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Provvedimento

Deliberazione n. 141 del 13/03/2025

Provvedimento del 13 marzo 2025

Garante Privacy141

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica tre determinazioni d’urgenza adottate dal dirigente competente nei confronti dei gestori di Facebook/Instagram, Telegram e YouTube, in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy su presunta diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito. I provvedimenti urgenti avevano imposto l’adozione immediata di misure per impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e la conservazione, per finalità probatorie e per dodici mesi, di eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme. La decisione del 13 marzo 2025 si limita a ratificare tali misure adottate in via d’urgenza.

Ratifica di provvedimenti d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland, Telegram FZ-LLC e società Google per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn

Ratifica di provvedimenti urgenti in materia di revenge porn

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato tre provvedimenti adottati in via d’urgenza nei confronti dei gestori di alcune piattaforme digitali, a seguito di una segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito asseritamente destinato a rimanere privato e suscettibile di diffusione senza consenso.

Origine del procedimento e base normativa

La segnalazione è stata presentata dalla persona interessata, che ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Instagram, Telegram e YouTube. Il Garante richiama l’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, che attribuisce competenza a ricevere segnalazioni nei casi di possibile diffusione, tramite piattaforme digitali, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito senza il consenso dell’interessato. La norma prevede che l’Autorità decida entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione.

Provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente

In applicazione dell’art. 33-bis del regolamento n. 1/2019, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 65, 66 e 67 del 3 marzo 2025. Prima della ratifica, tali provvedimenti sono stati trasmessi ai gestori delle piattaforme interessate.

Destinatari e contenuto degli ordini

I destinatari indicati sono Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, Google Italy S.r.l., Google LLC e Google Ireland. Le misure disposte consistono in:

  • immediata adozione di misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento;
  • utilizzo di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • comunicazione tempestiva all’Autorità delle misure adottate.

Ratifica finale del Garante

Nella riunione del 13 marzo 2025 il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti d’urgenza nn. 65/2025, 66/2025 e 67/2025. Il testo non reca ulteriori statuizioni sanzionatorie o prescrizioni diverse da quelle già adottate in via urgente.

Punti principali

Origine della segnalazione e competenza del Garante

La persona interessata ha segnalato al Garante una situazione riconducibile all’art. 144-bis del Codice, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Instagram, Telegram e YouTube. La norma attribuisce al Garante il potere di ricevere segnalazioni relative al rischio di diffusione, tramite piattaforme digitali, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati, senza consenso dell’interessato.

Provvedimenti urgenti adottati il 3 marzo 2025

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato, in via d’urgenza, le determinazioni nn. 65, 66 e 67 del 3 marzo 2025. Tali provvedimenti sono stati indirizzati a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, Google Italy S.r.l., Google LLC e Google Ireland.

Misure imposte alle piattaforme

Le determinazioni urgenti hanno ordinato: - l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash; - la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, a soli fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento; - l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati; - la tempestiva comunicazione all’Autorità delle misure adottate.

Ratifica da parte del Garante

Nella riunione del 13 marzo 2025 il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti d’urgenza nn. 65/2025, 66/2025 e 67/2025 adottati dal dirigente competente. Il testo non contiene ulteriori valutazioni nel merito né sanzioni pecuniarie.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalidiritti dell'interessatomisure di sicurezzapubblica amministrazione

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