elenco regionale
I soggetti autorizzati devono esporre una targa identificativa conforme al modello approvato dalla Regione; in via transitoria vale lo schema storico regionale. La Giunta regionale deve recepire le classificazioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale per le aziende agrituristiche.
La Regione istituisce l’elenco regionale degli operatori agrituristici, articolato per sezioni provinciali, contenente i dati identificativi dell’operatore, dell’azienda, delle strutture, delle attività svolte, dei limiti autorizzati e dei provvedimenti intervenuti. L’iscrizione è richiesta dall’imprenditore agricolo titolare, con domanda corredata da una relazione tecnica e dalla documentazione aziendale e urbanistico-edilizia necessaria.
Per l’iscrizione sono richiesti, tra gli altri, i seguenti requisiti:
- iscrizione al Registro imprese agricole e partita IVA con attività agricola;
- dimensione minima aziendale in termini di ULU: mezza ULU nelle zone a prevalente interesse agrituristico e una ULU nelle altre zone;
- prevalenza dell’attività agricola su quella agrituristica;
- localizzazione dell’attività e delle superfici agricole in Liguria, con limitate eccezioni per superfici in comuni confinanti usabili solo se non prevalenti.
La Regione effettua verifiche documentali e sopralluoghi e conclude l’istruttoria entro 60 giorni. L’iscrizione è negata o revocata, salvo riabilitazione, in presenza di determinate condanne, misure di prevenzione o dichiarazione di delinquenza abituale.
Autorizzazione comunale e avvio dell’attività
L’esercizio dell’agriturismo è subordinato ad autorizzazione comunale rilasciata dal Comune dove si svolge l’attività, previa iscrizione nell’elenco regionale. La domanda deve descrivere dettagliatamente attività, strutture, capacità ricettiva, periodi di esercizio e tariffe, ed essere corredata dalle dichiarazioni di iscrizione, conformità edilizia e, ove necessario, dalla DIA igienico-sanitaria o dal programma delle attività e disciplinare di qualità.
Il Comune decide entro 60 giorni; decorso inutilmente il termine la domanda si intende accolta. L’autorizzazione è a tempo indeterminato, ma l’attività deve iniziare entro un anno, altrimenti l’autorizzazione è revocata e l’operatore cancellato dall’elenco. È ammesso il ricorso alla dichiarazione di inizio attività (DIA), ma solo previa iscrizione nell’elenco e in regola con tutti i titoli urbanistico-edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza.
Sono previste comunicazioni obbligatorie alla Regione e al Comune sia per l’ottenimento dell’autorizzazione sia per l’inizio effettivo dell’attività; il Comune può inibire la prosecuzione se accerta carenze, salvo un termine di adeguamento non inferiore a 30 giorni.
Cambio di titolarità, cessazione, variazioni e controlli
La cessazione dell’attività e il cambio di titolarità devono essere comunicati entro 30 giorni. Il subentrante presenta domanda di variazione e, ottenuta l’iscrizione, trasmette al Comune la DIA per la variazione soggettiva del titolo autorizzativo. Le variazioni non riferite a cessazione o titolarità devono essere comunicate alla Regione entro 30 giorni e possono riguardare consistenza aziendale, immobili, limiti autorizzativi, programmi di attività, giorni di apertura e classificazione.
La Regione aggiorna l’elenco e verifica almeno ogni tre anni il permanere dei requisiti, con controlli in azienda e al punto di esercizio. In caso di cancellazione dall’elenco, l’attività deve cessare immediatamente o comunque nei termini previsti per il singolo provvedimento; l’esercizio senza iscrizione o dopo revoca/cancellazione è abusivo.
La vigilanza ordinaria spetta ai Comuni e agli altri soggetti competenti; i Comuni devono effettuare controlli periodici almeno triennali e trasmettere alla Regione una relazione annuale. La Regione può esercitare il potere sostitutivo in caso di inadempienza.
Regime transitorio
Gli operatori già iscritti nell’elenco previgente sono automaticamente inseriti nel nuovo elenco regionale. Entro tre anni dall’entrata in vigore del regolamento devono essere controllati tutti gli operatori già iscritti.
Le imprese già autorizzate o già iscritte ma non ancora autorizzate devono adeguarsi gradualmente alla nuova disciplina, in particolare:
- entro tre mesi agli obblighi di apertura e gestione;
- entro due anni alle soglie di produzione agricola necessarie per la ristorazione;
- entro tre anni ai requisiti ULU di accesso.
Le fattorie didattiche già riconosciute potevano chiedere l’inserimento nell’elenco agrituristico; se già iscritte come agrituristiche e autorizzate, non dovevano ottenere una nuova autorizzazione comunale, ma dovevano comunicare l’avvenuta qualificazione al Comune entro 90 giorni. Le fattorie didattiche che non intendevano operare come agrituristiche potevano proseguire i percorsi didattici senza però beneficiare della l.r. 37/2007 né usare il logo regionale.
Disposizioni finali e obsolescenza
La Giunta regionale è autorizzata ad aggiornare tecnicamente tabelle e disposizioni igienico-sanitarie. Il regolamento è entrato in vigore con la sua pubblicazione, ma oggi è da considerarsi superato e non più utile in applicazione pratica, perché abrogato e sostituito dalla disciplina successiva.
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