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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13031/2022 del 26/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto, contro i vicini Magarotto, la riduzione in pristino (demolizione delle opere che violavano le distanze legali dal confine) e il risarcimento dei danni per violazione delle norme sulle distanze fra fabbricati. In appello il Rullo ha poi concentrato la lite sulla domanda risarcitoria avendo rinunciato alla richiesta di ripristino; ha inoltre dedotto che la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento era stata interrotta da invii di raccomandate dirette ai convenuti; contestava altresì l'applicazione della normativa edilizia sulle distanze e la decisione di condannarlo alle spese anche nei confronti di un'erede che aveva rinunciato all'eredità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso proposto da Rullo, confermando la decisione della Corte d'Appello. Motivazioni principali: a) la rinuncia alla domanda di riduzione in pristino era provata da una dichiarazione dell'appellante nelle proprie conclusioni, per cui la Corte d'Appello ha correttamente escluso il rilievo di quella domanda; b) la domanda risarcitoria è stata ritenuta prescritta (quinquennio) in relazione al tempo trascorso dall'ultimo comportamento illecito contestato e il ricorrente non ha provato in modo adeguato e dimostrabile l'interruzione della prescrizione da atti idonei e discussi in giudizio; c) la censura sulla normativa tecnica (distanze) è divenuta irrilevante dopo l'accertamento della rinuncia e della prescrizione; d) la condanna alle spese è legittima: la regola della soccombenza (art. 91 c.p.c.) è stata correttamente applicata e la condanna anche verso Carmen Magarotto è giustificata dalla riassunzione del giudizio nei confronti di tutti gli eredi e dall'onere del ricorrente di verificare la posizione ereditaria prima di chiamare in causa soggetti che avevano eventualmente rinunciato all'eredità. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e liquidato le spese di giudizio a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • artt. 76 disp. att. c.p.c., 210 e 213 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente per contestare l'uso di atti di causa estranei; la Corte ha ritenuto però che la rinuncia alla domanda di ripristino risultasse dalla dichiarazione volontaria dell'appellante nelle proprie conclusioni, perciò non rileva la doglianza sull'accesso agli atti.

  • Legge n. 241/1990 (accesso agli atti amministrativi)

    Citati dal ricorrente per sostenere restrizioni all'accesso e produzione di atti; la Corte non ha ritenuto questo ostativo alla valutazione della rinuncia manifestata dall'appellante.

  • artt. 2943 e 2947 c.c. (prescrizione e interruzione)

    Rilevanti per valutare la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia dimostrato efficacemente l'interruzione della prescrizione mediante atti processualmente discussi e decisivi.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Richiamato per spiegare i limiti del giudizio di cassazione relativo all'omesso esame di fatto storico: la censura richiede l'indicazione puntuale del fatto omesso, della sua presenza negli atti e della sua decisività; nel caso il ricorrente non ha rispettato tali oneri.

  • art. 9 DM n. 1444/1968 e art. 41 quinquies legge n. 1150/1942

    Norme tecniche sulle distanze tra edifici richiamate dal ricorrente; la Corte ha ritenuto il tema assorbito dalla rinuncia alla domanda demolitoria e dalla prescrizione della domanda risarcitoria, per cui non è stato necessario approfondire l'applicazione di tali norme.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Norme relative alle spese di lite e alla soccombenza: la Corte ha confermato l'applicazione della regola della soccombenza condannando il ricorrente al rimborso delle spese, anche verso un'erede chiamata in causa, per responsabilità causale della sua azione.

  • artt. 24 e 111 Cost. e art. 6 CEDU

    Richiamati dal ricorrente per vizi processuali e violazione dei diritti di difesa; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze, non ravvisando violazioni tali da giustificare il ricorso.

  • art. 519 c.c. e artt. 52 e 53 att. c.c. (pubblicità della rinunzia all'eredità)

    Citati per giustificare l'onere del ricorrente di verificare la posizione ereditaria degli eredi prima di riassumere la causa: la rinunzia all'eredità è opponibile ai terzi tramite la pubblicità nel registro delle successioni, quindi l'attore avrebbe dovuto accertarne l'esistenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma richiamata in relazione all'obbligo, in caso di rigetto, del versamento di un ulteriore contributo unificato; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, se dovuto.

Massime di principio

  • Una rinuncia espressa e documentata alla domanda demolitoria (riduzione in pristino) nelle conclusioni processuali è vincolante e rende ininfluente la successiva discussione sulla normativa sulle distanze relativamente a quella domanda.
  • Per interrompere la prescrizione è necessario produrre e rendere pacificamente valutabile, in giudizio, atti idonei all'interruzione; in cassazione la mera produzione di documenti non basta: il fatto storico relativo all'interruzione deve risultare dagli atti, essere stato oggetto di discussione e avere carattere decisivo.
  • Il sindacato di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove, salvo che si tratti di omesso esame di un fatto decisivo che risulti dagli atti e la cui considerazione avrebbe mutato l'esito.
  • Chi riassume un giudizio nei confronti di eredi deve verificare la posizione ereditaria (esistenza di rinunzie pubblicate), perché la chiamata in causa di soggetti non legittimati può comportare addebito delle spese per responsabilità causale.
  • La condanna alle spese segue la regola della soccombenza e del principio di causalità: anche comportamenti procedimentalmente o sostanzialmente evitabili dall'attore possono giustificare la condanna alle spese anche se la difesa dell'altra parte è marginale.
  • Nel valutare questioni tecnico-edilizie (distanze, normativa locale), tali questioni possono diventare ininfluenti se il giudizio si risolve per motivi processuali (rinuncia, prescrizione); quindi è strategico valutare l'impatto delle scelte processuali sulle censure di merito.
  • In cassazione è essenziale indicare con precisione il 'fatto storico' omesso dal giudice di merito, il dato dagli atti che lo prova, dove e quando è stato discusso e la sua decisività, pena l'inammissibilità della doglianza.

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