Risposta n. 343 del 23/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'Istante sostiene che l'importo, avendo formazione pluriennale e essendo collegato alla cessazione, sia reddito di lavoro dipendente e possa beneficiare della tassazione separata prevista dall'art.17(1) lett. a) o, in subordine, lett. i) come indennità risarcitoria per perdite di redditi pluriennali.
Qualificazione delle somme riconosciute in sede di conciliazione in materia di lavoro - art. 51 e 17 TUIR (Risposta n. 343/2022)
Il quesito
L'Istante, che aveva impugnato la cessione di ramo d'azienda e il mancato riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato e delle differenze retributive, in sede di conciliazione ha rinunciato alle domande e ha ricevuto €32.500 a titolo di "transazione generale e novativa"; chiede se tale importo debba essere qualificato come reddito diverso ai sensi dell'art.67(1)(l) TUIR e tassato ordinariamente, o come reddito di lavoro dipendente soggetto a tassazione separata ai sensi dell'art.17(1) lett. a) o i).
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia delle Entrate rileva che le somme rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art.51 TUIR (anche se percepite per transazione). Tuttavia, non sussistono le condizioni per la tassazione separata ex art.17(1) lett. a) perché il rapporto è proseguito con la società cessionaria e gli importi non sono collegabili alla cessazione effettiva; non sono applicabili neppure le lett. b) o i). Pertanto le somme devono essere assoggettate a tassazione ordinaria come reddito di lavoro dipendente. Il parere è reso sulla base dei documenti prodotti e della loro veridicità.
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