L.R. Veneto 23/2016
Modifiche dell'articolo 11 recante "Interventi per l'assistenza legale destinati ai cittadini veneti danneggiati dalle banche operanti nel territorio della Regione del Veneto" della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 "Legge di stabilità regionale 2016".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Veneto n. 23/2016 modifica l’art. 11 della l.r. 7/2016: amplia la rubrica anche all’assistenza psico-sociale, prevede contributi regionali ad associazioni e comitati dei danneggiati per consulenza e assistenza legale nei procedimenti di conciliazione e giudizio, e interventi presso le ULSS per il disagio psico-sociale. Prevede inoltre un criterio ISEE che consideri la perdita di valore di azioni e titoli bancari. Spesa 2016: 500.000 euro.
Modifiche agli interventi di assistenza legale e psico-sociale per cittadini veneti danneggiati da banche
Modifiche agli interventi di assistenza per cittadini veneti danneggiati da banche
La legge regionale del Veneto n. 23 del 2016 interviene in modo puntuale sull’articolo 11 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7, rafforzando le misure di supporto ai cittadini veneti danneggiati da banche operanti nel territorio regionale. La disciplina risultante riguarda sia l’assistenza legale sia il sostegno psico-sociale.
Ambito di applicazione e finalità
Le misure sono rivolte ai cittadini veneti danneggiati dai fatti richiamati dall’articolo 11 della l.r. 7/2016, con riferimento alle banche operanti nel territorio della Regione del Veneto. Il legislatore regionale affianca all’assistenza legale anche interventi di supporto psico-sociale e iniziative connesse all’accesso alle prestazioni sociali e socio-sanitarie.
Contributi per assistenza legale
La Giunta regionale può concedere contributi alle associazioni e ai comitati rappresentativi dei danneggiati, purché costituiti ai sensi del codice civile. I contributi sono destinati alle attività di consulenza e assistenza legale prestate a favore dei rappresentati nei procedimenti di conciliazione e nei procedimenti giudiziali.
La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce:
- le modalità di intervento e di erogazione dei contributi;
- i criteri di riparto tra le diverse iniziative previste dall’articolo 11;
- i requisiti che devono possedere associazioni e comitati;
- le tipologie di attività di consulenza e assistenza ammissibili a contributo.
Interventi di assistenza e sostegno psico-sociale
La legge prevede che la Giunta regionale promuova e sostenga, anche finanziariamente, l’attivazione presso le aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS) di appositi servizi di assistenza e sostegno del disagio psico-sociale causato dai fatti indicati nel comma 1 dell’articolo 11.
Criteri per l’accesso alle prestazioni sociali e socio-sanitarie
La Giunta regionale è inoltre chiamata ad assumere iniziative per introdurre, ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali e socio-sanitarie e nei casi in cui rilevi l’ISEE, un sistema di calcolo che tenga conto della diminuzione di valore del patrimonio mobiliare derivante:
- dall’estinzione dei diritti amministrativi e patrimoniali delle azioni e dei titoli di debito emessi da enti oggetto di procedure di risoluzione bancaria;
- dalla rideterminazione in riduzione del valore delle azioni di banche popolari.
La Regione è anche tenuta a promuovere la conoscenza e l’utilizzo di tale sistema.
Copertura finanziaria
Gli oneri derivanti dall’applicazione della legge sono quantificati in 500.000 euro per l’esercizio 2016 e sono coperti con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia", Programma 05 "Interventi per le famiglie", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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