Risposta n. 30 del 6/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Notaio ritiene che l'atto debba essere assoggettato all'imposta di registro con aliquota dell'1% (art. 3 Tariffa, Parte I del TUR) e alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di 200 euro ciascuna, poiché gli articoli rilevanti non distinguerebbero in base alla qualita del diritto assegnato
Atto di divisione ereditaria: tassazione ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale
Il quesito
Il Notaio chiede quale sia la corretta tassazione per una divisione ereditaria senza conguagli in cui a ciascun coerede, titolare di 1/3, sono assegnati beni o diritti (in particolare usufrutto, nuda proprietà e piena proprietà) e un coerede riceve un diritto reale di godimento
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia concorda che, se il valore delle assegnazioni corrisponde alle quote di diritto e non sorgono conguagli eccedenti, l'atto va registrato con aliquota dell'1% e imposte ipotecaria e catastale fisse di 200 euro ciascuna; tuttavia, se il valore assegnato a un coerede eccede la sua quota, la parte eccedente si considera vendita e sarà tassata con le aliquote proprie dei trasferimenti immobiliari
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