Risposta n. 337 del 23/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'istante sostiene che la decadenza, se dovesse verificarsi, debba operare solo in misura proporzionale al valore dei diritti trasferiti (es. euro 30.000) o, in subordine, in proporzione alle superfici oggetto del diritto di superficie.
Decadenza dai benefici fiscali IAP per costituzione infraquinquennale di diritto di superficie su fabbricati rurali a favore di società per installazione di pannelli fotovoltaici (art. 2 d.lgs. n.99/2004 e art.2, comma 4-bis d.l. n.194/2009)
Il quesito
Se la costituzione, entro cinque anni dall'acquisto agevolato, di un diritto di superficie a favore della società "Beta" sui lastrici solari e aree accessorie dei fabbricati rurali comporti la decadenza parziale dai benefici IAP e, in caso affermativo, se la decadenza debba essere limitata al valore imputato ai fabbricati (euro 30.000) o calcolata in proporzione alle superfici interessate; in alternativa come debba essere liquidata la decadenza parziale.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ricorda che la costituzione di un diritto di superficie entro il quinquennio integra, in generale, causa di decadenza dalle agevolazioni perché viene meno il requisito della coltivazione diretta. Tuttavia, nel caso di specie, essendo il diritto limitato ai lastrici solari e ad aree accessorie e purché l'istante continui a coltivare direttamente il fondo e i fabbricati mantengano destinazione rurale, la costituzione del diritto di superficie non determina la decadenza delle agevolazioni. Resta comunque fermo il potere dell'Ufficio di verificare il rispetto delle condizioni normative.
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