Sentenza del 04/06/2015 n. 1266 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Processo - Impugnazioni - Revocazione ordinaria - Errore di fatto - Presupposti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione ha accolto la revocazione proposta dall'Agenzia delle Entrate, rilevando che il giudice precedente aveva costruito la motivazione su un'omissione mai verificatasi e su una ricostruzione dei fatti contraria al contenuto degli atti processuali. È stato quindi confermato integralmente l'operato dell'Ufficio. Le spese processuali sono state integralmente compensate tra le parti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto revocazione ordinaria ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Commissione Tributaria Regionale avesse fondato la propria decisione su un errore di fatto risultante dagli atti di causa. In particolare, la sentenza aveva dubitato della rituale notificazione degli avvisi di accertamento e della disponibilità del processo verbale di constatazione, nonché ritenuto il socio accomandante estraneo alla gestione societaria. Tuttavia, dagli stessi ricorsi introduttivi del contribuente risultava che gli avvisi erano stati notificati anche a C.F. e che il contribuente conosceva i presupposti della pretesa tributaria. L'errore consisteva quindi in una falsa percezione di un fatto oggettivamente risultante dagli atti, non in una diversa valutazione delle prove.
Norme richiamate
Art. 395, comma 1, n. 4, codice di procedura civile
errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa
La revocazione ordinaria è ammessa quando la decisione è fondata sulla falsa percezione di un fatto obiettivo, immediatamente rilevabile dagli atti, la cui esistenza o inesistenza sia incontrovertibile. Non è sufficiente una diversa o errata valutazione delle prove.
Art. 5, DPR n. 917/1986
i redditi delle società di persone sono imputati a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili
Il reddito prodotto da una società di persone viene imputato pro quota ai soci, anche se accomandanti, ai fini fiscali.
Art. 7, legge n. 212/2000
La disposizione riguarda l'obbligo di motivazione degli atti tributari e l'allegazione degli atti richiamati, tra cui il processo verbale di constatazione, quando necessari per consentire al contribuente di conoscere adeguatamente la pretesa.
Art. 39, comma 2, DPR n. 600/1973
Richiamato nel giudizio con riferimento all'accertamento induttivo del reddito d'impresa.
Art. 54, DPR n. 633/1972
Richiamato in relazione ai presupposti dell'accertamento ai fini IVA.
Massime di principio
- L'errore di fatto rilevante per la revocazione non coincide con un'errata interpretazione delle prove o con una valutazione giuridica discutibile: deve consistere nella percezione falsa e immediatamente verificabile di un fatto risultante dagli atti.
- La revocazione può essere accolta quando il giudice fonda la decisione sull'assenza di un documento, di una notificazione o di un'attività processuale che invece risulta chiaramente dagli atti di causa.
- L'errore deve essere decisivo: se il giudice avesse percepito correttamente il fatto, la decisione avrebbe potuto avere un esito diverso.
- La condizione di socio accomandante non esclude, di per sé, l'imputazione fiscale pro quota del reddito della società di persone né la rilevanza della conoscenza degli atti fiscali notificati alla società.
- Per contestare validamente un atto tributario è importante verificare non solo la notificazione individuale, ma anche il contenuto degli atti processuali propri, poiché dichiarazioni del contribuente possono dimostrare la conoscenza dei presupposti della pretesa.
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