Cassazione Penale, Sentenza n. 14102/2025 del 10/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione dell'art. 81 c.p. e dell'art. 671 c.p.p. e vizio di motivazione: il ricorrente sostiene che il Tribunale dell'esecuzione ha valutato in modo errato la continuità tra due condanne (sentenze del Tribunale di Roma del 9/7/2020 e del 21/10/2020), avendo fondato il rigetto su interpretazioni probabilistiche e sull'estrapolazione di passaggi isolati, senza considerare unitariamente le circostanze probatorie (anche in base all'accertamento dei giudici di cognizione) che proverebbero un disegno criminoso unitario; la difesa invoca che una programmazione generale, senza la previsione dei singoli reati, sia sufficiente per riconoscere la continuazione.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso come infondato. Riafferma i principi sul riconoscimento della continuazione: l'unicità del disegno criminoso non equivale alla mera opzione per una vita delinquenziale, né richiede una pianificazione dettagliata di ciascun reato; è sufficiente una programmazione iniziale almeno in linea generale finalizzata a un unico fine. Tuttavia il Tribunale di Roma ha correttamente ritenuto, sulla base degli accertamenti di cognizione, che le condotte fossero frutto di autonome determinazioni estemporanee (diverse ragioni e rapporti nelle due vicende societarie), non emergendo elementi fattuali idonei a fungere da 'collante' tra i fatti. Conseguentemente il rigetto dell'istanza di riconoscimento della continuazione è confermato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 81 cod. pen. (continuità)
Riferimento al principio della continuazione: serve l'unicità di disegno criminoso; tale disegno può essere formulato in termini generali purché i reati siano previsti come mezzo per il conseguimento di un unico fine.
art. 671 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata dal ricorrente in relazione ai motivi di impugnazione; la Corte ha esaminato le censure e le ha ritenute infondate.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte.
Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016 (Eloumari)
Giurisprudenza che distingue l'unicità di disegno criminoso dalla mera propensione a delinquere (programma di vita delinquenziale).
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)
Giurisprudenza che indica gli indicatori probatori per la continuazione: omogeneità dei fatti e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, abitudini programmate di vita e che i successivi reati fossero stati programmati almeno nelle linee essenziali.
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione è necessario dimostrare un 'disegno criminoso' unitario: non serve una pianificazione minuziosa dei singoli reati, ma una programmazione iniziale almeno in linea generale finalizzata a un unico fine.
- Nessun singolo indicatore è necessario ed esaustivo: la decisione si fonda su una valutazione complessiva di più indizi (omogeneità delle violazioni, contiguità temporale, modalità, sistematicità, rapporti e motivazioni).
- La mera propensione a delinquere o l'insieme di reati dello stesso tipo non sono di per sé idonei a fondare la continuazione; occorre evidenziare collegamenti fattuali tra le condotte.
- Il giudice dell'esecuzione deve tenere conto degli accertamenti dei giudici di cognizione, valutandoli nel loro complesso; decisioni di carattere estemporaneo o rapporti di natura diversa tra le vicende attenuano la tesi della unità di disegno.
- In sede difensiva è utile produrre elementi che mostrino 'collanti' tra i fatti (programmazione comune, stesso fine economico, modalità identiche di esecuzione, contiguità temporale stretta, scambi o rapporti continuativi con terzi coinvolti).
- La prova indiziaria può essere utilizzata per dimostrare lo stato soggettivo (disegno criminoso), ma richiede una concatenazione logica degli indizi, non valutazioni meramente probabilistiche o isolate.
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