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Legge

L.R. Campania 18/2025

Promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli di qualità dell'area del Vesuvio. Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2019, n. 24 [...]

Normativa regionaleL.R. Campania 18/2025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Campania n. 18/2025 introduce nell’ambito della l.r. 24/2019 nuove disposizioni per consentire, nell’area vesuviana, strutture leggere e rimovibili a servizio di attività agricole e di degustazione dei prodotti locali di qualità, con SCIA o edilizia libera secondo i casi. Prevede norme tecniche demandate al regolamento, invarianza finanziaria e una disciplina transitoria paesaggistica. Vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.

Sostegno alle produzioni agricole di qualità dell’area vesuviana e modifica della l.r. Campania n. 24/2019

Promozione delle produzioni agricole di qualità dell’area vesuviana

La legge regionale della Campania n. 18 del 2025 modifica la disciplina regionale sulla lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli aziendali, introducendo una specifica tutela per l’area vesuviana. L’obiettivo è contrastare l’abbandono dei terreni agricoli, valorizzare le produzioni locali e preservare il paesaggio rurale.

Strutture consentite per attività agricole e di degustazione

Nel testo inserito nella l.r. 24/2019 è ammessa l’installazione di strutture funzionali alle attività agricole, alla lavorazione, conservazione, trasformazione e degustazione dei prodotti tipici della zona, anche con riferimento a prodotti IGP, DOP, DOC e DECO. Sono richiamati, a titolo esemplificativo, Albicocche del Vesuvio, Catalanesca del Monte Somma, Pomodorino del Piennolo del Vesuvio e Lacryma Christi.

Le strutture devono rispettare criteri costruttivi tradizionali e paesaggisticamente compatibili:

  • uso di materiali naturali, come pietra lavica, legno, coperture in coppi o lastre di pietra;
  • totale reversibilità e rimovibilità;
  • assenza di alterazioni permanenti del suolo;
  • divieto di opere murarie permanenti emergenti dal piano di campagna;
  • divieto di pannelli prefabbricati che richiedano opere murarie per l’assemblaggio.

Sono quindi consentite solo strutture leggere e rimovibili, realizzate a secco e smontabili con facilità, con ripristino dello stato originario dei luoghi.

Regime urbanistico-edilizio

Le strutture non sono considerate volumi urbanistici e non comportano modifiche permanenti della destinazione d’uso del suolo. La loro realizzazione è soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività in alternativa al permesso di costruire.

Per le strutture temporanee installate nei periodi di raccolta e lavorazione stagionale, al fine di accogliere i visitatori, il regime è ancora più semplificato: esse sono qualificate come attività edilizia libera, ferma restando l’eventuale necessità di autorizzazione paesaggistica secondo la normativa vigente.

Strutture temporanee stagionali

Durante i periodi di raccolta e lavorazione stagionale è consentita l’installazione temporanea di strutture mobili per l’accoglienza dei visitatori, purché:

  • siano realizzate esclusivamente in legno o materiali naturali;
  • siano smontabili;
  • non siano ancorate in modo permanente al terreno;
  • non utilizzino roulotte, caravan o prefabbricati industriali;
  • non alterino la conformazione del suolo;
  • non siano collegate in modo fisso a reti tecnologiche.

Tali manufatti devono essere rimossi al termine delle esigenze stagionali e comunque entro 180 giorni, comprensivi dei tempi di allestimento e smontaggio.

Attuazione regolamentare

La legge demanda al regolamento regionale l’individuazione dei dettagli tecnici necessari all’attuazione della nuova disciplina, in particolare:

  • dimensionamento delle strutture in relazione alla consistenza aziendale;
  • caratteristiche costruttive;
  • materiali utilizzabili;
  • ogni altro requisito tecnico relativo alla nuova disciplina.

Le modifiche al regolamento regionale di attuazione devono essere approvate entro 45 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Disciplina paesaggistica transitoria

In attesa dell’approvazione del piano paesaggistico regionale previsto dall’Intesa del 14 luglio 2016 tra Regione Campania e Ministero per i beni e le attività culturali, per gli interventi disciplinati dalla legge resta ferma l’inderogabilità della pianificazione paesaggistica, con particolare riferimento al piano territoriale paesistico vigente per i comuni vesuviani.

Aspetti finanziari ed entrata in vigore

La legge dichiara l’assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L’entrata in vigore è fissata al giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Campania.

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