Risposta n. 26 del 6/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente sostiene che l'art.16 c.4 è in continuità con la legge n.238/2010 e non pone un termine iniziale per il trasferimento: chi si è trasferito anche prima del 2015 e ha i requisiti può comunque optare entro il termine e beneficiare del regime 2016-2020, quindi l'istante ritiene legittimo applicare ritenute sul 50% fino al 2020.
Interpello art.11, c.1, lett.a), legge n.212/2000 - art.16, c.4, d.lgs. n.147/2015: opzione per il regime agevolativo impatriati da parte dei soggetti con i requisiti della legge n.238/2010
Il quesito
La società chiede se un dipendente, che aveva già fruito dei benefici della legge n.238/2010 e che è rientrato in Italia entro il 31/12/2015 e ha esercitato l'opzione ad aprile 2017, possa continuare a beneficiare del regime previsto dall'art.16 d.lgs. n.147/2015 fino al periodo d'imposta in corso al 31/12/2020, con applicazione di ritenute sul 50% del reddito.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia delle Entrate conferma che i soggetti con i requisiti della legge n.238/2010 rientrati in Italia entro il 31/12/2015 potevano esercitare l'opzione entro il 2/5/2017 indipendentemente dalla data iniziale del trasferimento. Richiama provvedimenti e circolari che definiscono gli effetti dell'opzione (con specifiche per il 2016 e per il quinquennio/quadriennio 2016-2020/2017-2020) e conclude che, se sussistono i requisiti, il dipendente può fruire del regime agevolato ai sensi dell'art.16 fino al periodo d'imposta in corso al 31/12/2020 e il sostituto può operare le ritenute sul 50% del reddito.
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