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Interpello

Risposta n. 99 del 11/02/2021

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'istante sostiene che, pur non menzionate testualmente nell'elenco dell'art.124, le barelle biocontenitive possano essere ricomprese nella voce "carrelli per emergenza" (anche alla luce della nota TAXUD che include barelle e carrozzelle), e pertanto debbano godere dell'agevolazione (esenzione fino al 31/12/2020 e 5% dal 1/1/2021).

Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Aliquota IVA per barelle biocontenitive

Il quesito

La Società chiede se le "barelle biocontenitive" rientrino tra i "beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" ai sensi dell'art.124 del Decreto Rilancio, beneficiando dell'esenzione IVA fino al 31/12/2020 e dell'aliquota 5% dal 1/1/2021.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia rileva che l'elenco dell'art.124 è tassativo, ma osserva che la nota della Commissione e l'ADM associano ai "carrelli per emergenza" i codici TARIC ex 8713 9000 e ex 9402 9000, comprendendo "barelle con e senza rotelle"; pertanto le barelle biocontenitive oggetto dell'istanza possono beneficiare del regime IVA previsto dall'art.124.

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