Sentenza del 04/06/2015 n. 353 - Corte di Giustizia CEE
Fiscalità - Direttiva 92/83/CEE - Accisa - Birra - Articolo 4 - Piccole birrerie indipendenti - Aliquote ridotte di accisa - Presupposti - Assenza di produzione sotto licenza - Produzione secondo un procedimento di fabbricazione che appartiene a un terzo e da questi autorizzato - Utilizzo autorizzato dei marchi di tale terzo»
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il diritto della "A" SA di applicare l’aliquota ridotta d’accisa prevista per la birra prodotta da piccole birrerie indipendenti. La società operava in forza di un contratto di affiliazione con ICO 3B SARL, che le consentiva di utilizzare i marchi, l’insegna, il know-how, i ceppi di lievito e il procedimento di fabbricazione del terzo. La questione era se tale situazione integrasse una produzione "sotto licenza" ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/83/CEE.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che la nozione di produzione "sotto licenza" comprende qualsiasi autorizzazione dalla quale risulti che la birreria non è pienamente indipendente dal terzo autorizzante, inclusa l’autorizzazione a utilizzare un marchio o un procedimento produttivo appartenente a quest’ultimo. Poiché la "A" SA utilizzava sia i marchi sia il procedimento di fabbricazione e il know-how di ICO 3B SARL, non soddisfaceva la condizione di indipendenza richiesta per l’aliquota ridotta. La domanda pregiudiziale è stata quindi risolta in senso sfavorevole alla società; la decisione definitiva sulle spese e sulla controversia principale spettava al giudice nazionale.
Norme richiamate
Articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 92/83/CEE
Ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte, si intende per "piccola birreria indipendente" una birreria che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi birreria, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra birreria e che non operi sotto licenza.
La disposizione richiede, oltre al rispetto del limite quantitativo di produzione, una reale indipendenza giuridica, economica e produttiva. Il divieto di produzione sotto licenza è interpretato in senso ampio e comprende l’utilizzo autorizzato di marchi, brevetti, know-how o procedimenti produttivi appartenenti a terzi.
Terzo, settimo e diciassettesimo considerando della direttiva 92/83/CEE
Nel caso della birra prodotta in piccole birrerie indipendenti (...) sono necessarie soluzioni comuni che autorizzino gli Stati membri ad applicare aliquote ridotte di accisa (...) evitando (...) di falsare la concorrenza nell'ambito del mercato interno.
Le agevolazioni mirano a sostenere piccole imprese realmente autonome e non devono favorire strutture collegate o dipendenti da operatori più grandi, con conseguenti distorsioni della concorrenza.
Articolo 178-0 bis A dell’allegato III del codice generale delle imposte francese
Per (...) piccola birreria indipendente s'intende una birreria (...) che rispetta cumulativamente [i criteri di produzione inferiore a 200.000 ettolitri, indipendenza, impianti distinti e assenza di produzione sotto licenza].
La normativa francese recepisce cumulativamente i requisiti europei; il mancato rispetto anche di uno solo dei requisiti esclude l’applicazione dell’aliquota ridotta.
Articolo 267 TFUE
Costituisce la base della procedura di rinvio pregiudiziale, attraverso la quale la Corte di giustizia fornisce al giudice nazionale l’interpretazione vincolante del diritto dell’Unione necessaria per decidere la controversia.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali o sulle accise previste per imprese qualificate come indipendenti devono essere interpretate restrittivamente: tutti i requisiti devono essere rispettati cumulativamente.
- La produzione "sotto licenza" non riguarda soltanto una licenza brevettuale formale, ma qualsiasi accordo che renda l’impresa dipendente da un terzo per marchi, know-how, ricette, procedimenti produttivi o altri elementi essenziali dell’attività.
- La disponibilità di impianti propri e una personalità giuridica distinta non bastano a dimostrare l’indipendenza quando l’impresa opera secondo il modello, i marchi o il processo produttivo di un altro operatore.
- Per valutare il diritto a un’aliquota ridotta occorre esaminare concretamente il contenuto economico e operativo degli accordi di affiliazione, franchising o licenza, non soltanto la loro denominazione contrattuale.
- In situazioni analoghe, l’uso di marchi o procedimenti di fabbricazione di terzi può comportare la perdita dell’agevolazione anche se la produzione materiale avviene integralmente negli impianti dell’impresa beneficiaria.
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