Messaggio numero 14480 del 28-05-2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce quando spettano i permessi orari ex art. 33, comma 3, L. 104/1992 nel caso di disabile in situazione di gravità già ricoverato a tempo pieno. I permessi sono ammessi solo se il ricovero non è effettivamente a tempo pieno durante le visite o terapie esterne, con obbligo di documentazione mensile e istruttoria tramite Centro Medico Legale; non è prevista un’autorizzazione illimitata nel tempo.
Chiarimenti sui permessi ex art. 33, comma 3, L. 104/1992 per assistenza a disabile ricoverato
Permessi ex art. 33, comma 3, L. 104/1992 per disabile ricoverato
Il documento fornisce indicazioni operative sulla portata applicativa dell’articolo 33, comma 3, della legge 104/1992 nel caso in cui il lavoratore richieda permessi orari per assistere un familiare o affine con handicap in situazione di gravità già ricoverato a tempo pieno. Lo scopo è chiarire quando il beneficio è concedibile e quale procedura amministrativa debba essere seguita.
Presupposto sostanziale per la concessione
Viene richiamata la nota del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 13, prot. n. 25/I/0002602 del 20 febbraio 2009, resa in risposta a un interpello. Secondo tale orientamento, i permessi possono essere riconosciuti quando la struttura sanitaria ospitante non garantisce l’assistenza durante visite specialistiche o terapie effettuate fuori dalla struttura e affida il disabile alla responsabilità dei parenti nel periodo di permanenza all’esterno della casa di cura.
Il documento precisa che:
- il trasferimento del disabile all’esterno della struttura per visite o terapie interrompe il ricovero a tempo pieno;
- in tale intervallo si determina l’affidamento del disabile all’assistenza del familiare;
- ricorrendo gli altri presupposti di legge, il familiare ha diritto alla fruizione dei permessi.
Documentazione richiesta
La concessione del beneficio non è automatica né generalizzata. Il Ministero, nella nota richiamata, richiede che l’interessato produca apposita documentazione rilasciata dalla struttura competente, attestante le visite o terapie effettuate.
Inoltre, per il riconoscimento del permesso occorre anche una dichiarazione sottoscritta dalla struttura di ricovero che attesti l’affidamento del disabile alla responsabilità dei parenti per tutto il periodo in cui si trovi all’esterno della struttura sanitaria ospitante per finalità diagnostico-accertative e di cura.
Procedura amministrativa e gestione della domanda
Sul piano procedurale, il documento esclude la possibilità di rilasciare un’autorizzazione illimitata nel tempo a decorrere dalla presentazione della domanda. La domanda va comunque presentata prima della fruizione del beneficio, ma la concessione avviene di volta in volta sulla base della documentazione prodotta.
L’operatore, verificata la sussistenza degli altri requisiti normativi, deve:
- acquisire la domanda nella procedura di gestione delle prestazioni di malattia, maternità e L. 104/92;
- inserire i dati previsti, il periodo richiesto e il codice “S” sia nel campo “requisiti” sia nel campo “in attesa di documenti”;
- mantenere tale codice nel campo “in attesa di documenti” fino alla produzione della documentazione richiesta.
Istruttoria del Centro Medico Legale
La documentazione relativa a ciascun mese in cui si sia verificata l’esigenza sanitaria del familiare deve essere presentata in busta chiusa con la dicitura: “contiene documenti di natura sensibile da visionarsi a cura del Centro Medico Legale”.
La documentazione viene inoltrata al Centro Medico Legale competente, che si pronuncia sulla correttezza formale e sostanziale della richiesta e appone un visto di congruità sul periodo richiesto.
Rilascio dell’autorizzazione e definizione dell’istanza
Dopo il visto di congruità, l’ufficio competente può rilasciare un’autorizzazione per il datore di lavoro limitata ai periodi in cui gli accessi alle strutture sanitarie sono avvenuti.
Operativamente:
- viene rimosso il codice “S” dal campo “in attesa di documenti”;
- viene inserita la data di presentazione della documentazione come “data di perfezionamento domanda”;
- la pratica viene istruita per l’emissione della lettera di autorizzazione alla concessione dei giorni di permesso.
Se la documentazione non è ritenuta valida, l’operatore definisce la pratica con provvedimento di reiezione, indicando la “data di perfezionamento domanda” e rimuovendo il codice “S” sia dal campo “requisiti” sia dal campo “in attesa di documenti”.
Modalità di fruizione nelle more dell’istruttoria
Nelle more della definizione della pratica, il lavoratore può assentarsi dal lavoro per altro titolo e l’assenza può essere successivamente convertita, secondo le modalità previste dai singoli contratti di lavoro, in permesso ex art. 33, comma 3, della legge 104/1992.
Gestione dei periodi successivi e domanda mensile
Pur essendo necessaria una nuova verifica e documentazione per ogni periodo richiesto, non occorre ripresentare un nuovo modello di domanda per ciascun periodo.
Per i mesi successivi al primo, l’operatore deve creare d’ufficio le singole pratiche mensili al momento della presentazione della documentazione, indicando:
- come “data di presentazione domanda” la data originaria;
- come “data perfezionamento domanda” la data di consegna della documentazione che prova l’avvenuta assistenza.
In questo modo, la concessione viene circoscritta ai singoli periodi documentati, con istruttoria mensile basata sulla prova dell’effettivo accesso alle strutture sanitarie e dell’assistenza prestata durante l’uscita dal ricovero.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Messaggio · 27 mag 2010Messaggio numero 14391 del 27-05-2010
- Messaggio · 26 mag 2010Messaggio numero 14239 del 26-05-2010
- Messaggio · 25 mag 2010Messaggio numero 14160 del 25-05-2010
- Messaggio · 31 mag 2010Messaggio numero 14588 del 31-05-2010
- Messaggio · 31 mag 2010Messaggio numero 14586 del 31-05-2010
- Messaggio · 3 giu 2010Messaggio numero 14811 del 03-06-2010
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →