Cassazione Civile, Ordinanza n. 01484/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (locatore)
La controversia
Una società proprietaria/locatrice aveva intimato a un ex portiere dello stabile licenza per finita locazione relativamente all'alloggio di servizio sito in Roma, con rilascio alla data del 31 dicembre 2024, assumendo che il rapporto di lavoro del conduttore fosse cessato per precedente licenziamento. L'intimato si era opposto alla convalida, sostenendo l'inammissibilità della procedura locatizia fino alla definizione della controversia sul licenziamento e rappresentando di averlo impugnato, con l'intento di promuovere il relativo giudizio davanti al giudice del lavoro; aveva inoltre sostenuto che le controversie sul rilascio dell'alloggio concesso al portiere sarebbero soggette al rito locatizio. All'udienza per la convalida, la locatrice aveva chiesto la conversione del rito e l'emissione dell'ordinanza di rilascio. Il Tribunale di Roma, invece, aveva sospeso il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. fino alla definizione della causa pendente davanti al giudice del lavoro. La locatrice ha proposto regolamento necessario di competenza deducendo la violazione dell'art. 659 c.p.c. e, sostanzialmente, l'illegittimità della sospensione: non vi era infatti una vera controversia di lavoro pendente, ma solo la prospettazione di volerla instaurare; inoltre, nella fase sommaria del procedimento di convalida di sfratto non è consentita la sospensione ex art. 295 c.p.c.; infine, anche a voler ipotizzare una lite sul licenziamento davanti allo stesso ufficio giudiziario, si tratterebbe di mera ripartizione interna degli affari tra sezione ordinaria e sezione lavoro, non di questione di competenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il regolamento di competenza: ha ritenuto manifestamente illegittima la sospensione disposta dal Tribunale. Ha osservato, in primo luogo, che non risultava neppure dedotta o provata la pendenza di una causa di lavoro sul licenziamento, essendo stato manifestato soltanto l'intento di promuoverla. In secondo luogo, ha ribadito che nel procedimento speciale di convalida di sfratto, prima della trasformazione in ordinario giudizio di cognizione, il giudice ha un potere limitato all'alternativa tra emissione dell'ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. e suo diniego per gravi motivi, sicché non è configurabile la sospensione ex art. 295 c.p.c. nella fase sommaria. In terzo luogo, ha precisato che, anche ove la controversia di lavoro fosse pendente davanti allo stesso Tribunale, non vi sarebbe questione di competenza, trattandosi di mero riparto interno tra sezione ordinaria e sezione lavoro, non idoneo a fondare la sospensione. Conseguentemente ha disposto la prosecuzione del giudizio davanti al Tribunale di Roma e ha condannato il conduttore alle spese del regolamento.
Norme richiamate
indica il rimedio del regolamento necessario di competenza proposto avverso il provvedimento di sospensione
la sospensione necessaria non è ammissibile nel procedimento di convalida di sfratto nella fase sommaria e, comunque, presuppone una reale causa pregiudiziale idonea a fondare il rischio di conflitto di giudicati
disciplina il procedimento speciale di licenza/sfratto per finita locazione
nella fase sommaria il giudice può solo concedere o negare l'ordinanza di rilascio in presenza di gravi motivi
richiamato nel motivo di ricorso come norma violata dalla sospensione, nel contesto della finita locazione del portiere
in presenza di procedimenti connessi o pregiudiziali davanti a magistrati diversi o sezioni diverse dello stesso ufficio, il rimedio è la rimessione degli atti al capo dell'ufficio per i provvedimenti organizzativi/di riunione, non la sospensione ex art. 295 c.p.c.
Massime di principio
- Nel procedimento di convalida di sfratto, prima della conversione in ordinario giudizio di cognizione, la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. non è compatibile con la natura sommaria della fase, poiché il giudice deve limitarsi a decidere sull'ordinanza di rilascio o sul suo diniego per gravi motivi.
- La sospensione per pregiudizialità presuppone l'esistenza attuale di una causa pregiudicante concretamente pendente; il mero proposito di promuoverla non è sufficiente.
- La pendenza di controversie connesse o pregiudiziali davanti a sezioni diverse del medesimo tribunale non integra questione di competenza, ma al più un problema di riparto interno degli affari, da risolvere con i meccanismi organizzativi previsti dagli artt. 273 e 274 c.p.c.
- Nel giudizio di convalida, l'eccezione dell'intimato fondata su vicende del rapporto di lavoro può essere valutata solo nei limiti propri della fase sommaria e non legittima automaticamente la sospensione del processo locatizio.
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