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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00865/2026 del 15/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato a un contribuente un atto di contestazione di sanzioni per la mancata dichiarazione di redditi posseduti all'estero e per l'omessa compilazione del quadro RW delle dichiarazioni dei redditi, con riferimento agli anni d'imposta 2012 e 2013 e a un valore dichiarato di Euro 34.087,79. Il contribuente aveva impugnato l'atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, ottenendone l'annullamento. L'Agenzia aveva proposto appello, ma la Commissione Tributaria Regionale lo aveva dichiarato inammissibile perché ritenuto tardivo, applicando il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. senza considerare la sospensione dei termini di impugnazione prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia censurava la violazione dell'art. 327 c.p.c., in relazione all'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, sostenendo che la sospensione di nove mesi dei termini di impugnazione rendeva tempestivo l'appello proposto il 26 luglio 2019, poiché il termine ordinario scadeva nel periodo compreso tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che la sospensione di nove mesi dei termini di impugnazione prevista dall'art. 6, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018 si applica alle controversie pendenti in materia di atti impositivi, tra cui rientra anche l'atto di contestazione sanzionatoria oggetto della lite. Poiché il termine ordinario per impugnare la sentenza di primo grado cadeva in una delle finestre temporali indicate dalla norma, l'appello dell'Amministrazione, proposto il 26 luglio 2019, doveva considerarsi tempestivo. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché riesamini la controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura è stata formulata per violazione di legge, deducendo l'erronea applicazione dell'art. 327 c.p.c. in relazione alla sospensione dei termini di impugnazione prevista da una norma speciale.

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo di impugnazione non opera isolatamente quando intervenga una sospensione speciale dei termini; la sua scadenza va calcolata tenendo conto della sospensione prevista dalla normativa sopravvenuta.

  • art. 6, comma 1, d.l. n. 119 del 2018

    "sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione"

    La disposizione sospende per nove mesi i termini di impugnazione delle controversie pendenti in materia di atti impositivi aventi scadenza tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019, con conseguente tempestività dell'appello proposto nel periodo coperto dalla sospensione.

  • art. 6, comma 11, d.l. n. 118 del 2019

    L'atto di contestazione sanzionatoria per omessa compilazione del quadro RW è ricondotto alle controversie in materia di atti impositivi richiamate dalla disciplina speciale.

Massime di principio

  • Quando una norma speciale prevede la sospensione dei termini di impugnazione per una determinata finestra temporale, il termine lungo ex art. 327 c.p.c. deve essere computato tenendo conto di tale sospensione, con possibile tempestività di un'impugnazione altrimenti tardiva.
  • Le controversie relative ad atti di contestazione di sanzioni per omessa compilazione del quadro RW possono rientrare, ai fini della sospensione speciale dei termini, nella categoria delle controversie in materia di atti impositivi.
  • L'erronea esclusione della sospensione legale dei termini di impugnazione integra violazione di legge censurabile in cassazione e comporta la cassazione con rinvio della decisione di inammissibilità dell'appello.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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