L.R. Campania 19/2025
Misure per la promozione del benessere affettivo e della educazione sentimentale e relazionale dei minori e dei giovani [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Campania promuove educazione all’affettività, alla relazione e alla parità di genere, per prevenire violenza, bullismo e disagio giovanile. Prevede un fondo per progetti sperimentali nelle scuole, campagne di sensibilizzazione, un sistema di attuazione entro 60 giorni e monitoraggio annuale. Stanziati 50.000 euro per il 2025 e 50.000 euro per ciascuno degli anni 2026-2027.
Promozione del benessere affettivo ed educazione sentimentale e relazionale dei minori e dei giovani in Campania
Misure per la promozione del benessere affettivo e dell’educazione sentimentale e relazionale dei minori e dei giovani
La legge disciplina, per la Regione Campania, un insieme di interventi educativi, informativi e di coordinamento istituzionale volti a promuovere il benessere affettivo e relazionale di minori e giovani. L’impianto è orientato alla prevenzione della violenza di genere, del disagio giovanile e delle discriminazioni, con un ruolo centrale delle scuole, dei consultori familiari e dei soggetti del territorio.
Finalità e principi ispiratori
La Regione riconosce il valore dell’educazione all’affettività, alla dimensione relazionale e sentimentale e al rispetto dell’identità di genere come strumenti fondamentali per lo sviluppo armonico della persona e per la prevenzione della violenza di genere, in coerenza con la Costituzione e con la Convenzione di Istanbul.
Gli obiettivi dichiarati sono:
- promuovere consapevolezza di sé e dell’altro, ascolto, rispetto reciproco, parità di genere e gestione non violenta dei conflitti;
- prevenire disagio giovanile, violenza, violenza di genere, bullismo, cyberbullismo e discriminazione;
- favorire la crescita affettiva e relazionale di minori e giovani con percorsi formativi modulati per età;
- contribuire al benessere psicofisico e allo sviluppo integrale della persona;
- affrontare in chiave educativa il rapporto tra affettività, identità di genere e stereotipi culturali, per decostruire modelli relazionali disfunzionali.
Interventi regionali e progetti sperimentali nelle scuole
La Regione istituisce un fondo per finanziare progetti sperimentali in materia di educazione all’affettività, gestione delle emozioni, educazione sentimentale e relazionale. I progetti sono finalizzati ad attivare percorsi educativi integrati extracurriculari nelle scuole di ogni ordine e grado, con incontri formativi differenziati per fasce d’età e con consenso informato delle famiglie.
I progetti devono essere realizzati sulla base di protocolli d’intesa tra Regione, Enti del Terzo Settore, centri antiviolenza, Ufficio Scolastico Regionale e ASL, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e della normativa statale.
Le attività possono comprendere:
- laboratori didattici;
- formazione per docenti e genitori;
- interventi di esperti con comprovata professionalità in ambito psicopedagogico, educativo, psicologico, sociale e di contrasto alla violenza di genere;
- sportelli di ascolto;
- attività artistiche ed espressive;
- momenti di formazione e confronto intergenerazionale con il coinvolgimento delle famiglie.
La Regione promuove anche progetti sperimentali per potenziare i servizi di ascolto, consulenza e presa in carico spontanea dei giovani in collaborazione con le scuole. I moduli educativi possono includere, tra l’altro, educazione all’affettività e gestione delle emozioni, prevenzione e contrasto della violenza di genere, educazione alimentare, prevenzione delle malattie veneree e altri temi di educazione alla salute.
Campagne di sensibilizzazione e comunicazione pubblica
La Regione promuove campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte a tutta la cittadinanza, con particolare attenzione a giovani, famiglie e personale scolastico, sui temi dell’educazione affettiva, della parità di genere, della prevenzione della violenza e del benessere relazionale.
Le campagne possono essere realizzate mediante:
- strumenti di comunicazione tradizionale e digitale, inclusi social media, radio, televisione e affissioni;
- eventi pubblici, seminari, festival, mostre e altre iniziative culturali;
- collaborazione con enti locali, scuole, università, associazioni e media locali.
La comunicazione deve essere inclusiva, accessibile e rispettosa delle differenze culturali, linguistiche e di genere; può inoltre prevedere il coinvolgimento diretto dei giovani nella progettazione e realizzazione dei contenuti. La Regione può stipulare accordi con soggetti pubblici e privati per ampliare la diffusione dei messaggi e attuare le iniziative.
Attuazione e criteri operativi
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Direzione generale politiche sociali e socio-sanitarie, previo parere della Commissione consiliare competente, definisce con deliberazione i criteri e le modalità di attuazione degli interventi.
Coordinamento e monitoraggio
La cabina di regia regionale, già istituita dalla legge regionale 1° dicembre 2017, n. 34, svolge il coordinamento e il monitoraggio degli interventi previsti dalla nuova legge.
La cabina di regia:
- si riunisce almeno due volte l’anno;
- può audire rappresentanti di USR, ASL, Enti del Terzo Settore, centri antiviolenza, la Presidente o delegata della Commissione regionale per i diritti e le pari opportunità tra uomo e donna e dell’Osservatorio sul fenomeno della violenza sulle donne;
- può formulare proposte di miglioramento e aggiornamento delle linee di intervento.
Clausola valutativa
A decorrere dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale trasmette annualmente alla Commissione consiliare competente una relazione sull’attuazione degli interventi e sull’attività di monitoraggio e valutazione dei progetti.
La relazione deve contenere dati e indicatori relativi a:
- efficacia delle azioni intraprese;
- diffusione territoriale;
- partecipazione dei destinatari;
- impatto percepito su benessere relazionale, prevenzione del disagio e miglioramento della comunicazione tra pari e tra adolescenti e adulti.
Copertura finanziaria
La legge prevede una dotazione finanziaria complessiva così articolata:
- 50.000 euro per l’anno 2025, destinati alle attività dell’articolo sulle campagne di sensibilizzazione;
- 50.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, destinati agli interventi sui progetti sperimentali nelle scuole.
La copertura è assicurata mediante prelievo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1 e contestuale incremento di pari importo della Missione 15, Programma 3, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027.
Entrata in vigore e ambito territoriale
La legge è vigente nel territorio della Regione Campania dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale. I suoi effetti riguardano esclusivamente l’ordinamento regionale campano e gli interventi finanziati nel triennio indicato, con particolare rilevanza operativa per gli anni 2025-2027 nelle rispettive poste di bilancio.
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