Cassazione Penale, Sentenza n. 14941/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente, condannato con sentenza del Giudice di Pace del 12/12/2013 notificata al difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 159 c.p.p. poiché irreperibile, ha chiesto la restituzione in termini per proporre appello dichiarando di aver appreso casualmente della condanna tramite il certificato del casellario giudiziale. Il Tribunale di La Spezia ha respinto l'istanza ritenendo che il vizio procedurale denunciato avrebbe potuto essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione e rilevando il decorso del termine di prescrizione dei reati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato la normativa e la giurisprudenza sul processo in contumacia e sulla restituzione in termini (art. 175 c.p.p. nella formulazione previgente applicabile al caso), affermando che il giudice deve restituire il contumace nel termine per impugnare salvo che sia provata con certezza l'effettiva conoscenza del procedimento e la volontaria rinuncia a comparire o a impugnare. Ha censurato il motivo addotto dal Tribunale (possibilità di usare ordinari mezzi di impugnazione e prescrizione) come non pertinente alla ratio dell'istituto e ha sottolineato che la richiesta di restituzione è un procedimento autonomo che precede l'impugnazione. In conclusione la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento del Tribunale e ha trasmesso gli atti allo stesso Tribunale di La Spezia.
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen.
comma 2 e 4 (testo previgente applicabile al caso)
L'art. 175 (nella formulazione previgente) attribuisce al contumace il diritto alla restituzione nel termine per proporre impugnazione salvo che risulti provata con certezza l'effettiva conoscenza del procedimento e la volontaria rinuncia; la valutazione della istanza precede il processo di impugnazione e è autonoma
art. 159 cod. proc. pen.
citato nel provvedimento di primo grado
Norma che disciplina la notifica al difensore d'ufficio; la notifica ai sensi dell'art. 159 non prova automaticamente l'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato
art. 420-bis cod. proc. pen. e legge 28 aprile 2014, n. 67
richiamate nella distinzione temporale
La disciplina sul processo in absentia modificata dalla legge 28/4/2014 si applica solo ai processi in cui sia stata dichiarata l'assenza ai sensi dell'art. 420-bis; per i procedimenti contumaciali anteriori resta applicabile la previgente disciplina dell'art. 175
d.l. 21 febbraio 2005, n. 17 conv. legge 22 aprile 2005, n. 60
Ha introdotto la formulazione dell'art. 175 (previgente nel caso) che inverte l'onere probatorio rispetto alla precedente disciplina, a tutela del contumace
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. e sezioni penali)
Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014; Sez. U, n. 14991 del 11/04/2006; Sez.5, n. 28912 del 19/07/2007; Sez.4, n. 34930 del 17/10/2002
Richiami giurisprudenziali che chiariscono che la restituzione in termini va riconosciuta al contumace salvo prova certa dell'effettiva conoscenza, che la richiesta è autonoma e precedente all'impugnazione e che la riforma è stata dettata anche dalle esigenze derivanti dalla giurisprudenza della Corte EDU
Massime di principio
- Per sentenze pronunciate prima dell'entrata in vigore della legge 28/4/2014 la richiesta di restituzione in termini per contumacia si valuta secondo il testo previgente dell'art. 175 c.p.p.: favorevole al contumace salvo prova certa dell'effettiva conoscenza del processo e della volontaria rinuncia.
- La richiesta di restituzione in termini è un procedimento autonomo che precede e non richiede la proposizione contestuale dell'impugnazione; il giudice competente è quello che sarebbe competente sull'impugnazione.
- Il semplice richiamo alla possibilità di usare 'ordinari mezzi di impugnazione' non è sufficiente per negare la restituzione: il giudice deve verificare se l'accusa prova con certezza che l'imputato aveva conoscenza del procedimento e ha rinunciato volontariamente a difendersi o a impugnare.
- La notifica al difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 159 c.p.p. non costituisce automaticamente prova dell'effettiva conoscenza dell'imputato; l'onere della prova dell'effettiva conoscenza grava sull'accusa dopo le riforme citate.
- La decorrenza dei termini di prescrizione dei reati non è, di per sé, motivo idoneo a rigettare una istanza di restituzione in termini: la valutazione della prescrizione va effettuata nel merito dell'impugnazione, non come ostacolo automatico alla restituzione.
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