Risoluzione n. 48 del 7/05/2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce il codice tributo 1655 per consentire ai sostituti d’imposta di recuperare, tramite compensazione in F24, le somme anticipate per il credito fiscale riconosciuto ai lavoratori dal D.L. 66/2014. Indica anche come compilare il modello F24, con mese e anno dell’erogazione del beneficio.
Istituzione del codice tributo 1655 per il recupero in F24 delle somme erogate ai lavoratori ai sensi del D.L. 66/2014
Istituzione del codice tributo per il recupero delle somme erogate ai sensi del D.L. 66/2014
La risoluzione disciplina il recupero, da parte dei sostituti d’imposta, delle somme erogate in attuazione dell’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. L’intervento consente l’utilizzo del modello F24 per la compensazione delle somme anticipate ai lavoratori aventi diritto al credito fiscale previsto dalla norma.
Contesto normativo e finalità
L’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 prevede un credito a favore dei lavoratori dipendenti e assimilati, con l’obiettivo di ridurre nell’immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e, in prospettiva, di favorire una revisione complessiva del prelievo orientata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale. Il credito non concorre alla formazione del reddito e viene riconosciuto automaticamente dai sostituti d’imposta.
Soggetti interessati
Il beneficio è attribuito dai sostituti d’imposta indicati negli articoli 23 e 29 del DPR 29 settembre 1973, n. 600. La disciplina riguarda quindi i soggetti che erogano gli emolumenti ai lavoratori dipendenti e assimilati e che, in qualità di sostituti, devono riconoscere il credito in ciascun periodo di paga.
Codice tributo istituito
Per consentire il recupero delle somme erogate, mediante l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, viene istituito il codice tributo:
- 1655 – "Recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66".
Modalità di compilazione del modello F24
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 1655 deve essere esposto nella sezione "Erario". Deve essere indicato in corrispondenza delle somme riportate nella colonna "importi a credito compensati".
Nel relativo campo devono essere indicati:
- nel campo "rateazione/regione/prov./mese rif.", il mese di erogazione del beneficio fiscale nel formato "00MM";
- nel campo "anno di riferimento", l’anno di erogazione del beneficio fiscale nel formato "AAAA".
Portata operativa
La risoluzione ha quindi natura operativa e applicativa: individua il codice tributo da utilizzare per la compensazione e specifica gli elementi informativi necessari alla corretta compilazione del modello F24 per il recupero delle somme anticipate ai lavoratori.
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