Cassazione Civile, Sentenza n. 3220/2025 del 08/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Comune impugnava la decisione della Corte d'Appello di Milano che aveva annullato il decreto di omologa del concordato fallimentare, ritenendo che le società di cartolarizzazione (SPV) NPL Italy e NPL Europe, cessionarie di crediti successivamente alla dichiarazione di fallimento, fossero legittimate a votare la proposta concordataria ai sensi dell'art.127, comma 7, l. fall. Il ricorso principale deduceva che la Corte d'Appello aveva operato un'interpretazione estensiva illegittima dell'inciso "salvo che siano effettuati a favore di banche o altri intermediari finanziari", includendo le SPV fra gli "altri intermediari finanziari" senza che esse risultassero iscritte nell'albo ex art.106 TUB; il Comune contestava altresì la valutazione sulle formalità richieste dall'art.115 l.fall. per la opponibilità delle cessioni al fallimento e, quindi, per la legittimazione al voto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso (connesso a quello incidentale del Fallimento) ritenendo errata l'interpretazione della Corte d'Appello che aveva esteso il diritto di voto anche alle società di cartolarizzazione non iscritte all'albo degli intermediari finanziari. La Cassazione ha affermato il primato dell'interpretazione letterale dell'art.127 comma 7 l.fall. e la necessità di riferirsi alla categoria tecnica degli "intermediari finanziari" così come disciplinata dal TUB (iscrizione all'albo ex art.106 e soggezione a vigilanza). Ha quindi stabilito il principio di diritto secondo cui le SPV regolate dalla legge n.130/1999 non possono esercitare il diritto di voto in un concordato fallimentare a seguito di cessioni post-fallimento, se non risultano iscritte nell'albo degli intermediari finanziari. Il secondo motivo relativo alle formalità dell'art.115 l.fall. è stato assorbito. Il provvedimento impugnato è stato cassato e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Milano per nuovo esame, conformemente ai principi enunciati dalla Cassazione.
Norme richiamate
art. 127 l. fall.
i trasferimenti dei crediti avvenuti dopo la dichiarazione di fallimento non attribuiscono diritto di voto, salvo che siano effettuati a favore di banche o altri intermediari finanziari
La Corte ha escluso che la locuzione "altri intermediari finanziari" possa essere interpretata in senso estensivo fino a comprendere le società di cartolarizzazione non iscritte all'Albo ex art.106 TUB; la frase va letta letteralmente e limita il diritto di voto ai soli soggetti qualificati come banche o intermediari iscritti.
art. 12 disp. att. c.c.
nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore
Principio ermeneutico applicato dalla Corte: prevale l'interpretazione letterale della norma se il testo è chiaro e univoco; non è consentita estensione antropica della deroga prevista dalla norma.
TUB (art. 106 e art. 1 co.2 TUB)
Il TUB definisce gli "intermediari finanziari" come soggetti iscritti nell'Albo previsto dall'art.106; la Corte ha ritenuto che solo tali soggetti, sottoposti a requisiti patrimoniali e di vigilanza, possano rientrare nella deroga di cui all'art.127 l.fall.
d.lvo 130/1999 (legge sulla cartolarizzazione)
La disciplina sulle SPV evidenzia un regime diverso rispetto agli intermediari finanziari: le società di cartolarizzazione non sono soggette alle stesse prescrizioni di capitale, organizzazione e vigilanza richieste agli intermediari iscritti, pertanto non possono essere equiparate automaticamente a questi ultimi ai fini dell'art.127 l.fall.
art. 115 l. fall.
La questione delle formalità per la opponibilità delle cessioni e la loro incidenza sul diritto di voto è stata sollevata ma rimasta assorbita dalla Corte di Cassazione nella decisione; non è stata quindi definita dal Collegio in questa pronuncia.
Regolamento UE 2017/2402
Riferimento normativo citato dalle parti: la Corte ha ritenuto che tale Regolamento riguarda obblighi di informazione nelle cartolarizzazioni e non incide sulla disciplina dei diritti di voto nei concordati fallimentari.
art. 243 d.lvo n.14/2019 (codice della crisi)
Richiamato per confermare la continuità normativa: la disciplina che limita il diritto di voto ai soli intermediari finanziari/banche è stata sostanzialmente confermata nel codice della crisi, segnalando la volontà legislativa di mantenere separata la posizione delle SPV.
Massime di principio
- L'art.127, comma 7, l.fall. deve essere interpretato letteralmente: il divieto di voto per i cessionari di crediti post-fallimento è derogato solo se la cessione è effettuata a favore di banche o di altri intermediari finanziari iscritti all'Albo ex art.106 TUB.
- Le società di cartolarizzazione (SPV) disciplinate dal d.lvo 130/1999 non sono automaticamente "altri intermediari finanziari": se non risultano iscritte all'Albo e sottoposte a vigilanza, i loro voti in sede di concordato possono essere esclusi.
- Per valutare la legittimazione al voto di un cessionario post-fallimento occorre verificare la qualifica soggettiva (iscrizione e vigilanza) e non solo la natura commerciale dell'attività svolta.
- Se una parte intende far valere il diritto di voto in virtù di una cessione intervenuta dopo la dichiarazione di fallimento, è prudente prevedere strumenti che assicurino la riconducibilità della posizione nell'ambito degli intermediari vigilati (es. utilizzare intermediari iscritti) o l'adeguata documentazione formale secondo le disposizioni applicabili, onde evitare impugnazioni.
- Il canone ermeneutico prevalente è la lettura letterale della norma derogatoria: non è consentito ampliare per analogia categorie che costituiscono eccezioni al principio generale di esclusione del voto.
- In caso di contestazione sul diritto di voto per cessioni successive al fallimento, il giudice potrà escludere i voti dei cessionari non qualificati come intermediari iscritti; le questioni relative alle formalità di opponibilità (art.115 l.fall.) possono invece richiedere ulteriore accertamento e non sono state definitivamente risolte in questa sentenza.
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