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Legge

L.R. Campania 11/2022

Disposizioni in materia di organizzazione del Consiglio regionale [...]

Normativa regionaleL.R. Campania 11/2022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina l’organizzazione del Consiglio regionale della Campania, i regolamenti interni, gli uffici di diretta collaborazione e di supporto ai gruppi consiliari, nonché le modalità di accesso alla dirigenza. Prevede anche il superamento dei precedenti provvedimenti organizzativi dal momento di entrata in vigore dei nuovi regolamenti. Nessuna maggiore spesa è autorizzata.

Organizzazione del Consiglio regionale della Campania e accesso alla dirigenza

Organizzazione del Consiglio regionale della Campania

La legge detta la disciplina organizzativa del Consiglio regionale della Campania, con l’obiettivo di assicurare efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e contenimento della spesa, in coerenza con lo Statuto regionale. Il testo vigente recepisce inoltre le modifiche introdotte nel 2024 in materia di struttura organizzativa e accesso alla qualifica dirigenziale.

Principi generali dell’organizzazione

L’organizzazione del Consiglio deve essere improntata a:

  • imparzialità, buon andamento e trasparenza;
  • razionalizzazione organizzativa, contenimento e controllo della spesa, anche mediante accorpamento o soppressione di strutture;
  • efficienza, efficacia ed economicità;
  • massima flessibilità degli uffici;
  • coerenza tra risultati amministrativi e indirizzi degli organi politici.

Gli uffici istituiti per il supporto dell’organo politico svolgono funzioni esclusivamente di raccordo e supporto, senza sovrapporsi alle competenze amministrative ordinarie.

Regolamenti di organizzazione del Consiglio regionale

I regolamenti di organizzazione sono deliberati dall’Ufficio di Presidenza, anche per singoli settori, e trasmessi alle Commissioni consiliari competenti in materia di Affari istituzionali e di Bilancio e finanze.

La procedura prevede che:

  • le Commissioni esprimano il parere entro 15 giorni dall’assegnazione;
  • il parere della Commissione Bilancio sia obbligatorio;
  • se la Commissione Affari istituzionali non si pronuncia entro il termine, il parere si intende favorevole;
  • il Consiglio regionale approvi il regolamento entro 30 giorni dalla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza;
  • il regolamento, munito dell’attestazione di approvazione, sia sottoscritto dal Presidente del Consiglio regionale e pubblicato nel Bollettino ufficiale nei termini previsti dallo Statuto.

I regolamenti e i successivi aggiornamenti devono rispettare i criteri generali della legge e assicurare un modello organizzativo fondato su:

  • un Segretariato generale articolato in due Direzioni generali, a loro volta strutturate in Settori e Servizi;
  • un numero massimo di strutture dirigenziali non superiore a sedici, compresa la Segreteria generale, presso la quale possono essere istituite unità operative semplici.

Uffici di diretta collaborazione e portavoce

Nel rispetto dei principi richiamati dalla legge e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, i regolamenti disciplinano anche:

  • i compiti e l’organizzazione dell’Ufficio di Gabinetto e della Segreteria particolare del Presidente;
  • il portavoce del Presidente del Consiglio regionale;
  • i compiti e l’organizzazione degli uffici dei componenti dell’Ufficio di Presidenza, dei Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti e speciali e del rappresentante dell’opposizione;
  • il trattamento economico dei responsabili di segreteria presso gli uffici di diretta collaborazione;
  • il limite massimo del personale assegnabile a tali strutture, anche tra dipendenti regionali, dipendenti di altre amministrazioni, dipendenti in aspettativa, fuori ruolo o comando, nel rispetto della capacità assunzionale dell’ente;
  • l’emolumento unico omnicomprensivo previsto dalla normativa richiamata.

Uffici di supporto ai gruppi consiliari

Con le medesime modalità sono definiti anche:

  • i compiti degli uffici di supporto ai gruppi consiliari;
  • il limite massimo del personale assegnabile, comprendendo dipendenti regionali, dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, personale in aspettativa/fuori ruolo/comando, collaboratori con contratto di diritto privato, esperti e consulenti;
  • il trattamento economico dei coordinatori amministrativi dei gruppi consiliari e l’emolumento unico omnicomprensivo del personale, nei limiti posti dalla normativa richiamata.

Cessazione dei precedenti provvedimenti organizzativi

I provvedimenti di organizzazione adottati in attuazione della normativa regionale previgente cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione previsti da questa legge. La disciplina attuale sostituisce quindi i precedenti assetti organizzativi nel momento in cui i nuovi regolamenti diventano efficaci.

Accesso alla qualifica dirigenziale del Consiglio regionale

L’accesso alla qualifica dirigenziale del Consiglio regionale avviene sulla base della programmazione del fabbisogno e nel quadro della normativa statale richiamata.

Nei concorsi indetti dal Consiglio regionale:

  • una quota non superiore al 50% dei posti è riservata al personale dipendente del Consiglio regionale;
  • è richiesto il possesso di un diploma di laurea attinente al posto messo a concorso;
  • è richiesto almeno un quinquennio di servizio effettivo in posizioni per le quali sia richiesto il diploma di laurea, presso l’amministrazione regionale o altre pubbliche amministrazioni, oppure l’aver svolto incarichi dirigenziali o equiparati in strutture pubbliche per almeno cinque anni.

Sono esonerati dalla prova preselettiva, se in possesso dei requisiti del bando:

  • i dipendenti di ruolo non dirigenziali del Consiglio regionale con almeno cinque anni di anzianità;
  • i dirigenti a tempo determinato del Consiglio regionale assunti mediante procedura ad evidenza pubblica, che negli ultimi 15 anni abbiano maturato almeno cinque anni di anzianità, anche non continuativi, in strutture amministrative del Consiglio diverse da quelle di diretta collaborazione politica.

Per le procedure di accesso alla qualifica dirigenziale è inoltre prevista, nei limiti della normativa statale e delle facoltà assunzionali, una riserva fino al 30% dei posti residui per il personale di ruolo del Consiglio regionale a tempo indeterminato, in possesso dei titoli richiesti e di almeno cinque anni di servizio nell’amministrazione regionale in posizioni per l’accesso alle quali sia richiesto il diploma di laurea.

L’accesso riservato al personale interno avviene mediante procedure comparative che considerano:

  • valutazione dell’attività svolta;
  • titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori;
  • tipologia e numero degli incarichi ricoperti, con particolare riguardo a quelli attinenti agli incarichi da conferire;
  • capacità, attitudini e motivazioni individuali.

I bandi devono definire gli ambiti di competenza da valutare e prevedere prove scritte e orali di esclusivo carattere esperienziale, finalizzate alla comparazione tra i candidati.

Regime finanziario

La legge stabilisce espressamente che non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

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