L.R. Veneto 26/2016
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 "Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Veneto n. 26/2016 modifica la disciplina dei servizi di sviluppo agricolo: nei compiti del gruppo/organismo previsto dalla l.r. 32/1999 si introduce l’espressione di parere e si integra la composizione con un rappresentante delle centrali cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale. La legge non comporta nuovi oneri per la Regione.
Modifiche all'organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo del Veneto
Modifiche all’organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo
La legge regionale del Veneto n. 26 del 2016 interviene sulla legge regionale 9 agosto 1999, n. 32, che disciplina l’organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo. L’intervento è limitato a due profili: funzioni consultive e composizione del soggetto previsto dall’articolo 3 della legge del 1999.
Funzioni consultive e ruolo dell’organismo previsto dalla legge del 1999
La modifica precisa che il soggetto richiamato dall’articolo 3, comma 1, contribuisce allo svolgimento delle attività previste dalla disciplina regionale anche mediante l’espressione di parere. La novella rafforza quindi la natura consultiva dell’organismo, senza modificarne la finalità generale di supporto ai servizi di sviluppo agricolo.
Composizione dell’organismo: integrazione con il sistema cooperativo
La legge integra la composizione indicata dall’articolo 3, comma 2, lettera a), prevedendo anche:
- un rappresentante per ciascuna delle centrali cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale.
L’effetto è l’ampliamento della rappresentanza degli interessi cooperativi nell’ambito dell’organismo coinvolto nella governance dei servizi di sviluppo agricolo in Veneto.
Aspetti finanziari
La legge contiene una clausola di neutralità finanziaria: la disciplina introdotta non comporta spese o oneri aggiuntivi a carico della Regione del Veneto.
Ambito temporale e applicabilità
La norma non contiene termini di efficacia limitati né disposizioni transitorie. Resta una modifica strutturale della legge regionale n. 32/1999, applicabile nell’ordinamento regionale veneto finché la disciplina modificata rimane vigente.
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