Deliberazione n. 260 del 29/04/2025
Provvedimento del 29 aprile 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. La misura trae origine da una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale audio-video o documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, che si temeva potessero essere diffusi senza consenso sulle piattaforme Instagram e Telegram. Il Garante conferma l’ordine di impedire la diffusione del materiale trasmesso in hash e la prescrizione di conservarne eventuali copie in chiaro solo a fini probatori per dodici mesi, con misure idonee a non rendere direttamente identificabili gli interessati.
Ratifica di misure urgenti contro Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come possibile revenge porn
Ratifica di misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, nell’ambito della procedura prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy in materia di c.d. revenge porn. L’intervento nasce da una segnalazione della persona interessata relativa al rischio di diffusione, tramite piattaforme digitali, di materiale audio, video, immagini o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.
Quadro normativo di riferimento
Il provvedimento richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante il potere di ricevere segnalazioni e di decidere entro 48 ore;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza misure per impedire l’eventuale diffusione del materiale, salva ratifica del Collegio.
Segnalazione e attivazione del procedimento urgente
La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi tutelate dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento dell’Autorità presso le piattaforme Instagram e Telegram. Verificata la compatibilità della segnalazione con la fattispecie normativa, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in data 14 aprile 2025 le determinazioni nn. 116 e 117.
Misure adottate nei confronti delle piattaforme
Le misure urgenti hanno imposto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di:
- adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme solo a fini probatori;
- mantenere la conservazione per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- comunicare tempestivamente all’Autorità le misure adottate.
Ratifica collegiale
Le determinazioni urgenti sono state trasmesse ai gestori delle piattaforme con note del 14 aprile 2025. Il Collegio, preso atto delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e della documentazione in atti, ha ratificato i provvedimenti nn. 116/2025 e 117/2025 nella riunione del 29 aprile 2025.
Esito pratico del provvedimento
Il provvedimento non irroga una sanzione pecuniaria, ma conferma un intervento tipicamente preventivo e cautelare: impedire la diffusione del materiale segnalato e preservare, per un tempo limitato e con adeguate cautele, l’eventuale materiale in chiaro per esigenze probatorie.
Punti principali
Origine della segnalazione e ambito applicativo
La persona interessata ha segnalato al Garante una situazione rientrante nell’art. 144-bis del Codice privacy, rappresentando il rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, fossero inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite piattaforme digitali senza consenso. La segnalazione indicava in particolare le piattaforme Instagram e Telegram.
Provvedimenti urgenti adottati dal dirigente
Il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo, verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 116 e 117 del 14 aprile 2025. Le misure hanno imposto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di impedire immediatamente la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash, e di conservare eventuale materiale acquisito in chiaro solo per finalità probatorie.
Conservazione probatoria e cautele sulla identificabilità
Alle società è stata prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, con l’obbligo di adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicare tempestivamente tali misure all’Autorità.
Ratifica del Garante
Ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento del Garante n. 1/2019, il Collegio ha ratificato i provvedimenti d’urgenza nn. 116/2025 e 117/2025 adottati il 14 aprile 2025 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. Il provvedimento non contiene una sanzione amministrativa, ma conferma misure interdittive e conservative finalizzate a impedire la diffusione del materiale e a preservarne l’eventuale valore probatorio.
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