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Legge

L.R. Marche 26/2013

Disposizioni per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale

Normativa regionaleL.R. Marche 26/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Marche disciplina misure per gli enti del Servizio sanitario regionale finalizzate a garantire personale e servizi essenziali nel rispetto dei vincoli di spesa. Proroga la validità delle graduatorie vigenti al 1° gennaio 2013, inizialmente al 31 dicembre 2014 e poi al 31 dicembre 2016, ed abroga una precedente disposizione regionale. Entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Proroga delle graduatorie del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti connesse

Disposizioni per gli enti del Servizio sanitario regionale

La legge regionale delle Marche interviene sugli enti del Servizio sanitario regionale per assicurare la disponibilità del personale necessario a garantire i servizi essenziali e i livelli essenziali di assistenza, nel quadro dei vincoli statali di contenimento della spesa sanitaria e di riduzione della spesa di personale.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda gli enti del servizio sanitario regionale indicati dalla l.r. 20 giugno 2003, n. 13. L’obiettivo dichiarato è quello di consentire il mantenimento dell’operatività dei servizi essenziali, nel rispetto degli obiettivi di razionalizzazione della spesa sanitaria e dei limiti previsti dalla normativa statale.

Proroga delle graduatorie vigenti

La legge dispone la proroga della validità delle graduatorie degli enti del servizio sanitario regionale che risultavano efficaci al 1° gennaio 2013. La proroga opera in collegamento con le limitazioni alle assunzioni di personale disposte dalla Giunta regionale per l’anno 2013, finalizzate al conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa sanitaria.

In origine il termine di validità era fissato al 31 dicembre 2014; la nota normativa segnala però che tale termine è stato successivamente prorogato al 31 dicembre 2016 dall’art. 16 della l.r. 29 novembre 2013, n. 44, in attuazione dell’art. 4, comma 4, del d.l. 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla l. 30 ottobre 2013, n. 125.

Abrogazione

La legge contiene una disposizione abrogativa che elimina il comma 5 dell’art. 25 della l.r. 27 novembre 2012, n. 37, senza ulteriori specificazioni nel testo consolidato fornito.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche.

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