L.R. Basilicata 5/2007
NUOVA DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO REGIONALE (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplinava il Difensore Civico della Basilicata: funzioni di tutela non giurisdizionale, poteri d’intervento verso Regione, enti strumentali, ASL, enti locali convenzionati e gestori di servizi pubblici, requisiti, elezione, durata quinquennale, indennità e organizzazione. È però totalmente abrogata dalla L.R. Basilicata 15 gennaio 2021, n. 5, quindi oggi non è più applicabile.
Disciplina del Difensore Civico regionale della Basilicata
Disciplina del Difensore Civico regionale della Basilicata
La legge ha regolato in modo organico l’istituto del Difensore Civico della Regione Basilicata, definendone funzioni, poteri, rapporti con le amministrazioni e assetto organizzativo. Il testo è oggi privo di applicazione pratica, perché totalmente abrogato dalla L.R. 15 gennaio 2021, n. 5.
Ambito di applicazione e autonomia dell’istituto
Il Difensore Civico è qualificato come autorità monocratica di tutela non giurisdizionale dei diritti e degli interessi di persone fisiche, associazioni e formazioni sociali nei confronti della pubblica amministrazione. La sua attività deve svolgersi in piena autonomia, senza dipendenze o controlli gerarchici o funzionali. La legge disciplina in via esclusiva nomina e revoca, mentre attribuzioni e funzioni sono integrate dalla normativa statale e dalle altre leggi regionali.
Funzioni e finalità
L’istituto opera come promotore della buona amministrazione e interviene su provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o irregolari degli uffici rientranti nel suo ambito. La disciplina attribuisce un ruolo particolare alla tutela dei soggetti deboli o svantaggiati, con attenzione a anziani, minori, adolescenti, ragazze madri, separati con prole, persone con disabilità, tossicodipendenti e stranieri residenti o regolarmente soggiornanti. È prevista anche un’azione specifica per le pari opportunità e contro ogni discriminazione, oltre a compiti di assistenza e consulenza per le Associazioni dei Lucani all’Estero e per gli immigrati residenti in Basilicata.
Ambito soggettivo di intervento
Il Difensore Civico poteva intervenire presso:
- l’Amministrazione regionale e gli enti e aziende da essa dipendenti, anche consortili;
- enti, aziende e società a partecipazione regionale;
- aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere regionali;
- enti locali destinatari di deleghe o sub-deleghe regionali, limitatamente alle funzioni delegate;
- enti, aziende private, concessionari e gestori di servizi pubblici regionali.
L’intervento poteva estendersi anche all’attività degli enti locali nell’esercizio di funzioni proprie, in assenza del Difensore Civico locale, mediante convenzione con il Presidente del Consiglio regionale, sentito il Difensore Civico. In mancanza di convenzione, il Difensore Civico regionale poteva comunque segnalare il caso agli organi locali, richiedere informazioni e sollecitare provvedimenti. Era inoltre previsto il coordinamento con i Difensori Civici provinciali e comunali e l’istituzione della Conferenza regionale dei Difensori Civici.
Attivazione dell’intervento
L’azione poteva essere avviata:
- su richiesta degli interessati diretti;
- su richiesta di associazioni o formazioni sociali per diritti o interessi collettivi, diffusi o generali;
- d’ufficio, quando la questione fosse di generale interesse, destasse allarme sociale o facesse emergere disfunzioni e insufficienze dell’amministrazione.
Il Difensore Civico doveva informare tempestivamente il responsabile del procedimento o dell’ufficio competente. Se fosse pendente una controversia davanti al giudice, poteva comunque intervenire oppure sospendere l’azione in attesa della decisione.
Poteri istruttori e modalità di intervento
Per svolgere le proprie funzioni, il Difensore Civico poteva chiedere notizie sullo stato delle pratiche, consultare e ottenere copia degli atti, acquisire informazioni anche tramite sistemi informativi, convocare responsabili e funzionari, accedere agli uffici, formulare proposte e svolgere azione di mediazione. Gli uffici erano obbligati a rispondere senza ritardo e comunque entro 15 giorni, salvo termine diverso fissato dal Difensore Civico. L’eventuale mancato accoglimento delle sue proposte o osservazioni doveva essere adeguatamente motivato dalla pubblica amministrazione. Era inoltre previsto il segreto d’ufficio su notizie riservate e sulla sfera privata dei cittadini.
Segnalazioni, sanzioni e rapporti con altre autorità
In caso di mancata collaborazione, il Difensore Civico poteva segnalare le inadempienze agli organi competenti e, nei casi più gravi, chiedere l’avvio del procedimento disciplinare a carico del dipendente responsabile. Delle fasi del procedimento disciplinare o dell’eventuale archiviazione doveva essergli data comunicazione.
Se, nell’esercizio delle funzioni, rilevava disfunzioni o anomalie in uffici pubblici diversi da quelli direttamente indicati dalla legge, ne riferiva all’amministrazione interessata. Se veniva a conoscenza di fatti costituenti reato perseguibili d’ufficio, faceva rapporto all’autorità giudiziaria. Dovevano inoltre essere segnalate al Procuratore generale della Corte dei conti le irregolarità contabili o i fatti potenzialmente dannosi per l’erario.
Informazione agli interessati e pubblicità dell’attività
Il Difensore Civico doveva informare l’istante sull’esito dell’intervento e sui rimedi esperibili in sede amministrativa o giurisdizionale. Poteva anche informare stampa e mezzi di comunicazione sulle attività svolte e sui risultati degli accertamenti, nel rispetto della normativa sulla privacy.
Relazioni al Consiglio regionale, alla Giunta e al Parlamento
Entro il 31 marzo di ogni anno il Difensore Civico doveva inviare al Consiglio regionale una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, evidenziando ritardi, irregolarità e rimedi necessari. Entro lo stesso termine doveva trasmettere anche una relazione ai Presidenti del Senato e della Camera con riferimento alle amministrazioni periferiche dello Stato. Per casi di particolare importanza poteva inviare relazioni anche in corso d’anno. Le relazioni erano diffuse tramite stampa, sito web del Consiglio regionale e Bollettino della Regione Basilicata; la relazione annuale era inoltre discussa in Consiglio regionale.
Convenzioni con gli enti locali e coordinamento territoriale
Le funzioni del Difensore Civico degli enti locali della Basilicata potevano essere svolte dal Difensore Civico regionale previa convenzione. La domanda andava presentata all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che decideva sentito il Difensore Civico. La legge prevedeva anche il coordinamento con i Difensori Civici provinciali e comunali e l’attività della Conferenza regionale dei Difensori Civici, riunita almeno una volta l’anno per evitare sovrapposizioni.
Requisiti, ineleggibilità e incompatibilità
Il Difensore Civico doveva essere scelto tra cittadini in possesso dei requisiti per l’elezione a consigliere regionale e della laurea in discipline giuridiche, e doveva appartenere o essere appartenuto a una delle seguenti categorie:
- professori ordinari universitari in materie giuridiche;
- magistrati;
- avvocati dello Stato;
- avvocati patrocinanti in Cassazione;
- dirigenti della pubblica amministrazione.
La carica era incompatibile con lavoro autonomo o subordinato e con altre cariche elettive pubbliche. Le cause di incompatibilità dovevano cessare entro 20 giorni dalla nomina o dal sopravvenire della causa, a pena di decadenza. Erano inoltre ineleggibili coloro che avessero ricoperto, negli ultimi 5 anni, incarichi apicali di direzione politica o sindacale a livello nazionale o regionale, nonché parlamentari, consiglieri e assessori regionali, presidenti di provincia e sindaci dei comuni capoluogo.
Elezione, durata e cessazione della carica
Il Difensore Civico era eletto dal Consiglio regionale con voto segreto, tra i candidati che avessero presentato domanda entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul BUR. L’elezione doveva avvenire entro 15 giorni dalla scadenza del termine per le candidature. Era richiesta, in prima fase, la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati alla Regione; dopo tre votazioni infruttuose, si procedeva a ulteriori votazioni a distanza di 24 ore, con elezione del candidato che ottenesse i due terzi dei voti dei consiglieri assegnati.
Il mandato durava 5 anni e non era rinnovabile. Il Difensore Civico poteva rinunciare in qualunque momento con comunicazione scritta ai Presidenti del Consiglio e della Giunta regionale. Poteva essere revocato per gravi motivi con mozione motivata approvata dai due terzi dei consiglieri assegnati. La decadenza era dichiarata dal Consiglio regionale, a maggioranza semplice, in caso di ineleggibilità sopravvenuta o di incompatibilità non rimossa. Tre mesi prima della scadenza del mandato, o entro 10 giorni dal verificarsi di una vacanza, doveva essere pubblicato l’avviso per avviare la nuova procedura di nomina. I poteri restavano prorogati fino all’entrata in carica del successore.
Trattamento economico, organizzazione e personale
Al Difensore Civico spettava un’indennità onnicomprensiva pari al 50% dell’indennità lorda del consigliere regionale, oltre al trattamento di missione per gli spostamenti fuori sede. La sede era nel capoluogo regionale, con possibilità di svolgere funzioni anche in sedi decentrate, utilizzando sedi periferiche della Regione o di altri enti convenzionati. Per i rapporti con enti pubblici aventi sede in Roma poteva avvalersi dell’Ufficio di Rappresentanza della Regione Basilicata.
Per il funzionamento dell’ufficio era prevista una struttura organizzativa nell’ambito dell’organico del Consiglio regionale, definita dall’Ufficio di Presidenza entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge. Il personale assegnato dipendeva funzionalmente dal Difensore Civico. Era possibile avvalersi di funzionari regionali o, tramite convenzione, di funzionari degli enti locali come referenti nelle sedi decentrate, nonché dell’assistenza degli uffici regionali e, nei limiti di bilancio, di professionisti e consulenze.
Disciplina transitoria e copertura finanziaria
Il Difensore Civico in carica al momento dell’entrata in vigore della legge continuava a svolgere le proprie funzioni fino alla scadenza naturale del mandato. La copertura finanziaria era assicurata per l’esercizio 2007 dallo stanziamento già previsto nel bilancio del Consiglio regionale; per gli anni successivi lo stanziamento era determinato dall’Ufficio di Presidenza d’intesa con il Difensore Civico.
Obsolescenza dell’atto
La legge è stata totalmente abrogata dalla L.R. Basilicata 15 gennaio 2021, n. 5. Pertanto non è più applicabile nella realtà attuale ed è da considerarsi obsoleta.
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