Cassazione Civile, Ordinanza n. 21116/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio gli contestava maggiori imposte di registro e ipocatastali in relazione alla vendita di un terreno sito in Filadelfia, con destinazione urbanistica residenziale di espansione. La CTP aveva respinto il ricorso ritenendo corretto il criterio comparativo adottato dall'Ufficio. In appello, la CTR aveva però dichiarato l'impugnazione inammissibile per tardività, assumendo come data di deposito della sentenza di primo grado il 13.2.2014 e calcolando di conseguenza la scadenza del termine per impugnare al 29.9.2014, mentre l'appello risultava notificato il 2.10.2014. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 16, comma 5, d.lgs. 546/1992 e 140 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse errato sia nel considerare il deposito della sentenza di primo grado al 13.2.2014 anziché al 17.2.2014, sia nel ritenere perfezionata la notifica dell'appello alla data di consegna al destinatario e non a quella di consegna all'ufficio postale; 2) violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c., per mancata previa interlocuzione sul rilievo officioso di tardività; 3) riproposizione dell'eccezione di giudicato esterno relativa a una decisione della stessa CTR riguardante un terreno contiguo appartenente al medesimo soggetto.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: la CTR era incorsa in una svista sulla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, indicata erroneamente al 13.2.2014 invece che al 17.2.2014. Corretto il dies a quo, il termine per appellare scadeva il 2.10.2014 e dunque la notifica dell'appello, eseguita con consegna all'ufficio postale il 30.9.2014, era tempestiva. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito; il terzo motivo, così come le ulteriori censure riprodotte nel ricorso, non è stato esaminato perché assorbito dalla cassazione per il motivo accolto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria anche per le spese.
Norme richiamate
art. 16, comma 5, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato come norma processuale invocata per contestare la disciplina della notificazione dell'atto di appello nel processo tributario.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla perfezione della notificazione, ma la Corte fonda la decisione sul principio generale di tempestività della notifica per il notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario/ufficio postale.
È il termine entro cui deve risultare la presentazione dell'atto all'ufficio postale ai fini della tempestività nei confronti del destinatario.
Richiamato per distinguere il travisamento del contenuto oggettivo della prova, rimediabile in revocazione per errore di fatto, dal diverso vizio denunciabile in cassazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il vizio formalmente dedotto dal ricorrente per censurare la violazione di legge nella declaratoria di tardività dell'appello.
Indicato come possibile veicolo del vizio quando il travisamento attenga a un fatto processuale.
Indicato come possibile veicolo del vizio quando il travisamento attenga a un fatto sostanziale.
art. 101, secondo comma, c.p.c.
Richiamato in relazione al principio del contraddittorio sui rilievi officiosi del giudice; nel caso concreto il motivo è rimasto assorbito.
art. 109 del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229
Citato per escludere la necessità di prova ulteriore della tempestiva consegna dell'atto al pubblico ufficiale oltre al timbro/annotazione sull'atto.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione, l'erronea individuazione della data di deposito della sentenza di primo grado può integrare una svista decisiva sul termine per appellare; se il termine è stato calcolato su una data errata, la declaratoria di tardività dell'impugnazione va cassata.
- Ai fini della tempestività dell'impugnazione notificata a mezzo posta, rileva per il notificante il momento di consegna dell'atto all'ufficio postale o al soggetto incaricato della notificazione, non la successiva ricezione da parte del destinatario.
- Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando si risolva in una svista sul fatto probatorio in sé, è distinto dalla valutazione logica della prova e segue rimedi diversi da quelli propri del merito, potendo rilevare come errore di fatto o come vizio di legittimità a seconda della natura del fatto coinvolto.
- Le questioni rimaste assorbite dalla decisione su un rilievo pregiudiziale non sono esaminabili in cassazione; la loro trattazione è rimessa al giudice di rinvio.
- La mancata previa segnalazione alle parti di una questione rilevata d'ufficio non determina automaticamente nullità della sentenza se l'eventuale vizio non si traduce in un concreto error in iudicando o error in procedendo.
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