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Risoluzione

Risoluzione n. 52 del 16/05/2014

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che le prestazioni di gestione degli attivi a copertura delle riserve tecniche sono esenti da IVA quando, per struttura e funzione, risultano assimilabili alla gestione di fondi comuni di investimento, come nei casi delle polizze unit linked, index linked e delle polizze vita finanziarie con capitale a scadenza. Restano invece imponibili le prestazioni riferite agli attivi a copertura delle assicurazioni danni, per assenza di un investimento finanziario standardizzato.

Disciplina IVA delle prestazioni di gestione degli attivi a copertura delle riserve tecniche delle imprese assicuratrici

Disciplina IVA della gestione degli attivi a copertura delle riserve tecniche assicurative

La risoluzione esamina il trattamento IVA delle prestazioni di gestione degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche delle imprese assicuratrici. Il tema è affrontato alla luce dell'articolo 10, primo comma, n. 1), del d.P.R. n. 633/1972, come modificato dal 1° gennaio 2013, e del parallelismo con l'esenzione prevista dall'articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE per la gestione di fondi comuni di investimento.

Quesito posto

ALFA chiede se le prestazioni di gestione degli attivi a copertura delle riserve tecniche delle imprese assicuratrici possano essere qualificate come prestazioni relative alla gestione di fondi comuni di investimento e quindi beneficiare dell'esenzione IVA. Il dubbio nasce in particolare per:

  • polizze unit linked e index linked;
  • assicurazioni sulla vita di contenuto finanziario con erogazione di capitale a scadenza;
  • assicurazioni danni, con riserve tecniche coperte da attivi di classe C.

Quadro normativo richiamato

La risoluzione ricorda che:

  • la direttiva 2006/112/CE esenta le operazioni relative alla gestione di fondi comuni di investimento;
  • l'articolo 10, primo comma, n. 1), del d.P.R. n. 633/1972 recepisce tale esenzione nell'ordinamento interno;
  • a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 19 luglio 2012, causa C-44/11, il legislatore nazionale è intervenuto dal 1° gennaio 2013 escludendo dall'esenzione il servizio di gestione individuale di portafogli.

La risoluzione evidenzia che le esenzioni IVA sono di natura oggettiva e prescindono sia dal soggetto che rende o riceve la prestazione, sia dalle modalità di svolgimento dell'attività.

Valutazione della Corte di giustizia e criteri applicativi

Richiamando la giurisprudenza europea, l'Agenzia osserva che la gestione di fondi comuni di investimento si caratterizza per:

  • pluralità di investitori;
  • attivi raggruppati e gestiti collettivamente;
  • investimenti amministrati in modo efficace per ottimizzare i risultati;
  • partecipazione degli investitori al fondo, senza titolarità diretta sui singoli investimenti;
  • rischio e rendimento riferiti alla gestione collettiva.

Tali elementi, secondo la risoluzione, possono ricorrere anche nella gestione degli attivi a copertura di alcune riserve tecniche assicurative, quando la struttura dell'investimento sia sostanzialmente collettiva e standardizzata.

Polizze unit linked e index linked

Per le prestazioni di gestione degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche relative a polizze unit linked e index linked, la risoluzione ritiene applicabile l'esenzione IVA. Le ragioni sono le seguenti:

  • il rischio dell'investimento è integralmente sopportato dagli assicurati;
  • le prestazioni sono direttamente collegate al valore degli attivi di classe D;
  • tali attivi possono essere quote di OICR, fondi interni o indici azionari;
  • le riserve tecniche devono essere rappresentate con la massima approssimazione possibile da tali valori di riferimento.

La conclusione è che queste polizze perseguono finalità di investimento analoghe a quelle dei fondi comuni di investimento e configurano forme di investimento standardizzato. Di conseguenza, le relative prestazioni di gestione sono esenti da IVA ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 1), del d.P.R. n. 633/1972.

Polizze vita di contenuto finanziario con capitale a scadenza

La medesima soluzione viene estesa, in via generale, alle prestazioni di gestione degli attivi a copertura delle polizze assicurative sulla vita di carattere finanziario che prevedono l'erogazione di un capitale a scadenza. Anche in questo caso, secondo l'Agenzia, si tratta di investimenti:

  • non costruiti su misura del singolo investitore;
  • standardizzati;
  • sostanzialmente assimilabili alla gestione di fondi comuni di investimento.

Pertanto, anche tali prestazioni rientrano nell'esenzione IVA.

Assicurazioni danni e attivi di classe C

Diversa è la conclusione per le prestazioni di gestione degli attivi posti a copertura delle riserve relative alle assicurazioni danni, costituite sugli attivi di classe C. Per queste attività la risoluzione esclude l'esenzione perché non si ravvisa:

  • una sottostante forma di investimento finanziario standardizzato;
  • il carattere oggettivo necessario per ricondurre la prestazione alla gestione di fondi comuni di investimento.

Ne consegue che tali prestazioni sono imponibili ai fini IVA con applicazione dell'aliquota ordinaria.

Esito finale

La risoluzione accoglie solo in parte la soluzione prospettata da ALFA. L'esenzione IVA è riconosciuta per:

  • gestione degli attivi a copertura delle riserve tecniche di polizze unit linked e index linked;
  • gestione degli attivi a copertura di polizze vita finanziarie con capitale a scadenza.

Restano invece imponibili:

  • le prestazioni di gestione degli attivi a copertura delle riserve tecniche delle assicurazioni danni.

Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare sull'applicazione dei principi espressi nella risoluzione.

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