Parere del Garante n. 1 del 08/01/2024
Parere su istanza di accesso civico - 8 gennaio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante si pronuncia, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013, sulla richiesta del RPCT dell’Agenzia delle entrate relativa al riesame di un diniego di accesso civico generalizzato a documenti di una procedura selettiva interna per il conferimento di incarichi di Capo area e Capo team. Dopo aver richiamato il quadro sull’accesso civico e sul limite del pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, il Garante distingue tra documenti dei vincitori e documenti degli altri partecipanti. Per i soggetti che hanno superato la selezione, richiama gli obblighi di pubblicazione del curriculum vitae previsti per i titolari di posizioni organizzative e, se del caso, delle ulteriori informazioni previste per funzioni dirigenziali. Per i curricula dei non selezionati, nonché per verbali dei colloqui e schede di valutazione di tutti i partecipanti, ritiene invece corretto il diniego dell’accesso civico generalizzato, perché la diffusione determinerebbe un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali e un’interferenza sproporzionata nei diritti e libertà degli interessati. Esclude anche l’accesso civico parziale, perché la sola anonimizzazione nominale non impedirebbe la re-identificazione. Resta ferma, per l’amministrazione, l’eventuale diversa valutazione sull’accesso documentale ex l. 241/1990.
Parere su richiesta di riesame di un diniego di accesso civico generalizzato a documenti di una selezione interna dell’Agenzia delle entrate per incarichi di responsabilità.
Parere su istanza di accesso civico relativo a una selezione interna dell’Agenzia delle entrate
Il Garante esamina la richiesta di parere formulata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Agenzia delle entrate, nell’ambito del riesame di un diniego di accesso civico generalizzato presentato da un’organizzazione sindacale. L’istanza riguardava la documentazione relativa a una procedura di interpello per il conferimento di incarichi di responsabilità, tra cui Capo area e Capo team, e il parere è reso ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013.
Quadro normativo di riferimento
Il Garante richiama il regime dell’accesso civico generalizzato previsto dall’art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e il relativo limite dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), che consente il diniego quando sia necessario evitare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali. Vengono inoltre richiamati il GDPR, in particolare gli artt. 4, par. 1, n. 1, e 5, par. 1, lett. b) e c), nonché il principio per cui i dati e documenti acquisiti tramite accesso civico diventano pubblici e riutilizzabili, con un regime di diffusione più ampio rispetto all’accesso documentale disciplinato dalla l. 241/1990.
Oggetto dell’istanza e posizione dell’amministrazione
L’istanza chiedeva la documentazione integrale della procedura selettiva, in particolare i curricula vitae dei partecipanti, i verbali dei colloqui con le domande della কমিশsione e le risposte dei candidati, nonché le schede di valutazione. L’Agenzia delle entrate ha rappresentato che il bando e gli atti di nomina risultavano già pubblicati sulla intranet, mentre ha negato l’ostensione degli altri documenti per ragioni di protezione dei dati personali, anche a seguito dell’opposizione dei controinteressati.
Valutazioni sui curricula dei soggetti che hanno superato la selezione
Per i soggetti vincitori o comunque destinatari dell’incarico, il Garante osserva che la normativa sulla trasparenza prevede specifici obblighi di pubblicazione per i titolari di posizioni organizzative, compresa la pubblicazione online del curriculum vitae ai sensi dell’art. 14, comma 1-quinquies, ultimo periodo, del d.lgs. 33/2013. Se agli stessi sono attribuite deleghe o funzioni dirigenziali, si applicano anche gli ulteriori obblighi di cui all’art. 14, comma 1, del medesimo decreto. In tali casi non è invocabile una generica esigenza di riservatezza per sottrarsi alla pubblicazione, restando però necessario applicare il principio di minimizzazione dei dati, evitando l’ostensione di informazioni eccedenti o non pertinenti.
Valutazioni sui documenti dei non selezionati e sui verbali di colloquio
Diversa è la valutazione per i curricula dei candidati non selezionati, per i verbali dei colloqui e per le schede di valutazione riferite a tutti i partecipanti. Il Garante ritiene corretto il diniego opposto dall’amministrazione, perché tali atti contengono una pluralità di dati personali, anche di natura professionale e attitudinale, la cui diffusione tramite accesso civico generalizzato potrebbe determinare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali. La conoscibilità indiscriminata di tali informazioni, che con l’accesso civico assumono carattere di pubblicità generalizzata, potrebbe incidere negativamente sulla sfera sociale, relazionale e professionale dei dipendenti, esponendoli anche a possibili forme di discriminazione o svantaggio.
Impossibilità di un accesso parziale e re-identificazione
Il Garante esclude anche la possibilità di un accesso civico parziale mediante oscuramento dei nominativi. Considerato il contenuto dettagliato dei documenti, infatti, la sola rimozione dei nomi non impedirebbe la re-identificazione dei soggetti interessati, né all’interno né all’esterno del contesto lavorativo. Viene richiamato il concetto di identificabilità in senso ampio, comprensivo di individuazione, correlabilità e deduzione.
Distinzione tra accesso civico e accesso documentale ex l. 241/1990
Il parere precisa che la giurisprudenza richiamata nel riesame non è conferente, poiché riferita a casi di accesso documentale ex artt. 22 ss. della l. 241/1990, fondato su un interesse qualificato e, in taluni casi, difensivo. Il Garante ribadisce che l’accesso civico generalizzato ha presupposti e limiti diversi, essendo finalizzato al controllo diffuso sull’operato delle pubbliche amministrazioni. Resta quindi ferma la possibilità per l’amministrazione di valutare autonomamente un’eventuale istanza di accesso documentale, ove sussistano i requisiti di legge.
Conclusione
Il Garante esprime un parere sostanzialmente favorevole al mantenimento del diniego per i curricula dei non selezionati, per i verbali dei colloqui e per le schede di valutazione di tutti i partecipanti, ritenendo che la loro ostensione comporterebbe un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. 33/2013. Diversamente, per i soggetti che hanno superato la selezione, richiama gli obblighi di trasparenza e pubblicazione del curriculum vitae previsti dalla disciplina di settore.
Punti principali
Oggetto del parere e contesto procedurale
Il parere è reso su richiesta del RPCT dell’Agenzia delle entrate, nell’ambito del riesame di un provvedimento di diniego di accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 33/2013. Il Garante richiama il termine di 10 giorni per la pronuncia e adotta il provvedimento per urgenza ai sensi dell’art. 5, comma 8, del Regolamento n. 1/2000.
Documenti richiesti e posizione dell’amministrazione
L’istanza riguardava la documentazione integrale relativa alla procedura di conferimento di incarichi di responsabilità, in particolare curricula vitae dei partecipanti, verbali dei colloqui con domande e risposte, e schede di valutazione. L’Agenzia ha riferito che bando e atti di nomina erano già pubblicati in intranet, mentre i restanti documenti sono stati negati per tutela dei dati personali, anche dopo l’opposizione dei controinteressati.
Criteri generali sull’accesso civico e tutela dei dati personali
Il Garante ricorda che l’accesso civico generalizzato può essere rifiutato quando il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. 33/2013. Sottolinea inoltre che i dati ottenuti tramite accesso civico diventano pubblici e riutilizzabili, con un regime di diffusione più ampio rispetto all’accesso documentale ex l. 241/1990, e che devono comunque essere rispettati i principi di limitazione della finalità e minimizzazione del GDPR.
Curricula dei soggetti che hanno superato la selezione
Per i vincitori della selezione il Garante richiama gli obblighi di pubblicazione relativi ai titolari di posizioni organizzative e, se ricorrono deleghe o funzioni dirigenziali, le ulteriori forme di trasparenza previste per i dirigenti. In tali casi l’amministrazione non può invocare la riservatezza come ostacolo alla pubblicazione del curriculum vitae, fermo restando il dovere di selezionare i soli dati pertinenti ed evitare quelli eccedenti o non necessari.
Curricula dei non selezionati, verbali e schede di valutazione
Per i curricula dei candidati non selezionati e per i verbali dei colloqui e le schede di valutazione riferiti a tutti i partecipanti, il Garante ritiene corretto il diniego dell’accesso civico generalizzato. I documenti contengono dati identificativi, professionali e anche elementi attitudinali e valutativi che, se diffusi, potrebbero incidere negativamente sulla sfera sociale, relazionale e professionale degli interessati, con possibili discriminazioni e svantaggi non prevedibili al momento della raccolta dei dati.
Esclusione dell’accesso civico parziale e distinzione dall’accesso documentale
Il Garante esclude che basti oscurare i nomi, perché il contenuto dei documenti consentirebbe comunque la re-identificazione dei dipendenti. Richiama anche la distinzione tra accesso civico generalizzato e accesso documentale ex artt. 22 ss. l. 241/1990, osservando che la giurisprudenza citata dal richiedente è riferita a casi di accesso documentale e non è quindi conferente. Resta ferma l’autonoma valutazione dell’amministrazione sull’eventuale sussistenza di un interesse qualificato ai fini dell’accesso documentale.
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