Messaggio numero 03 del 17-05-2010 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento richiama la Direttiva Equitalia n. 10 del 6 maggio 2010, secondo cui le società del Gruppo Equitalia possono sospendere le azioni di riscossione anche senza un provvedimento specifico dell’Ente creditore, se il debitore documenta che la cartella è stata oggetto di sgravio, sospensione amministrativa o giudiziale, oppure che il debito era già stato pagato prima della formazione del ruolo. Il Concessionario deve trasmettere la documentazione all’Ente creditore entro dieci giorni per la verifica; in caso di mancato riscontro, la sospensione permane.
Sospensione della riscossione da parte di Equitalia in caso di sgravio, sospensione o pagamento già avvenuto
Sospensione delle azioni di riscossione su dichiarazione del debitore
Il documento informa che, in applicazione della Direttiva n. 10 del 6 maggio 2010 della Direzione Centrale Servizi Enti e Contribuenti di Equitalia SpA, le società del Gruppo Equitalia possono sospendere le iniziative di riscossione dei crediti anche in assenza di un provvedimento specifico dell’Ente creditore. La sospensione opera quando il debitore dichiara che la cartella esattoriale rientra in una delle situazioni indicate dalla direttiva e tale circostanza non risulta dai sistemi informativi del Concessionario.
Presupposti per la sospensione
La sospensione delle azioni di recupero può essere disposta se il debitore afferma e documenta che:
- la cartella esattoriale è stata oggetto di un provvedimento di sgravio;
- è intervenuta una sospensione amministrativa;
- è intervenuta una sospensione giudiziale;
- il debito è stato pagato in un momento precedente alla formazione del ruolo.
Il documento precisa che la dichiarazione del debitore deve essere accompagnata da documenti idonei a comprovare le circostanze dedotte, cioè sgravio, sospensione o avvenuto pagamento.
Adempimenti del Concessionario
Ricevuta la documentazione del debitore, i Concessionari devono sospendere le azioni di recupero intraprese. Entro dieci giorni, devono inoltre trasmettere all’Ente creditore la documentazione prodotta dal debitore, chiedendo conferma o smentita delle circostanze dichiarate.
Obblighi dell’Ente creditore e conseguenze del mancato riscontro
Il documento raccomanda alle Sedi dell’Ente di espletare con puntualità le verifiche richieste e di fornire tempestivo riscontro alla richiesta del Concessionario. Viene infatti evidenziato che, in caso di silenzio dell’Ente creditore, le azioni di recupero continueranno a rimanere sospese.
Rinvio alla direttiva allegata
Per ulteriori dettagli operativi, il testo rinvia alla Direttiva n. 10 del 6/05/2010 di Equitalia SpA, allegata al documento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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