Deliberazione n. 719 del 27/11/2025
Provvedimento del 27 novembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica quattro determinazioni urgenti adottate dal dirigente competente nei confronti di Telegram FZ-LLC, TikTok Technology Limited, Google Italy s.r.l., Google LLC, Google Ireland e X Internet Unlimited Company. Le misure mirano a impedire la diffusione, sulle rispettive piattaforme, di materiale audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. Oltre all’ingiunzione di adottare misure per impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash, è stata prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a fini probatori, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati. Il provvedimento finale si limita alla ratifica delle determinazioni d’urgenza già adottate.
Ratifica di provvedimenti urgenti nei confronti di Telegram, TikTok, Google e X per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Ratifica di provvedimenti urgenti su segnalazione di revenge porn nei confronti di piattaforme digitali
Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica i provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Telegram FZ-LLC, TikTok Technology Limited, Google Italy s.r.l., Google LLC, Google Ireland e X Internet Unlimited Company. Il caso riguarda una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinato a rimanere privato, che l’interessato temeva potesse essere diffuso senza consenso tramite piattaforme digitali.
Quadro normativo richiamato
Il provvedimento richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l’art. 144-bis del Codice, che attribuisce al Garante la competenza sulle segnalazioni relative al c.d. revenge porn e impone una decisione entro 48 ore;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza misure per impedire la diffusione del materiale, salvo ratifica successiva dell’Autorità.
Segnalazione e intervento urgente
La persona interessata ha segnalato il rischio di diffusione del materiale sulle piattaforme Telegram, TikTok, YouTube e X, chiedendo l’intervento dell’Autorità. Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato, il 20 novembre 2025, quattro determinazioni urgenti nn. 454-457/2025.
Le misure disposte sono state trasmesse ai gestori delle piattaforme con note della stessa data e riguardano sia la prevenzione della diffusione del contenuto sia la sua eventuale conservazione a fini probatori.
Misure imposte ai gestori delle piattaforme
Le determinazioni urgenti hanno previsto:
- l’ingiunzione a Telegram FZ-LLC, TikTok Technology Limited, Google Italy s.r.l., Google LLC, Google Ireland e X Internet Unlimited Company di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro, solo a fini probatori, per 12 mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’obbligo di adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Autorità le misure adottate.
Esito del procedimento
Il Garante, riunito il 27 novembre 2025, ha ratificato i provvedimenti urgenti nn. 454/2025, 455/2025, 456/2025 e 457/2025. Il testo non indica sanzioni pecuniarie, ma si limita a confermare le misure urgenti finalizzate a bloccare la diffusione del materiale segnalato e a preservarne l’eventuale valore probatorio in condizioni di riservatezza.
Punti principali
Origine del procedimento e base normativa
Il procedimento nasce da una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy, relativa al rischio di diffusione senza consenso di materiale sessualmente esplicito riconducibile alla persona interessata. Il Garante richiama la disciplina speciale sul c.d. revenge porn e il potere di decidere entro 48 ore dalla ricezione della segnalazione.
Misure urgenti adottate dal dirigente competente
Con le determinazioni nn. 454-457 del 20 novembre 2025, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha ingiunto ai gestori delle piattaforme di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash. Alle medesime società è stata inoltre prescritta la conservazione per 12 mesi dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, a soli fini probatori.
Ratifica da parte del Garante
Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ratifica i provvedimenti urgenti adottati in data 20 novembre 2025 nei confronti di Telegram FZ-LLC, TikTok Technology Limited, Google Italy s.r.l., Google LLC, Google Ireland e X Internet Unlimited Company.
Effetti della prescrizione di conservazione
La conservazione del materiale, ove acquisito in chiaro dalle piattaforme, deve avvenire per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento e con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con successiva comunicazione tempestiva all’Autorità.
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