Cassazione Penale, Sentenza n. 13806/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Lafleur impugna l'ordinanza del 30/12/2024 con cui il Tribunale di Massa ha revocato il lavoro di pubblica utilità, sostenendo violazione di legge e vizio di motivazione: deduce che non era suo onere attivarsi per l'esecuzione del lavoro sostitutivo poiché la sentenza deve essere portata avanti dall'autorità giudiziaria e afferma di non essere mai stato convocato dall'U.E.P.E. per iniziare i lavori.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha richiamato la normativa di esecuzione introdotta dal d.lgs. 10/10/2022, n.150 (art. 661 cod. proc. pen.) e l'art. 63 della legge n. 689/1981, rilevando che la procedura prevede l'obbligo per il giudice che ha applicato la pena di trasmettere la sentenza all'ufficio di pubblica sicurezza e all'U.E.P.E., e l'obbligo per l'organo di polizia di consegnare copia al condannato e ingiungerne la presentazione immediata all'U.E.P.E. Una volta consegnata copia con l'ingiunzione, l'onere di dare impulso alla procedura grava sul condannato; l'ordinanza impugnata ha correttamente constatato l'inadempimento protratto del ricorrente e la sua mancata tempestiva attivazione per adeguare la prescrizione del lavoro alla nuova dimora, giustificando la revoca.
Norme richiamate
art. 20-bis cod. pen.
Norma che prevede il lavoro di pubblica utilità come pena sostitutiva; il condannato nel caso era stato sottoposto a questa pena.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Ha modificato la procedura esecutiva (tra cui l'art. 661 c.p.p.) per le nuove pene sostitutive, determinando che l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità è ordinata dal giudice che ha applicato la pena.
art. 661 cod. proc. pen.
"1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a una delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare, il pubblico ministero trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza, che provvede senza ritardo ai sensi dell'articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689. ... 1-bis. L'esecuzione del lavoro di pubblica utilità è ordinata dal giudice che ha applicato la pena, il quale provvede ai sensi dell'articolo 63 della legge 24 novembre 1981, n. 689."
Stabilisce che per il lavoro di pubblica utilità l'esecuzione è disposta direttamente dal giudice che ha applicato la pena e rinvia all'art. 63 l. 689/1981 per la procedura di presa in carico.
art. 63 legge 24 novembre 1981, n. 689
"La sentenza penale irrevocabile o il decreto penale esecutivo che applicano il lavoro di pubblica utilità sono immediatamente trasmessi per estratto a cura della cancelleria all'ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei carabinieri competenti in relazione al comune in cui il condannato risiede, nonché all'ufficio di esecuzione penale esterna che deve prendere in carico il condannato. ... Appena ricevuto il provvedimento di cui al primo comma, l'organo di polizia ne consegna copia al condannato ingiungendogli di attenersi alle prescrizioni in esso contenute e di presentarsi immediatamente all'ufficio di esecuzione penale esterna. ... Con la sentenza o con il decreto penale, il giudice incarica l'ufficio di esecuzione penale esterna e gli organi di polizia indicati al primo comma di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ufficio di esecuzione penale esterna riferisce periodicamente al giudice che ha applicato la pena sulla condotta del condannato e sul percorso di reinserimento sociale."
Descrive la procedura: trasmissione della sentenza agli organi competenti, consegna di copia al condannato con ingiunzione a presentarsi all'U.E.P.E. e presa in carico da parte dell'U.E.P.E.; pone l'onere sul condannato, dopo la notifica, di presentarsi e dare impulso all'esecuzione.
art. 186 c.d.s. (richiamato)
Norma diversa sul lavoro di pubblica utilità in caso di guida in stato di ebbrezza; la giurisprudenza aveva interpretato tale disciplina in senso tale che il condannato non fosse tenuto ad avviare l'esecuzione, ma la Corte ha escluso la possibilità di estendere tale interpretazione alla nuova disciplina (art. 661 e art. 63).
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato nella parte finale della decisione per la pronuncia sulle spese processuali (la sentenza, avendo respinto il ricorso, comporta conseguenze economiche a carico del ricorrente).
Massime di principio
- Per i lavori di pubblica utilità disposti con riferimento all'art. 20-bis cod. pen. la procedura esecutiva è avviata dal giudice che applica la pena, il quale trasmette la sentenza all'organo di pubblica sicurezza e all'U.E.P.E.; non è compito del pubblico ministero dare impulso all'esecuzione in questo specifico contesto.
- L'organo di polizia destinatario della trasmissione deve consegnare copia della sentenza al condannato e ingiungerne la presentazione immediata all'U.E.P.E.; una volta notificata tale ingiunzione, l'onere di attivarsi ricade sul condannato.
- Il condannato che, dopo aver ricevuto copia e ingiunzione, non si presenti all'U.E.P.E. e non si attivi per adeguare le prescrizioni (es. per cambio di residenza/obbligo di dimora) può essere considerato inadempiente, con possibile revoca della pena sostitutiva se l'inadempimento è protratto e ingiustificato.
- Se il condannato è detenuto per altro titolo, la norma prevede che al momento della dimissione debba immediatamente presentarsi all'U.E.P.E.; pertanto eventuali ritardi imputabili al condannato dopo la dimissione possono essere sanzionati.
- In situazioni analoghe conviene raccogliere e conservare prove della mancata ricezione della copia della sentenza o della mancata convocazione da parte dell'U.E.P.E.; la mancata notifica potrebbe costituire valido mezzo di impugnazione, mentre l'assenza di contestazioni e l'evidenza di inerzia personale rafforzano la legittimità della revoca.
- Non tutte le previsioni sulla procedura di lavoro di pubblica utilità sono uguali: precedenti interpretazioni favorevoli al condannato in materia di art. 186 c.d.s. non si trasferiscono automaticamente alla nuova disciplina prevista dal d.lgs. n.150/2022 e dall'art. 63 l. 689/1981.
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