Salta al contenuto
Legge

L.R. Basilicata 4/2007

Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale (10)

Normativa regionaleL.R. Basilicata 4/2007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Basilicata la rete integrata dei servizi sociali, socio-sanitari, socio-educativi e socio-lavorativi, definendo livelli essenziali, ruoli di Comuni, Province, ASL e Regione, programmazione regionale e locale, autorizzazione/accreditamento, titoli sociali, interventi per non autosufficienza e finanziamenti. Molte norme operative restano di sistema, ma alcune disposizioni finanziarie e transitorie erano legate al 2007-2018 e oggi hanno scarso rilievo pratico.

Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale in Basilicata

Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale

La legge istituisce e disciplina in Basilicata la rete integrata dei servizi di cittadinanza sociale, finalizzata alla tutela dei diritti sociali, alla promozione dell’inclusione e all’integrazione tra interventi sociali e sanitari. La disciplina si applica esclusivamente nel territorio regionale e si coordina con la normativa statale in materia di servizi sociali e integrazione socio-sanitaria.

Finalità e principi generali

La Regione persegue l’eguaglianza sostanziale nell’accesso ai servizi, la riduzione di povertà, vulnerabilità ed emarginazione, la continuità delle risposte ai bisogni di cura e assistenza, e la valorizzazione degli investimenti sociali come fattore di sviluppo sostenibile. La rete si basa su universalità, selettività, responsabilità ed equità, con forte enfasi su personalizzazione degli interventi, domiciliarità, prevenzione, sussidiarietà, partecipazione degli attori sociali e conciliazione tra vita familiare e lavoro.

Ambito dei servizi e livelli essenziali

La rete comprende interventi sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, socio-educativi e socio-lavorativi, realizzati dagli enti locali e dalle ASL o affidati a soggetti sociali secondo legge. Sono assicurati i livelli essenziali delle prestazioni sociali, integrati con i livelli essenziali di assistenza sanitaria regionale. Tra le aree principali rientrano:

  • informazione, presa in carico e supporto a persone e famiglie;
  • tutela materno-infantile e sostegno alle responsabilità familiari;
  • interventi per anziani, disabilità, non autosufficienza, povertà ed esclusione sociale;
  • prevenzione e trattamento di dipendenze e devianze;
  • reinserimento di detenuti, ex detenuti e soggetti sottoposti a misure penali;
  • accoglienza e integrazione di migranti e persone senza dimora.

In ogni Ambito socio-territoriale devono essere garantiti, tra gli altri, segretariato sociale, pronto intervento sociale, assistenza domiciliare, servizi socio-educativi, strutture residenziali e semiresidenziali e centri di accoglienza comunitari.

Non autosufficienza e domiciliarità

La non autosufficienza è trattata come ambito prioritario. La legge istituisce un Fondo speciale per la non autosufficienza, integrativo del fondo nazionale, collocato nel Fondo regionale dei servizi di cittadinanza sociale. Gli interventi finanziati devono favorire personalizzazione e permanenza a domicilio e non sostituire le prestazioni sanitarie e assistenziali già garantite. Il Piano regionale definisce tipologie, accesso, priorità, riparto risorse e monitoraggio; il Piano intercomunale dettaglia l’organizzazione locale. Le ASL devono attivare strutture dipartimentali per l’area della fragilità e unità ospedaliere per l’integrazione ospedale-territorio.

Diritti degli utenti e qualità dei servizi

Possono accedere alle prestazioni le persone residenti o domiciliate in Basilicata, compresi emigrati lucani e famiglie, minori di qualsiasi nazionalità, donne straniere in gravidanza e, nei limiti di legge, stranieri, apolidi e profughi presenti temporaneamente sul territorio. È prevista priorità a persone povere, incapaci di provvedere alle proprie esigenze e soggetti coinvolti in percorsi penali. Gli utenti hanno diritto a informazione completa, riservatezza, consenso informato, osservazioni e opposizioni, oltre che alla partecipazione alla copertura del costo in base a condizioni sociali e reddito. È prevista la Carta della qualità dei servizi sociali e il catalogo delle prestazioni, con controlli provinciali sulla correttezza delle carte.

Assetto istituzionale e ruoli degli enti

I Comuni sono titolari della programmazione, attuazione e valutazione locale degli interventi sociali e, con le ASL, di quelli socio-sanitari; operano in forma associata nell’Ambito socio-territoriale. Le Province svolgono funzioni di supporto, raccolta dati, sistema informativo, formazione, controllo delle carte qualità e sperimentazione. La Regione esercita programmazione, indirizzo, coordinamento, riparto fondi, definizione di autorizzazione e accreditamento, istituzione di organismi consultivi e vigilanza sostitutiva. Le ASL concorrono all’integrazione socio-sanitaria e istituiscono capitoli di bilancio distrettuali per tali finalità.

Ambiti socio-territoriali, conferenza e ufficio di piano

L’Ambito socio-territoriale coincide con il Distretto socio-sanitario ed è la base della gestione associata. La Conferenza istituzionale dell’Ambito, composta dai Sindaci, è la sede di governo, indirizzo e controllo; può coinvolgere ASL, Provincia e, per materia penitenziaria, l’amministrazione penitenziaria. Presso la Conferenza opera l’Ufficio del Piano Sociale, struttura tecnica per il coordinamento e la gestione amministrativa del Piano intercomunale.

Programmazione regionale e locale

Il Piano regionale della salute e dei servizi alla persona è lo strumento cardine della programmazione regionale e deve definire obiettivi, standard, risorse, criteri di riparto, indirizzi per la compartecipazione degli utenti, misure di innovazione e meccanismi di valutazione. Il Piano intercomunale dei servizi sociali e socio-sanitari, approvato con accordo di programma, unifica e sostituisce il Programma delle attività territoriali e il Piano di zona. Il Piano locale disciplina l’organizzazione dei servizi, l’integrazione con l’ASL, il fabbisogno, le risorse, la compartecipazione alla spesa, i titoli sociali e il monitoraggio.

Consultazione, partecipazione e controllo

È istituita la Consulta regionale permanente per la programmazione sociale e sanitaria, organo consultivo della Giunta, con composizione plurale di enti locali, sindacati, operatori, terzo settore, cooperazione sociale, direttori ASL e altri esperti. È previsto anche l’Osservatorio regionale delle politiche sociali, incaricato di raccolta dati, analisi, indicatori, studi e valutazione dell’impatto sociale. Il Sistema informativo sociale regionale supporta programmazione, monitoraggio e valutazione, con partecipazione di Province e Comuni. Le valutazioni sono triennali a livello regionale e sistematiche a livello di piano.

Autorizzazione, accreditamento e affidamento dei servizi

Le strutture e i servizi socio-assistenziali, socio-educativi e socio-sanitari residenziali o semiresidenziali sono soggetti ad autorizzazione comunale, sulla base di requisiti urbanistici, edilizi, di sicurezza, organizzativi e di coerenza con la programmazione. L’accreditamento regionale è condizione per stipulare accordi con il sistema pubblico e richiede requisiti di adeguatezza e qualità. I servizi possono essere gestiti direttamente o affidati a soggetti accreditati tramite contratti e procedure concorrenziali conformi alla normativa nazionale e comunitaria; per servizi complessi è previsto ricorso a procedure ad evidenza pubblica fra imprese sociali e cooperative sociali. Sono previste anche sanzioni per gestione senza autorizzazione, revoca o sospensione e controllo comunale e regionale.

Titoli sociali, buoni servizio e compartecipazione

I Comuni possono erogare titoli di acquisto dei servizi e buoni sociali comunali, anche come assegni di cura per famiglie che assistono disabili o non autosufficienti e per remunerare assistenti familiari regolari. I titoli definiscono caratteristiche, modalità e durata delle prestazioni e si collocano in percorsi assistenziali personalizzati; l’utente può scegliere tra soggetti accreditati. La compartecipazione al costo è definita dalla programmazione regionale e territoriale in base a condizioni sociali e reddito.

Formazione, professioni sociali e attori sociali

La Regione programma la formazione degli operatori sociali e socio-sanitari, promuove formazione continua e alta formazione, e sostiene l’aggiornamento delle assistenti familiari. La legge valorizza il ruolo degli attori sociali: organizzazioni sindacali, consumatori, famiglie, volontariato, associazioni di promozione sociale, cooperative sociali, imprese sociali, fondazioni e altri soggetti non lucrativi, nonché il Forum regionale del Terzo Settore. Tali soggetti partecipano alla programmazione, progettazione e valutazione degli interventi e possono stipulare convenzioni per servizi integrativi e innovativi.

Finanziamento e risorse

La rete è finanziata da fondi statali, regionali, locali e comunitari. La Regione istituisce il Fondo regionale per i servizi integrati di cittadinanza sociale, alimentato dal fondo nazionale politiche sociali, risorse UE, stanziamenti regionali, Fondo speciale per la non autosufficienza e investimenti in immobili destinati a servizi sociali. La legge contiene anche stanziamenti iniziali riferiti al bilancio 2007 e previsioni per esercizi successivi, oggi prive di rilievo operativo diretto. Sono previsti strumenti di cofinanziamento, fondazioni comunitarie e finanza etica.

IPAB e regime transitorio

Le IPAB con sede in Basilicata sono trasformate, secondo la disciplina statale e gli indirizzi regionali, in aziende pubbliche di servizi assistenziali, persone giuridiche private senza scopo di lucro o aziende pubbliche. Le IPAB inattive o con finalità esaurite possono essere dichiarate estinte; in tal caso patrimonio e rapporti passano al Comune o al nuovo soggetto, con vincoli di destinazione ai servizi sociali. Le norme transitorie iniziali riguardavano la ridelimitazione degli ambiti, l’approvazione dei piani e la continuità dei servizi; parte delle scadenze è ormai decorso e ha interesse solo storico. La legge prevede inoltre una disciplina transitoria per autorizzazioni provvisorie e adeguamenti delle strutture, con termini successivi fissati fino al 30 settembre 2016, poi ulteriormente modificati per l’adeguamento di strutture già operanti.

Clausole finali e abrogazioni

La legge abroga la previgente L.R. 19 maggio 1997, n. 25, oltre a ogni disposizione incompatibile. Permangono le disposizioni di coordinamento con la normativa statale e regionale richiamata nel testo.

Obsolescenza pratica

Molte disposizioni restano strutturali e potenzialmente utili per l’assetto dei servizi sociali regionali; tuttavia sono deprecate, ai fini operativi, le previsioni strettamente legate al bilancio 2007, ai termini di attuazione iniziali, alle conversioni di autorizzazioni provvisorie già scadute e agli effetti transitori ormai esauriti. La parte di sistema sulla programmazione, autorizzazione, accreditamento, titoli sociali e governance resta invece tuttora rilevante in Basilicata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.